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martedì 21 febbraio 2017

Nel ccnl logistica quando deve essere pagata la liquidazione?

Art. 43 – Cessazione del rapporto di lavoro e liquidazione 

1. Entro il giorno successivo all'effettiva cessazione del rapporto di lavoro l'azienda metterà a disposizione del lavoratore per il ritiro i documenti dovutigli, regolarmente aggiornati, ed il lavoratore rilascerà regolare ricevuta.
2. Ferme restando le disposizioni di legge, qualora per circostanze eccezionali indipendenti dalla volontà dell'imprenditore questi non fosse in grado di consegnare i documenti, dovrà rilasciare al lavoratore una dichiarazione scritta che serva da giustificazione al lavoratore stesso per richiedere i documenti necessari per instaurare un eventuale nuovo rapporto di lavoro. 
3. L'azienda, a richiesta del lavoratore, rilascerà un certificato attestante le mansioni svolte. 
4. L’azienda corrisponderà al lavoratore le competenze di fine rapporto entro il periodo di paga successivo a quello di cessazione del rapporto stesso. 
5. Qualora esistano contestazioni sull'ammontare delle competenze di fine rapporto, l'azienda corrisponderà al lavoratore, nonostante eventuali contestazioni in corso, le competenze di fine rapporto secondo il proprio computo. 
6. L'azienda rilascerà, inoltre, al lavoratore - entro i termini di cui sopra - un prospetto con le caratteristiche previste dalla legge per i prospetti paga, con l'indicazione particolareggiata delle competenze spettanti al lavoratore in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro. 
7. Nel caso in cui l'azienda non ottemperi al pagamento alle scadenze sopra previste decorreranno di diritto gli interessi nella misura pari al tasso ufficiale di sconto maggiorato di due punti. 

lunedì 20 febbraio 2017

Come è regolamentato il TFR nel ccnl logistica?

Art. 37 – Trattamento di fine rapporto
1. Il trattamento di fine rapporto è regolato dalle norme della legge 29 maggio 1982, n.297. 
2. La retribuzione annua da prendere in considerazione agli effetti del T.F.R. è quella composta tassativamente dai seguenti elementi: 
- minimo tabellare; 
- aumenti periodici di anzianità; 
- aumenti di merito o superminimi; 
- premi di operosità previsti dagli accordi integrativi locali di cui all’art. 45 del CCNL 1.3.1991 (CCNL trasporto merci); 
- erogazioni di cui all'art.38, salvo che l'esclusione dal T.F.R. sia prevista dagli accordi di secondo livello; 
- eventuale indennità di mensa nelle località ove esiste;
 - 13a e 14a mensilità;
- parte retributiva della trasferta a norma dell'art.62 della sezione prima della Parte speciale (CCNL trasporto merci); 
- indennità di lavoro notturno a norma del precedente art.16; 
- eventuale terzo elemento di cui al punto 6 dell'art.61 della sezione prima della Parte speciale (CCNL trasporto merci); 
- indennità di funzione per i quadri; 
- elemento della retribuzione di cui agli artt. 60 e 71 del presente contratto per i lavoratori in servizio alla data del 26 gennaio 2011. 
3. In caso di morte del lavoratore verranno liquidate agli aventi diritto le ferie o le frazioni di esse, la 13a mensilità o le frazioni di essa, la 14a mensilità o la frazione di essa ed ogni altro diritto che sarebbe spettato al lavoratore defunto in caso di normale licenziamento. 

Nota a verbale 
Per quanto riguarda i lavoratori operanti all'estero il calcolo della quota annua da accantonare sarà effettuato a far data dall'1.8.1982, nel rispetto dei criteri sopra indicati, sulla base della retribuzione che avrebbero percepito in Italia, con ciò non innovando rispetto a quanto stabilito prima dell'entrata in vigore della Legge 29 maggio 1982, n.297. 

Raccomandazione a verbale 

In caso di morte del dipendente, il datore di lavoro valuterà l'opportunità di integrare, in caso di particolari situazioni di disagio, il trattamento di fine rapporto dovuto a termine di contratto, nell'ipotesi di sopravvivenza del coniuge o figli minori già conviventi a carico dell'operaio defunto ed in condizioni di particolare bisogno. 

Norme transitorie CCNL trasporto merci 

1) Per l'anzianità maturata fino al 31 maggio 1982 si richiamano le norme relative all'indennità di anzianità previste dall'art.35 del CCNL 26 luglio 1979 qui di seguito riportato. I riferimenti agli artt..37 e 24 contenuti nell'ultimo comma s'intendono adeguati agli attuali artt. 63 e 67 della Parte speciale - sezione prima. Lo stesso dicasi per il riferimento alla Legge 26.8.1950 n.860 che è stata sostituita dalla Legge 30.12.1971 n.1204 a sua volta sostituita dal DLGVO n.151/2001. 

Art. 35 - Indennità di anzianità All'atto della cessazione del rapporto di lavoro a qualunque causa dovuta (licenziamento da parte dell'azienda, dimissioni da parte del lavoratore, ecc.) spetta al lavoratore la seguente indennità di anzianità. Impiegati Un importo pari a tante mensilità di retribuzione per quanti sono gli anni di servizio prestati. 
Operai 
a) Per l'anzianità maturata dalla data di assunzione e fino al 31.12.1950: - un importo pari al 27% della retribuzione mensile per ogni anno di anzianità. 
b) Per l'anzianità maturata successivamente all'1.1.1951 e fino al 31.3.1971: 
- 27% della retribuzione mensile per ogni anno di anzianità, per lavoratori aventi anzianità fino a 5 anni; 
- 31% della retribuzione mensile per ogni anno di anzianità, per lavoratori aventi anzianità fino a 10 anni; 
- 38,50% della retribuzione mensile per ogni anno di anzianità, per lavoratori aventi anzianità fino a 15 anni; 
- 46,50% della retribuzione mensile per ogni anno di anzianità, per lavoratori aventi anzianità oltre 15 anni. 
L'anzianità maturata sino al 31.12.1950 e quella successiva al 31.3.1971 sarà computata agli effetti della maggiore indennità spettante per il periodo di servizio oggetto del presente punto b) nel senso che lo scaglione di giorni applicabile per l'anzianità compresa tra l'1 gennaio 1951 e fino al 31.3.1971 è quello corrispondente all'intera anzianità maturatasi dalla data di assunzione del lavoratore a quella di cessazione.
c) Per l'anzianità successiva al 31.3.1971: 
- 50% della retribuzione mensile per l'anzianità di servizio dall'1.4.1971 al 31.3.1972; 
- 75% della retribuzione mensile per l'anzianità di servizio dall'1.4.1972 al 31.3.1973; 
- 83,34% della retribuzione mensile per l'anzianità di servizio dall'1.4.1973 al 31.3.1974; 
- una intera retribuzione mensile per ogni anno di anzianità successiva al 31.3.1974. 
Le frazioni di anno (compreso il primo anno) si computano in dodicesimi. Le frazioni di mese superiori ai 15 giorni si computano come mese intero, mentre si trascurano le frazioni fino a 15 giorni. 
La liquidazione dell'indennità verrà fatta sulla base della retribuzione globale in corso al momento della risoluzione del rapporto, maggiorata dei ratei di 13a e 14a mensilità. 
Agli effetti del presente articolo sono compresi nella retribuzione, oltre le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili, anche tutti gli altri elementi costitutivi della retribuzione aventi carattere continuativo e che siano di ammontare determinato. 
Se il lavoratore è remunerato in tutto o in parte con provvigioni, premi di produzione o partecipazione agli utili, questi saranno commisurati sulla media dell'ultimo triennio o, se il lavoratore non abbia compiuto tre anni di servizio, sulla media del periodo da lui passato in servizio. 
Le provvigioni saranno computate sugli affari andati a buon fine, conclusi prima della risoluzione del rapporto, anche se debbano avere esecuzione posteriormente. 
I premi di produzione si intendono riferiti alla produzione già effettuata e le partecipazioni agli utili a quelle degli esercizi già chiusi al momento della risoluzione del rapporto. 
Salvo quanto diversamente previsto dal presente contratto e salvo i casi di contraria pattuizione per l'aspettativa eventualmente richiesta dal lavoratore (con esclusione di quella prevista della legge 26.8.1950, n.860 e relativo regolamento) le sospensioni di lavoro, dovute a qualsiasi causa, non interrompono l'anzianità. 
È facoltà dell'azienda, salvo espresso patto contrario, di dedurre dall'indennità di licenziamento quanto il lavoratore percepisca in conseguenza del licenziamento per eventuali atti di previdenza (cassa pensioni, previdenza, assicurazioni varie) compiuti dall'azienda; nessuna detrazione è invece ammessa per il trattamento di previdenza previsto dall'articolo 37 del presente contratto e per il trattamento di previdenza di cui al contratto collettivo 5 agosto 1937 (Fondo previdenza industria), nonché il trattamento assicurativo di cui all'art.24. 
2) Per i lavoratori in servizio al 26.7.1979 l'indennità di anzianità sarà costituita da quanto di loro competenza a seguito dell'applicazione delle norme previste nel presente articolo ed integrata della somma di Lire 200.000. Detta somma sarà anticipata:
nella misura di L. 80.000 in coincidenza con la retribuzione di settembre 1979; 
nella misura di L. 60.000 con il pagamento della retribuzione di ottobre 1979; 
nella misura di L. 60.000 con il pagamento della retribuzione di novembre 1979. 
Per i rapporti di lavoro instaurati successivamente all'1.10.1978 e fino al 25.7.1979 la somma di L. 200.000 e le conseguenti anticipazioni saranno erogate e proporzionalmente ridotte nella misura di 1/10 per ogni mese di anzianità maturata presso l'impresa alla data del 26.7.1979. 

CCNL Assologistica 

Relativamente alle misure del trattamento di fine rapporto si applicano, fino al 31 dicembre 1989, le normative previste dai singoli contratti di settore e riportate in allegato. 

sabato 4 giugno 2016

Come è regolamentato il TFR nel ccnl per i dipendenti di Aziende e Cooperative esercenti attività del settore Servizi?


Art. 104 - Trattamento di Fine Rapporto –

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al Lavoratore compete il trattamento di fine rapporto previsto dalla Legge 29 maggio 1982, n.297.

La retribuzione annua da prendere a base per la determinazione della quota di cui al 1º comma del novellato Art. 2120 c.c., è la somma delle Retribuzioni lorde Normali Mensili dell’anno e delle quote di tredicesima mensilità spettanti.

Non sono in ogni caso computabili ai fini della determinazione del Trattamento di Fine Rapporto i rimborsi spese, i compensi per lavoro straordinario e supplementare, i compensi e maggiorazioni per Banca Ore, i compensi o maggiorazioni per flessibilità, le somme eventualmente corrisposte a titolo risarcitorio o correlate a particolari modi d’esecuzione della prestazione quali indennità di turno notturno e simili, e le retribuzioni/premi erogati per effetto della contrattazione di secondo livello.

Il trattamento di cui sopra si calcola, ai sensi dell’Art. 2110 c.c., comma 2, sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all’importo della Retribuzione Mensile Normale e Tredicesima dovuta per l’anno stesso diviso 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.

Art. 105 - Trattamento di Fine Rapporto: corresponsione –

Il trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto all'atto della retribuzione del mese di cessazione dal servizio, dedotto quanto eventualmente dovuto dal Dipendente. Ai fini della corretta elaborazione del tasso di rivalutazione, di cui alla Legge 29 maggio 1982, n. 297, è ammesso liquidare il TFR entro 30 giorni dalla scadenza del normale pagamento delle competenze di fine rapporto.

Dalla scadenza di cui al precedente comma, nel caso in cui il ritardo non sia imputabile al Lavoratore, sarà corrisposto un interesse del 3% superiore al tasso ufficiale di sconto. Resta comunque impregiudicata la tutela dei diritti del Lavoratore in sede giudiziale.

L'importo così determinato s’intende comprensivo della rivalutazione monetaria per crediti da lavoro, relativa al trattamento di fine rapporto.

Art. 106 - Trattamento di Fine Rapporto: anticipazioni –

Ai sensi dell’Art. 2120 c.c. il Lavoratore, con almeno 8 anni di servizio presso l’Azienda, quando mantiene presso la stessa il TFR, può chiedere per iscritto, in costanza di rapporto di lavoro, un’anticipazione non superiore al 70% del trattamento maturato al momento della richiesta.

La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:
a) eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
b) acquisto della prima casa d’abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile.
Le richieste saranno soddisfatte annualmente entro i limiti del 10% degli aventi diritto, di cui al comma precedente, e comunque del 4% del numero totale dei Dipendenti, con il minimo di uno.

Ai sensi dell’Art. 7 della L. 8 marzo 2000, 53, il Trattamento di Fine Rapporto può essere anticipato anche ai fini delle spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi di cui all’Art. 7, comma 1, della L. 30 dicembre 1971, n. 1204, e di cui agli Artt. 5 e 6 della L. 53/2000. L’anticipazione sarà corrisposta unitamente alla retribuzione relativa al mese che precede la data di inizio del congedo. Le medesime disposizioni si applicano anche alle domande di anticipazioni per indennità equipollenti al Trattamento di Fine Rapporto, comunque denominate, spettanti a Lavoratori dipendenti di Datori di lavoro pubblici e privati.

Ai sensi dell’Art. 2120 c.c., ultimo comma, l’anticipazione potrà essere accordata, nei  limiti di cui sopra, anche per l’acquisto della prima casa mediante partecipazione ad una società cooperativa, a condizione che il Lavoratore produca all’Azienda il verbale d’assegnazione, ovvero, in mancanza di quest’ultimo:
1. l’atto costitutivo della società cooperativa;
2. la dichiarazione del legale rappresentante della società cooperativa, autenticata dal notaio, che attesti il pagamento effettuato o da effettuarsi, da parte del Socio, dell’importo richiesto per la costruzione sociale;
3. la dichiarazione che attesti l’impegno del Socio dipendente a far pervenire all’Azienda il verbale d’assegnazione;
4. l’impegno del Socio dipendente alla restituzione della somma ricevuta, anche mediante ritenuta sulle retribuzioni correnti, in caso di cessione della quota.

Fermi restando i limiti e le condizioni di cui all’Art. 2120 c.c., e con priorità riconosciuta alle fattispecie di cui ai precedenti punti a) e b), anticipazioni potranno essere concesse anche:

1. in caso di significative ristrutturazioni apportate alla prima casa d’abitazione del Lavoratore, purché entro l’importo di spesa idoneamente documentata;
2. al fine di sostenere spese connesse a patologie di grave entità riconosciute dalle strutture sanitarie pubbliche;
3. alla Lavoratrice madre e al Lavoratore padre che ne facciano richiesta, in caso d’utilizzo dell’intero periodo d’astensione facoltativa dal lavoro senza frazionamenti e senza soluzione di continuità rispetto al periodo obbligatorio;
4. in caso di fruizione dei congedi per l’adozione e l’affidamento preadottivo internazionali di cui all’Art. 26, comma 2, del D. Lgs. 26 marzo 2001, 151, per le spese da sostenere durante il periodo di permanenza nello Stato richiesto per l’adozione e l’affidamento, purché ciò risulti da idonea documentazione.

La priorità nell’accoglimento delle domande di anticipazione sarà accordata alle necessità di sostenere spese sanitarie.

Nel corso del rapporto di lavoro l’anticipazione potrà essere concessa una sola volta.


L’anticipazione è detratta, a tutti gli effetti, dal Trattamento di Fine Rapporto spettante al Lavoratore al momento dell’erogazione dell’anticipazione.

giovedì 28 aprile 2016

Come è regolamentato il TFR nel ccnl Chimico Farmaceutico Industria?

Art. 54 - Trattamento di fine rapporto

Per le risoluzioni del rapporto di lavoro, la retribuzione annua da prendere a base per la determinazione della quota di cui al comma 1 dell’art. 2120 c.c. è quella composta esclusivamente dai seguenti elementi:
    minimo contrattuale,
    indennità di posizione organizzativa (I.P.O.),
    scatti di anzianità ed Elemento Retributivo Individuale,
    aumenti di merito ed altre eccedenze mensili sul minimo contrattuale,
    indennità di contingenza ex legge n. 297/82 fino al 31/10/1994,
    indennità di turno, 16 di alloggio, per lavorazioni nocive, di mensa,
    Elemento Aggiuntivo della Retribuzione,
    premio di produzione (Elemento Retributivo Scorporato per OO.VV.),
    compenso per lavoro discontinuo sino alle 48 ore settimanali,
    provvigioni, interessenze, cottimo,
    gli elementi suindicati corrisposti a titolo di 13ª mensilità, di eventuali ulteriori mensilità corrisposte aziendalmente nonché di preavviso o di indennità sostitutiva dello stesso.


Gli elementi suindicati saranno computati agli effetti della determinazione della quota annua anche nei casi di assenza dal lavoro previsti dal comma 3 dell’art. 2120 c.c.. Il lavoratore in costanza di rapporto di lavoro può chiedere all’impresa per una seconda volta un’anticipazione sul trattamento di fine rapporto maturato per le causali previste dalla legge

martedì 15 marzo 2016

Come è disciplinato il TFR nel ccnl aziende termali?

Art. 43

I. Il trattamento di fine rapporto è regolato dalle norme della legge 29 maggio 1982, n. 297 nonché dalla l. 27 dicembre 2006, n. 296 e dal D.M. 30 gennaio 2007.
II. La retribuzione annua da prendere in considerazione agli effetti del trattamento di fine rapporto è costituita, ai sensi del secondo comma dell’art. 2120 del codice civile (sub 1 della legge n. 297/1982), esclusivamente dai seguenti elementi:
        minimo tabellare;
        indennità di contingenza, secondo quanto stabilito dalla legge n. 297/1982;
        eventuali aumenti periodici di anzianità;
        eventuali superminimi;
        eventuali aumenti di merito;
        tredicesima e quattordicesima mensilità;
        premio di produzione in atto al 23 maggio 1995;
        maggiorazione per lavoro di 8 ore continuative di cui all’art. 25;
        eventuali altri elementi aziendali per i quali sia espressamente prevista la computabilità.

III. L’obbligo di contribuzione a carico del datore di lavoro di cui all’art 8, comma 10, del D. Lgs. n. 252 del 2005 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari) spetta, salvo diversa volontà aziendale, solo a quei lavoratori che aderiscono al Fondo Pensionistico complementare di settore.


NORMA TRANSITORIA - Ai sensi del 4° comma dell’art. 5 della legge 29 maggio 1982, n. 297, relativamente al personale inquadrato nelle qualifiche di intermedi ed operai il Trattamento di fine rapporto viene calcolato in base alle seguenti misure:
        fino al 31 dicembre 1983 = 25/30
        dal 1° gennaio 1984 = 26/30
        dal 1° gennaio 1985 = 27/30
        dal 1° gennaio 1986 = 28/30

        dal 1° gennaio 1987 = 30/30

mercoledì 9 marzo 2016

Come e' regolamentato il tfr nel ccnl acconciatura ed estetica?


In base all'Art. 39 Trattamento di fine rapporto:

In caso di licenziamento o dimissioni al lavoratore sarà corrisposta una indennità  pari a:


a) per l'anzianità maturata precedentemente al 1o gennaio 1967:
- quattro giorni di retribuzione globale di fatto al momento della risoluzione del rapporto per il primo anno e due giorni per ogni anno successivo, come stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro del 21 novembre 1947;


b) per l'anzianità maturata dal 1o gennaio 1967 al 31 dicembre 1971: - quattro giorni di retribuzione globale di fatto in atto al momento della risoluzione del rapporto per ogni anno di servizio compiuto;


c) per l'anzianità maturata dal 1o gennaio 1972 fino al 31 dicembre 1974: - sei giorni di retribuzione globale di fatto in atto al momento della risoluzione del rapporto per ogni anno di servizio compiuto;


d) per l'anzianità maturata dal 1o gennaio 1975 fino al 31 maggio 1977: - otto giorni di retribuzione globale di fatto in atto al momento della risoluzione del rapporto per ogni anno di servizio compiuto, con esclusione della indennità di contingenza maturata dal 1o febbraio 1977;


e) per l'anzianità maturata dal 1o gennaio 1980: - 15 giorni ogni anno di servizio compiuto calcolata sulla retribuzione globale di fatto in atto al momento della risoluzione del rapporto, con esclusione della indennità di contingenza maturata dal 1o luglio 1977.

Le frazioni di anno saranno calcolate per dodicesimi; in caso di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso del mese; sarà considerato mese intero la frazione superiore a 15 giorni. A partire dal 1o gennaio 1990 si corrisponderà il t.f.r. nella misura di 30/30. 

lunedì 7 marzo 2016

Come è disciplinato il trattamento di fine rapporto nel ccnl metalmeccanici industria?

In base all’art. 5 del titolo VIII:
All’atto della risoluzione del rapporto l’azienda corrispondera` al lavoratore un trattamento di fine rapporto da calcolarsi secondo quanto disposto dall’art. 2120 del Codice civile e dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, dal Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modifiche;
il pagamento del trattamento di fine rapporto avverra` entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’indice Istat da utilizzare ai fini della rivalutazione del fondo t.f.r..

Dichiarazione a verbale.

 Le parti, in attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell’art. 2120 Codice civile, convengono che la retribuzione, comprensiva delle relative maggiorazioni, afferente alle prestazioni di lavoro effettuate oltre il normale orario di lavoro e` esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto. Quanto sopra senza pregiudizio per le eventuali controversie giudiziarie attualmente in corso.

Norme transitorie.

1) Le parti, in attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell’art. 2120 Codice civile, convengono che a decorrere dal 1º gennaio 1998 e fino al 31 dicembre 1999 la tredicesima mensilita` e` esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.

2) Per i lavoratori a cui si applicava la Disciplina speciale, Parte prima, per il computo dell’indennita` di anzianita` maturata fino al 31 maggio 1982, valgono le norme di cui all’art. 26, Disciplina speciale, Parte prima, del C.c.n.l. 16 luglio 1979. Per il calcolo del trattamento di fine rapporto maturato fino al 31 dicembre 1989 valgono le misure in ore indicate dall’art. 26, Disciplina speciale, Parte prima, del C.c.n.l. 18 gennaio 1987 nonche´ – per il periodo 1º febbraio 1987-31 dicembre 1989 – le disposizioni di cui alla Nota a verbale in calce allo stesso art. 26.

3) Per i lavoratori a cui si applicava la Disciplina speciale, Parte seconda per il computo dell’indennita` di anzianita` maturata fino al 31 maggio 1982 valgono le norme di cui all’art. 6, Disciplina speciale, Parte seconda del C.c.n.l. 16 luglio 1979. Per il calcolo del trattamento di fine rapporto per il periodo 1º febbraio 1987-31 dicembre 1989, valgono le disposizioni di cui alla Nota a verbale in calce all’art. 6, Disciplina speciale, Parte seconda del C.c.n.l. 18 gennaio 1987.


4) Per i lavoratori a cui si applicava la Disciplina speciale, Parte terza, per il computo dell’indennita` di anzianita` maturata fino al 31 maggio 1982 valgono le norme di cui all’art. 20, Disciplina speciale, Parte terza del C.c.n.l. 16 luglio 1979. Per il calcolo del trattamento di fine rapporto per il periodo 1º febbraio 1987-31 dicembre 1989, valgono le disposizioni di cui alla Nota a verbale in calce all’art. 20, Disciplina speciale, Parte terza, del C.c.n.l. 18 gennaio 1987.

giovedì 3 marzo 2016


Entro quando deve essere pagato il TFR secondo il ccnl commercio?

In base all'art. 240 

Il trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto all’atto della cessazione dal servizio, dedotto quanto eventualmente fosse dovuto dal dipendente, nei tempi tecnici necessari alla elaborazione del tasso di rivalutazione, di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297 e comunque non oltre 45 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro A causa della necessaria armonizzazione dei sistemi statistici europei, il dato ISTAT utile per il calcolo dell’indice di rivalutazione del TFR viene pubblicato nella seconda parte del mese successivo a quello di riferimento.. In caso di ritardo dovuto a cause non imputabili al lavoratore, sarà corrisposto dalla scadenza di cui al precedente comma un interesse del 2% superiore al tasso ufficiale di sconto. L’importo così determinato si intende comprensivo della rivalutazione monetaria per crediti di lavoro, relativa al trattamento di fine rapporto.  

sabato 27 febbraio 2016

Come è disciplinato il  TFR nel ccnl farmacie private?

Art. 83

In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro subordinato il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto determinato secondo le norme della legge 29 maggio 1982, n. 297 e secondo le norme del presente articolo.

Per i periodi di servizio prestato sino al 31 maggio 1982 il trattamento di fine rapporto è calcolato nella misura di una mensilità della retribuzione di fatto per ogni anno di servizio prestato, con le limitazioni previste dalla legge 31 marzo 1977, n. 91.

Nei casi previsti dal comma precedente le frazioni di anno vanno conteggiate per dodicesimi, computando come mese intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni. Sono fatti salvi i diversi sistemi di computo in vigore prima del 31 dicembre 1978. Ai sensi e per gli effetti del 2° comma dell'art. 2120 c.c., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, sono escluse dalla quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, le seguenti somme: —i rimborsi spese;
—le somme concesse occasionalmente a titolo di una tantum, le gratificazioni straordinarie non contrattuali e simili;
—i compensi per lavoro straordinario e per lavoro festivo;
—i corrispettivi e le maggiorazioni per servizio notturno del lavoratore laureato e non laureato sempre che non si tratti di servizio notturno permanente (tutte le notti);
—l'indennità sostitutiva del preavviso; —l'indennità sostitutiva di ferie, di cui all'art. 31;
—le indennità economiche corrisposte da istituti assistenziali (INPS, INAIL);
—le prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del lavoratore;
—gli elementi espressamente esclusi dalla contrattazione collettiva integrativa.

Chiarimento a verbale

Il trattamento di fine rapporto è costituito da quanto di competenza dei lavoratori ai sensi del presente articolo e dalle somme già percepite a titolo di anticipazioni dell'indennità di anzianità dei lavoratori aventi diritto a norma dell'art. 51 del CCNL 21 ottobre 1982.

Art. 84

Il trattamento di fine rapporto deve essere versato all'atto della cessazione dal servizio, dedotto quanto eventualmente fosse dovuto dal dipendente. In caso di ritardo dovuto a contestazione o ad altre cause non imputabili al lavoratore sarà conteggiato interesse legale con decorrenza dal giorno dell'effettiva cessazione dal servizio.

Art. 85

Le Parti convengono che, essendosi ormai completato il quadro normativo di regolamentazione, viene prevista l’attivazione della previdenza complementare. Fermo quanto previsto dalla legislazione in vigore, la contribuzione al Previprof viene stabilita nella misura fissa pari al 1,05 % a carico del datore di lavoro ed allo 0,55 % a carico del lavoratore che può anche decidere di incrementare la sua quota.


Viene, altresì, previsto, per quanto riguarda la quota di iscrizione al Fondo, che il datore di lavoro verserà un importo una tantum di € 8,00 ed il dipendente di € 2,00. Tale contribuzione decorre dal terzo mese successivo a quello di stipula del presente accordo e riguarda i dipendenti che abbiano superato un’anzianità di servizio continuativa di almeno sei mesi. La retribuzione da assumere come riferimento per il calcolo di tale contributo è quella utilizzata per il TFR. La contribuzione posta a carico del titolare di farmacia opera per i versamenti effettuati al Previprof.

lunedì 8 febbraio 2016

Come è disciplinato il TFR nel ccnl del Terziario CGIL CISL e UIL?


Art. 236 - Trattamento di fine rapporto

In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro subordinato il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto determinato secondo le norme della legge 29 maggio 1982, n. 297, e secondo le norme del presente articolo.

Per i periodi di servizio prestato sino al 31 maggio 1982 il trattamento di fine rapporto è calcolato con le modalità e con le misure previste dall’art. 97 del CCNL 17 dicembre 1979 (all. 9).

Ai sensi e per gli effetti del 20 comma dell’art. 2120 c.c., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, sono escluse dalla quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto le seguenti somme:

- i rimborsi spese;
- le somme concesse occasionalmente a titolo di “una tantum” gratificazioni straordinarie non contrattuali e simili;
- i compensi per lavoro straordinario e per lavoro festivo;
- la contribuzione di cui agli art. 95, 96 e 115;
- l’indennità sostitutiva del preavviso, di cui agli artt. 188, 235, 238 e 239;
- l’indennità sostitutiva di ferie di cui all’art. 147;
- le indennità di trasferta e diarie non aventi carattere continuativo nonché, quando le stesse hanno carattere continuativo, una quota di esse pari all’ammontare esente dall’IRPEF;
- le prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del lavoratore;
- gli elementi espressamente esclusi dalla contrattazione collettiva integrativa.

Ai sensi del terzo comma art. 2120 c.c., come modificato dalla legge 29 maggio 1982 n. 297, in caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell’anno per una delle cause di cui all’art. 2110 c.c., nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l’integrazione salariale, in luogo delle indennità economiche corrisposte dagli istituti assistenziali (INPS, INAIL), deve essere computato nella quota annua della retribuzione utile al calcolo del trattamento di fine rapporto l’equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.

Chiarimento a verbale

Il trattamento di fine rapporto è costituito da quanto di competenza dei lavoratori ai sensi del presente articolo e dalle somme già percepite a titolo di anticipazione dell’indennità di anzianità dai lavoratori aventi diritto ai sensi dell’art. 74 quater, CCNL 25 settembre 1976 e dell’art. 79, CCNL 17 dicembre 1979.


Per le anticipazioni previste dalla legge n. 297/1982 sul trattamento di fine rapporto, le priorità per la relativa concessione sono fissate nell’allegato 7 che fa parte integrante del presente contratto.

lunedì 7 settembre 2015

Come è regolamentato il TFR nel ccnl Edili industria sottoscritto da Cgil – Cisl – Uil?


In forza dell’art. 33: “Il  trattamento  di fine rapporto è regolato dalla  legge  20  maggio 1982,  n.  297. Per la rivalutazione del trattamento di fine rapporto valgono le norme di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 2120 codice civile - sub art. 1 della legge n. 297/82.

A)  Per l'anzianità maturata dal 1° giugno 1982 al 30 giugno 1983, la retribuzione valevole agli effetti del trattamento di fine rapporto è computata  secondo il criterio indicato nel 2° comma del citato  art. 2120 codice civile.

Dal  1°  luglio 1983, con riferimento al sopracitato comma  dell'art. 2120 del codice civile, la retribuzione da prendere in considerazione agli   effetti   del  trattamento  di  fine  rapporto  è   costituita esclusivamente dai seguenti elementi:

-minimo di paga base;

-indennità  di contingenza, secondo quanto stabilito dalla  legge  n. 297/82;

-elemento economico territoriale;

-indennità territoriale di settore;

-superminimi ad personam di merito o collettivi;

-trattamento economico di cui all'art. 18 (ACCANTONAMENTI PRESSO LA CASSA EDILE[1]);

-percentuale per i riposi annui di cui all'art. 5[2];

-utile di cottimo e concottimo;

-indennità sostitutiva di mensa;

-indennità di trasporto;

-indennità per lavori speciali disagiati di cui all'art. 20,  lettere B), C), D) e dichiarazione a verbale[3];

-indennità per lavori in alta montagna;

-indennità di cantiere ferroviario di cui all'art. 21, lettera B)[4].

Nella  retribuzione da prendere in considerazione  agli  effetti  del trattamento di fine rapporto deve essere compresa, ai sensi e con  la gradualità  di cui all'art. 5, 2° e 3° comma, della citata  legge  n.
297,  anche l'indennità di contingenza maturata dal 1° febbraio  1977 al 31 maggio 1982.

Fino  al  31 dicembre 1985 il trattamento di fine rapporto,  in  base all'art.  5,  4° comma della citata legge n. 297, è commisurato,  per gli  operai  di produzione, al 76,3 per cento e, per gli  addetti  ai
lavori  discontinui,  al  60,92 per  cento  e  al  50,77  per  cento, rispettivamente per gli operai di cui alle lettere a) e b) e per  gli operai  di cui alla lettera c) dell'allegato A della retribuzione  di ciascun  anno, computata ai sensi dei commi precedenti della presente lettera A), divisa per 13,5.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1986 il trattamento di fine rapporto  è commisurato per ciascun anno al 100% della retribuzione computata  ai sensi del 2° comma della presente lettera A), divisa per 13,5.

B)  Per  l'anzianità maturata fino al 31 maggio 1982, ferma  restando l'applicazione  della citata legge n. 297/82, in caso di  risoluzione del  rapporto  spetta all'operaio, per ogni mese intero di  anzianità ininterrotta presso la stessa impresa, una indennità pari  a  11  ore della  retribuzione costituita dagli elementi della  retribuzione  in atto  alla  predetta data aventi carattere continuativo  nonché  alla percentuale per gratifica natalizia, con esclusione dell'indennità di contingenza maturata dal 1° febbraio 1977.

L'indennità  nella  misura stabilita al primo  comma  della  presente lettera B) deve essere corrisposta per l'anzianità decorrente dal  1° gennaio 1981.

L'indennità stabilita nella misura di cui al sopracitato primo  comma decorre  dal  1° luglio 1979 per l'operaio in forza all'impresa  alla data del 22 luglio 1979.

Per l'operaio assunto dopo il 22 luglio 1979 l'indennità di anzianità è  aumentata  di  quattro ore mensili per ciascun mese  di  anzianità ininterrotta  presso l'impresa maturata nel periodo tra  la  data  di assunzione e il 31 ottobre 1979.

Per  l'anzianità dal 1° gennaio 1964 al 31 dicembre 1980  l'indennità compete  in  misura  pari a 7 ore della retribuzione  per  ogni  mese intero di anzianità ininterrotta presso la stessa impresa.

Per  l'anzianità  precedente  al 1° gennaio  1964,  l'indennità  deve essere   computata  in  base  all'ultima  retribuzione  nella  misura prevista dai precedenti contratti nazionali e provinciali.

Per  gli  operai  dipendenti  da  imprese  esercenti  l'attività   di produzione   e   distribuzione   di   calcestruzzo   preconfezionato, l'indennità  per  l'anzianità maturata fino al 30  giugno  1968  deve
essere   computata  in  base  all'ultima  retribuzione,  come   sopra specificata,  nella  misura spettante alla  stregua  dei  trattamenti contrattuali aziendalmente in atto alla data del 30 giugno 1968.





[1] Art. 18 - ACCANTONAMENTI PRESSO LA CASSA EDILE

Il trattamento economico spettante agli operai per le ferie (art. 15) e  per la gratifica natalizia (art. 16) è assolto dall'impresa con la corresponsione  di  una percentuale complessiva del  18,5%  calcolata sugli  elementi della retribuzione di cui al punto 4)  dell'art.  24, per tutte le ore di lavoro normale contrattuale di cui agli artt. 5 e 6   effettivamente  prestate  e  sul  trattamento  economico  per  le festività di cui al punto 3) dell'art. 17.

Gli  importi  della  percentuale di cui al  presente  articolo  vanno accantonati  da  parte delle imprese presso la  Cassa  Edile  secondo quanto   stabilito   localmente  dalle  Organizzazioni   territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.

Tali  importi  sono  accantonati al netto  delle  ritenute  di  legge secondo  il  criterio convenzionale individuato  nell'Allegato  D  al presente contratto.

Detta  percentuale va computata anche sull'utile effettivo di cottimoe sui premi di produzione o cottimi impropri.

La percentuale di cui al presente articolo non va computata su:

-l'eventuale indennità per apporto di attrezzi di lavoro;

-le  quote  supplementari dell'indennità di caropane  non  conglobatenella  paga  base  (cioè  per  lavori pesantissimi,  per  minatori  e boscaioli);

-la   retribuzione   e   la   relativa   maggiorazione   per   lavoro straordinario, sia esso diurno, notturno o festivo;

-la retribuzione e la maggiorazione per lavoro normale festivo;

-le maggiorazioni sulla retribuzione per lavoro normale o notturno;

-la diaria e le indennità di cui all'articolo 21;

-i premi ed emolumenti similari.

La  percentuale di cui al presente articolo non va inoltre  computata su:

-le  indennità  per  lavori speciali disagiati, per  lavori  in  alta montagna  e  in  zona malarica, in quanto nella determinazione  delle misure  percentuali attribuite a ciascuna delle predette indennità  è stato tenuto conto - come già nei precedenti contratti collettivi  in relazione  alle caratteristiche dell'industria edile  - dell'incidenza per i titoli di cui al presente articolo e all'art. 18.

La  percentuale  complessiva va imputata per l'8,50%  al  trattamento economico per ferie e per il 10% alla gratifica natalizia.

La  percentuale spetta all'operaio anche durante l'assenza dal lavoro per  malattia anche professionale o per infortunio sul lavoro  e  per congedo  di  maternità nei limiti della conservazione del  posto  con decorrenza dell'anzianità.

Durante  l'assenza dal lavoro per malattia l'impresa  è  tenuta,  nei limiti di cui all'art. 26, penultimo comma, ad accantonare presso  la Cassa Edile la percentuale nella misura del 18,5% lordo (allegato D).

Durante  l'assenza dal lavoro per malattia professionale o infortunio sul lavoro l'impresa è tenuta ad accantonare presso la Cassa Edile la differenza fra l'importo della percentuale e il trattamento economico corrisposto per lo stesso titolo dall'Istituto assicuratore (allegato D).

Gli  accordi  integrativi locali potranno stabilire che l'obbligo  di cui   ai  commi  precedenti  sia  assolto  dalle  imprese  in   forma mutualistica  e  con effetto liberatorio mediante il versamento  alla Cassa  Edile di un apposito contributo stabilito dagli accordi stessi e  che  potrà essere variato annualmente sulla base delle  risultanze della relativa gestione.

Gli accordi locali stabiliranno altresì le modalità di versamento del contributo  e  di  corresponsione agli operai  aventi  diritto  degli importi di cui ai commi precedenti.

Nei  casi  di  assenza  dal  lavoro  per  malattia  o  infortunio  la percentuale  va  computata sulla base dell'orario normale  di  lavoro effettuato  dal cantiere durante l'assenza dell'operaio ovvero  sulla base  dell'orario  normale di lavoro localmente in vigore  qualora  i lavori del cantiere siano totalmente sospesi.

Gli  importi  come sopra accantonati saranno corrisposti dalla  Cassa Edile  agli  aventi  diritto  alle scadenze  e  secondo  le  modalità parimenti   stabilite   dagli   accordi   locali   stipulati    dalle Organizzazioni di cui sopra.

All'atto della cessazione del rapporto di lavoro all'operaio  che  ne faccia  richiesta  l'impresa è tenuta a comunicare per  iscritto  gli importi  accantonati  presso  la Cassa  Edile  in  base  al  presente articolo e dalla stessa non ancora liquidati all'operaio.

Con  la disciplina contenuta nel presente articolo, considerata nella sua inscindibilità, si intendono integralmente assolti gli obblighi a carico  dei  datori di lavoro per la corresponsione  dei  trattamenti economici  di  cui agli artt. 15 e 16, per cui nulla è  dovuto  dalle imprese  nei casi di assenza dal lavoro per cause diverse  da  quelle sopra previste.

La  disciplina  medesima tiene altresì conto degli  interventi  della Cassa  integrazione guadagni, in caso di sospensione  di  lavoro  per cause meteorologiche e di sospensione di lavoro in genere.

[2] B)  A  decorrere  dal  1° ottobre 2000 gli operai  hanno  diritto  di usufruire di riposi annui mediante permessi individuali per 88 ore.

I  permessi individuali maturano in misura di un'ora ogni 20  ore  di lavoro ordinario effettivamente prestato.

Per  gli  operai  discontinui  di  cui  alle  lettere  a),  b)  e  c) dell'allegato  A),  i permessi individuali di cui sopra  maturano  in misura di un'ora ogni 25 ore;

Agli  effetti di cui sopra si computano anche le ore di  assenza  per malattia  o infortunio indennizzate dagli Istituti competenti  nonché per congedo matrimoniale.

La  percentuale  per  i  riposi annui pari al 4,95%  calcolata  sugli elementi  della  retribuzione di cui  al  punto  4)  dell'art.  24  è corrisposta  alla  scadenza di ciascun periodo di  paga  direttamente dall'impresa  al  lavoratore  per tutte  le  ore  di  lavoro  normale contrattuale  di cui agli artt. 5 e 6 effettivamente prestate  e  sul trattamento  economico delle festività di cui al punto  3)  dell'art. 17.

Detta  percentuale va computata anche sull'utile effettivo di cottimo e sui premi di produzione o cottimi impropri.

La percentuale di cui al presente articolo non va computata su:

-l'eventuale indennità per apporto di attrezzi di lavoro;

-le  quote  supplementari dell'indennità di caropane  non  conglobate nella  paga  base  (cioè  per  lavori pesantissimi,  per  minatori  e boscaioli);

-la   retribuzione   e   la   relativa   maggiorazione   per   lavoro straordinario, sia esso diurno, notturno o festivo;

-la retribuzione e la maggiorazione per lavoro normale festivo;

-le maggiorazioni sulla retribuzione per lavoro normale o notturno;

-la diaria e le indennità di cui all'articolo 21;

-i premi ed emolumenti similari.

La  percentuale di cui al presente articolo non va inoltre  computata su:  le  indennità per lavori speciali disagiati, per lavori in  alta montagna  e  in  zona malarica, in quanto nella determinazione  delle misure  percentuali attribuite a ciascuna delle predette indennità  è stato tenuto conto - come già nei precedenti contratti collettivi  in relazione  alle caratteristiche dell'industria edile - dell'incidenza per i titoli di cui al presente articolo e dell'art. 17.

I permessi saranno usufruiti a richiesta dell'operaio, da effettuarsi  con  adeguato  preavviso, tenendo conto delle esigenze di  lavoro.  I permessi  maturati entro il 31 dicembre di ciascun  anno  solare  non possono essere goduti oltre il 30 giugno dell'anno successivo.

Nel  caso  in  cui  le ore di cui al punto B) del presente  articolo, primo  comma, non vengano in tutto o in parte usufruite, il  relativo trattamento  economico  è comunque assolto dall'impresa  mediante  la corresponsione al lavoratore della percentuale di cui al sesto comma.

Agli effetti della maturazione dei permessi si computano anche le ore di assenza di cui al quinto comma punto B) del presente articolo.

La  presente regolamentazione assorbe quella relativa alle  festività soppresse  dall'art. 1 della legge 5 marzo 1977,  n.  54,  così  comemodificato dal D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792, salva la conferma del trattamento economico per la festività del 4 novembre.

Le  riduzioni  di  orario di lavoro di cui alla  presente  disciplina saranno assorbite fino a concorrenza in caso di provvedimenti assunti o accordi intervenuti sulla stessa materia sia in sede europea che in sede nazionale.

Sono  fatte  salve  le  pattuizioni al livello  territoriale  per  la fruizione in via collettiva di riposi individuali.

[3] Gruppo B) - LAVORI IN GALLERIA

Al  personale addetto a lavori in galleria è dovuta, in aggiunta alla retribuzione,  un'indennità la cui misura percentuale  è  determinata dalle  Organizzazioni territoriali, per la circoscrizione di  propria competenza, entro i valori massimi sotto indicati:

a)   per   il  personale  addetto  al  fronte  di  perforazione,   di avanzamento  o  di  allargamento, compreso il  personale  addetto  al carico  del  materiale;  ai  lavori di riparazione  straordinaria  in condizioni di difficoltà e di disagio: 46;

b) per il personale addetto ai lavori di rivestimento, di intonaco  o di  rifinitura di opere murarie; ai lavori per opere sussidiarie;  al carico  ed ai trasporti nell'interno delle gallerie anche durante  la perforazione,  l'avanzamento  e  la sistemazione;  per  il  personale addetto  ai  lavori  di  consolidamento e/o impermeabilizzazione  dei
terreni in fase di costruzione di gallerie: 26;

c)   per   il  personale  addetto  alla  riparazione  o  manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie; per il  personale  addetto  ai  lavori di ristrutturazione  o  ripristino conservativo   di   preesistenti  gallerie  mediante  consolidamenti, drenaggi e simili: 18.

Fino a nuove determinazioni delle Organizzazioni territoriali a norma del  comma  precedente,  restano in vigore le  indennità  percentuali previste per le singole circoscrizioni dal CCNL 3 dicembre 1969.

Nel  caso  in  cui i lavori in galleria si svolgano in condizioni  di eccezionale disagio (presenza di forti getti d'acqua sotto  pressione che  investano gli operai addetti ai lavori stessi; gallerie o  pozzi attaccati  dal basso in alto con pendenza superiore al 60%;  gallerie di  sezione  particolarmente ristretta o con  fronte  di  avanzamento distante  oltre  un  chilometro dall'imbocco), le parti  direttamente interessate  possono  promuovere la determinazione,  da  parte  delle
Organizzazioni territoriali competenti, di un'ulteriore indennità non superiore al 20%.

Qualora vi sia concorrenza di condizioni di disagio fra quelle  sopra previste,  oppure il fronte di avanzamento superi i cinque chilometri dall'imbocco,  la misura della predetta indennità può essere  elevata fino al 30%.

Nel   caso  di  gallerie  che  si  estendano  in  più  circoscrizioni territoriali  con  differenti percentuali dell'indennità  di  cui  al primo comma, le parti direttamente interessate possono promuovere  la determinazione,   da   parte   delle   Organizzazioni    territoriali competenti,  di  misure percentuali sulla base di  criteri  ponderali ritenuti dalle Organizzazioni medesime appropriati al caso di specie.


Gruppo C) - LAVORI IN CASSONI AD ARIA COMPRESSA

Le   indennità  percentuali  da  corrispondersi,  in  aggiunta   alla retribuzione,  al  personale addetto ai lavori  in  cassoni  ad  aria compressa sono quelle di cui alla seguente tabella:

a) da 0 a 10 metri: 54;
b) da oltre 10 a 16 metri: 72;
c) da oltre 16 a 22 metri: 120;
d) oltre 22 metri: 180.

Agli  effetti dell'indennità da corrispondere, la pressione  indicata in  atmosfere  dal  manometro  applicato  sui  cassoni  si  considera equivalente  a  quella  sopra  espressa  in  metri  anche  quando  la pressione indicata dal manometro differisca, in più o meno,  sino  al 15%,  da  quella  corrispondente all'altezza  della  colonna  d'acqua (uguale alla quota del tagliente) in metri.


Gruppo D) - LAVORI MARITTIMI

-Personale  imbarcato su natanti con o senza motore  -  Al  personale imbarcato  su natanti con o senza motore che escono fuori  dal  porto vanno   corrisposte,  per  rischio  mine,  lavori   fuori   porto   e trasferimento  natanti,  le  indennità già  stabilite  nei  contratti regionali o provinciali, sulla base di situazioni di fatto locali.

-Lavori  sotto  acqua: palombari - Indennità del 100%  da  calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art.  24  e da  corrispondere per l'intera giornata qualora la durata complessiva delle immersioni non sia inferiore ad un'ora e mezza.

Lo  stesso trattamento sarà corrisposto qualora le immersioni,  anche di  minor  durata  complessiva, siano  distribuite  nel  corso  della giornata.

Nel  caso  di  una sola immersione di durata inferiore  ad  un'ora  e mezza,  il trattamento di cui sopra sarà corrisposto nella misura  di mezza giornata, pari a quattro ore.

Restano ferme le condizioni di miglior favore in atto.

[4] B)- NORME PER GLI ADDETTI AI LAVORI DELL'ARMAMENTO FERROVIARIO

Nei  lavori  di armamento delle linee ferroviarie, per "cantiere"  si intende  il  tratto di linea, in tutta la sua estensione, oggetto  di  singolo contratto di appalto, anche se suddiviso in diversi tronchi o lotti.  Per  "posto  di  lavoro" si intende quel  punto  della  linea ferroviaria  progressivamente raggiunto nell'esecuzione  del  lavoro, nell'ambito del cantiere dove l'operaio deve prestare la sua opera.

L'operaio  si  deve  trovare  sul posto  di  lavoro  all'ora  fissata dall'orario di cantiere, munito degli attrezzi di lavoro.

Resta  stabilito  che  all'operaio addetto  ai  lavori  di  armamento ferroviario  -  qualunque sia la natura del committente,  pubblica  o privata,  e  qualunque sia l'estensione del cantiere e/o l'ubicazione del posto di lavoro rispetto al Comune nel quale è stato assunto -  è corrisposta  una  indennità  di  cantiere  ferroviario  del  15%   da calcolarsi  sugli  elementi della retribuzione di  cui  al  punto  3) dell'art. 24 per ogni ora di effettivo lavoro.

La  predetta  indennità si intende comprensiva, in via convenzionale,delle spese di trasporto sostenute dall'operaio, del trattamento  per il trasporto degli attrezzi qualora non siano consegnati sul posto di lavoro, nonché sostitutiva ed assorbente della diaria prevista  dalle norme  generali  del  presente articolo e dagli  accordi  integrativi  territoriali, ove spettante nei casi di passaggio dell'operaio da  un cantiere ad un altro e/o da un Comune ad un altro.

L'impresa,  qualora richieda il pernottamento in luogo  dell'operaio, deve  provvedere al vitto e all'alloggio od al rimborso  delle  spese relative,  ove  queste non siano state preventivamente concordate  in misura forfettaria.