sabato 6 giugno 2026

 Quando sussiste il motivi illecito determinante?


Cass. 01/06/2026, n. 17216

È nullo per motivo illecito determinante il licenziamento intimato per ragioni disciplinare    solo apparentemente sussistenti, ove l'addebito risulti: a) privo di prova quanto   al fatto contestato e alla sua riferibilità al lavoratore; b) comunque di minima rilevanza    disciplinare e inidoneo, secondo il parametro dell'id quod plerumque accidit, a  giusta causa o giustificato motivo; c) inserito in un quadro fattuale dal quale   anche in via presuntiva, che il datore di lavoro aveva già maturato, per condotte    del lavoratore pienamente lecite, l'intento di porre fine al rapporto. A tal fine, può legittimamente attribuirsi rilevanza al comportamento di un socio di maggioranz   che, pur privo di rappresentanza legale formale, rivesta un ruolo apicale e di fatto   direttivo nell'organizzazione, qualora la società ne avalli la condotta (ad es. sanzionando il lavoratore per i medesimi fatti), sì da potersi ritenere che la volontà ritorsiva   sia divenuta volontà datoriale.

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