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martedì 21 ottobre 2025

 Quando si può procedere a disdetta del ccnl?


Cass. 17/10/2025, n. 27735


La disdetta unilaterale da parte del datore di lavoro di un accordo aziendale a tempo indeterminato è legittima nel rispetto dei criteri di buona fede e correttezza, purché non ne derivi la lesione di diritti quesiti dei lavoratori o del principio di adeguatezza della retribuzione ex art. 36 Cost.

lunedì 21 novembre 2022

 Quando può essere disdettato un ccnl?



Cass.17/11/2022, n. 33982

I contratti collettivi di diritto comune, costituendo manifestazione dell'autonomia negoziale degli stipulanti, operano esclusivamente entro l'ambito temporale concordato dalle parti, atteso che l'opposto principio di ultrattività della vincolatività del contratto scaduto sino ad un nuovo regolamento collettivo, ponendosi come limite alla libera volontà delle organizzazioni sindacali, sarebbe in contrasto con la garanzia prevista dall'art. 39 Cost. Pertanto, alla previsione della perdurante vigenza del contratto fino alla nuova stipulazione dev'essere riconosciuto il significato della indicazione, mediante la clausola di ultrattività, di un termine di durata chiaramente individuato in relazione a un evento futuro e certo, benché privo di una precisa collocazione cronologica. Con riferimento all'azione proposta ai sensi dell'art. 28 St. Lav., è rilevante ai fini della condotta antisindacale la illegittimità della disdetta unilaterale del contratto applicato da parte del datore prima della sua scadenza. Quanto al tema dell'anticipata disdetta e della vincolatività del termine di scadenza del contratto sostituito, e quindi al suo valore ostativo o meno alla stipulazione di nuovo contratto, nessun principio o norma dell'ordinamento induce a ritenere consentita l'applicazione di un nuovo CCNL prima della prevista scadenza di quello in corso di applicazione, che le parti si sono impegnate a rispettare.

sabato 14 maggio 2022

 Che effetti ha la disdetta del ccnl?



Cass. 11/05/2022, n. 14961

Qualora il contratto collettivo non abbia un predeterminato termine di efficacia, non può vincolare per sempre tutte le parti contraenti, perché finirebbe in tal caso per vanificarsi la causa e la funzione sociale della contrattazione collettiva, la cui disciplina, da sempre modellata su termini temporali non eccessivamente dilatati, deve parametrarsi su una realtà socio economica in continua evoluzione, sicché a tale contrattazione va estesa la regola, di qenerale applicazione nei negozi privati, secondo cui il recesso unilaterale rappresenta una causa estintiva ordinaria di qualsiasi rapporto di durata a tempo indeterminato, che risponde all'esigenza di evitare, nel rispetto dei criteri di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto, la perpetuità del vincolo obbligatorio. Ne consegue che, in caso di disdetta del contratto, i diritti dei lavoratori, derivanti dalla pregressa disciplina più favorevole, sono intangibili solo in quanto siano già entrati nel patrimonio del lavoratore quale corrispettivo di una prestazione già resa o di una fase del rapporto già esaurita, e non anche quando vengano in rilievo delle mere aspettative sorte alla stregua della precedente più favorevole regolamentazione.