mercoledì 3 giugno 2026

 Come si prova il licenziamento ritorsivo?


Cass. 26/05/2026, n. 16310

In tema di licenziamento nullo perché ritorsivo ex art. 1345 c.c., il motivo illecito deve essere unico e determinante, sicché la sua verifica  presuppone l'accertata insussistenza della causale lecita formalmente addotta (nella  specie, superamento del periodo di comporto). Accertato che una parte delle   per malattia non è computabile nel comporto perché causalmente riconducibile alla   condotta illecita datoriale (demansionamento/ mobbing), il licenziamento intimato subito  dopo l'iniziativa giudiziaria del lavoratore per il ripristino delle mansioni confacenti    al proprio livello integra esercizio di una volontà ritorsiva, nulla ai sensi dell'art. 18, comma 1, L. n. 300/1970, anche sulla base di un quadro probatorio formato da precedenti giudizi tra le stesse   parti e suscettibile di valutazione presuntiva unitaria.

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