Quando sussiste il motivi illecito determinante?
Cass. 01/06/2026, n. 17216
È nullo per motivo illecito determinante il licenziamento intimato per ragioni disciplinare solo apparentemente sussistenti, ove l'addebito risulti: a) privo di prova quanto al fatto contestato e alla sua riferibilità al lavoratore; b) comunque di minima rilevanza disciplinare e inidoneo, secondo il parametro dell'id quod plerumque accidit, a giusta causa o giustificato motivo; c) inserito in un quadro fattuale dal quale anche in via presuntiva, che il datore di lavoro aveva già maturato, per condotte del lavoratore pienamente lecite, l'intento di porre fine al rapporto. A tal fine, può legittimamente attribuirsi rilevanza al comportamento di un socio di maggioranz che, pur privo di rappresentanza legale formale, rivesta un ruolo apicale e di fatto direttivo nell'organizzazione, qualora la società ne avalli la condotta (ad es. sanzionando il lavoratore per i medesimi fatti), sì da potersi ritenere che la volontà ritorsiva sia divenuta volontà datoriale.
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