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mercoledì 3 giugno 2026

 Come si prova il licenziamento ritorsivo?


Cass. 26/05/2026, n. 16310

In tema di licenziamento nullo perché ritorsivo ex art. 1345 c.c., il motivo illecito deve essere unico e determinante, sicché la sua verifica  presuppone l'accertata insussistenza della causale lecita formalmente addotta (nella  specie, superamento del periodo di comporto). Accertato che una parte delle   per malattia non è computabile nel comporto perché causalmente riconducibile alla   condotta illecita datoriale (demansionamento/ mobbing), il licenziamento intimato subito  dopo l'iniziativa giudiziaria del lavoratore per il ripristino delle mansioni confacenti    al proprio livello integra esercizio di una volontà ritorsiva, nulla ai sensi dell'art. 18, comma 1, L. n. 300/1970, anche sulla base di un quadro probatorio formato da precedenti giudizi tra le stesse   parti e suscettibile di valutazione presuntiva unitaria.

giovedì 11 gennaio 2024

 

Quando si ha licnziamento ritorsivo?


Cass. 09/01/2024, n. 741

Il licenziamento per ritorsione, diretta o indiretta, è considerato un licenziamento nullo quando il motivo ritorsivo, come tale illecito , sia stato l'unico determinante dello stesso, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1418, secondo comma, e degli artt. 1345 e 1324 c.c. L'onere della prova della esistenza di un motivo di ritorsione del licenziamento e del suo carattere determinante la volontà negoziale grava sul lavoratore che deduce ciò in giudizio. Si tratta di prova non agevole, sostanzialmente fondata sulla utilizzazione di presunzioni, tra le quali presenta un ruolo non secondario anche la dimostrazione della inesistenza del diverso motivo addotto a giustificazione del licenziamento o di alcun motivo ragionevole. Poiché, dunque, il licenziamento per ritorsione costituisce la reazione a un comportamento legittimo del lavoratore, quando il licenziamento sia intimato a fronte di una condotta inadempiente del lavoratore, l'eventuale sproporzione della sanzione espulsiva, se pure può avere rilievo presuntivo, non può tuttavia portare a giudicare automaticamente come ritorsivo il licenziamento stesso.

mercoledì 1 novembre 2023

 Su chi grava l'onere della prova del licenziamento ritorsivo?


Trib. Milano Sez. Lavoro 17/08/2023, n. 2650

L'onere della prova, circa l'esistenza di un motivo ritorsivo di licenziamento, quale unico determinante la volontà negoziale, grava sul lavoratore che deduce ciò in giudizio. Trattasi peraltro di prova non agevole, sostanzialmente fondata sulla utilizzazione di presunzioni, tra le quali presenta un ruolo non secondario anche la dimostrazione della inesistenza 1) del diverso motivo addotto a giustificazione del licenziamento o 2) di alcun motivo ragionevole.

domenica 11 settembre 2022

 Quando il licenziamento è ritorsivo?



Cass. 07/09/2022, n. 26395

Per accogliere la domanda di accertamento della nullità del licenziamento in quanto fondato su motivo illecito, occorre che l'intento ritorsivo datoriale abbia avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà di recedere dal rapporto di lavoro, anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini della configurazione di una giusta causa o di un giustificato motivo di recesso, dovendosi escludere la necessità di procedere ad un giudizio di comparazione fra le diverse ragioni causative del recesso, ossia quelle riconducibili ad una ritorsione e quelle connesse, oggettivamente, ad altri fattori idonei a giustificare il licenziamento. In tale fattispecie l'onere probatorio ricade sul lavoratore in base alla regola generale di cui all'art. 2697 c.c., non operando l'art. 5 della L. n. 604 del 1966, ma esso può essere assolto anche mediante presunzioni.

lunedì 31 gennaio 2022

 Quando si ha licenziamento ritorsivo?



Cass. 27/01/2022, n. 2414

In tema di licenziamento, nell'ipotesi di allegazione da parte del lavoratore del carattere ritorsivo del licenziamento e quindi di una domanda di accertamento della nullità del provvedimento datoriale per motivo illecito ai sensi dell'art. 1345 cod. civ., occorre che l'intento ritorsivo del datore di lavora, la cui prova è a carico del lavoratore, sia determinante, cioè tale costituire l'unica effettiva ragione di recesso, ed esclusivo, nel senso che il motivo lecito formalmente addotto risulti insussistente nel riscontro giudiziale; ne consegue che la verifica dei fatti allegati dal lavoratore, ai fini all'applicazione della tutela prevista dall'art. 18, comma 1, st. lav. novellato, richiede il previo accertamento della insussistenza della causale posta a fondamento del licenziamento; la prova della unicità e determinatezza del motivo non rileva, invece, nel caso di licenziamento discriminatorio, che ben può accompagnarsi ad altro motivo legittimo ed essere comunque nullo

lunedì 24 maggio 2021

 Su chi grava l'onere della prova del licenziamento ricorsivo?



Cass. 20/05/2021, n. 13781

In tema di licenziamento ritorsivo, l'onere della prova del carattere ritorsivo del provvedimento grava sul lavoratore e può essere assolto con la dimostrazione di elementi specifici

giovedì 5 dicembre 2019

Quando si ha licenziamento ritorsivo?


Cass. 02/12/2019, n. 31395

In ordine al licenziamento nullo perché ritorsivo, il motivo illecito addotto ex art. 1345 c.c. deve essere determinante, ossia costituire l'unica effettiva ragione di recesso, ed esclusivo, nel senso che il motivo lecito formalmente addotto risulti insussistente nel riscontro giudiziale. Ne deriva che la verifica dei fatti allegati dal lavoratore, ai fini all'applicazione della tutela prevista dall'art. 18, comma 1, della legge n. 300 del 1970 (Statuto dei Lavoratori) novellato dalla legge n. 92 del 2012, richiede il previo accertamento della insussistenza della causale posta a fondamento del licenziamento.

mercoledì 25 settembre 2019

Quali elementi valutare per verificare il licenziamento ritorsivo?





cass. 23/09/2019, n. 23583

Il giudice di merito, ai fini della valutazione del carattere ritorsivo del licenziamento, ben può valutare tutto il complesso degli elementi acquisiti al giudizio, ivi inclusi quelli già valutati per escludere il giustificato motivo oggettivo, nel caso in cui questi elementi, da soli o nel concorso con altri, nella loro valutazione unitaria e globale consentano di ritenere raggiunta, anche in via presuntiva, la prova del carattere ritorsivo del recesso.