giovedì 11 giugno 2026

 E' possibile individuare le generalità dei testi dopo la proposizione del ricorso?


Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., (data ud. 18/10/2018) 07/01/2019, n. 139

la mancata indicazione dei recapiti dei testi, l'assunto della Corte territoriale è errato in quanto, per consolidata giurisprudenza (cfr. Cass. Civ. n. 12210/2014, Cass. Civ. n. 17649/2010). "Nel rito del lavoro, qualora la parte abbia, con l'atto introduttivo del giudizio, proposto capitoli di prova testimoniale, specificamente indicando di volersi avvalere del relativo mezzo in ordine alle circostanze di fatto ivi allegate, ma omettendo l'enunciazione delle generalità delle persone da interrogare, tale omissione non determina decadenza dalla relativa istanza istruttoria, ma concreta una mera irregolarità, che abilita il giudice all'esercizio del potere - dovere di cui all'art. 421 c.p.c., comma 1, avente ad oggetto l'indicazione alla parte istante della riscontrata irregolarità e l'assegnazione di un termine perentorio per porvi rimedio, formulando o integrando le indicazioni relative alle persone da interrogare o ai fatti sui quali debbono essere interrogate; l'inosservanza di detto termine produce la decadenza dalla prova, rilevabile anche d'ufficio e non sanabile nemmeno sull'accordo delle parti";

 

Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., (data ud. 18/10/2018) 07/01/2019, n. 139

In ordine, alla asserita genericità dei capitoli di prova, va anzitutto chiarito che anche tale questione deve ritenersi censurata dall'INPS, come si ricava dalla consolidata giurisprudenza sull'interpretazione degli atti di parte legata non a formule sacramentali, ma operata in base alla lettura complessiva dell'atto nella sua interezza, considerati il contenuto sostanziale dell'atto medesimo, la natura della vicenda descritta e, soprattutto, la finalità che la parte intende perseguire col provvedimento chiesto in concreto (cfr., ad es., tra le tante, Cass. Civ. 10.2.2010 n. 3012; Cass. Civ. 13.9.2006 n. 19670; Cass. Civ. 4.8.2006 n. 17760; Cass. Civ. 20.10.2005 n. 20322; Cass. Civ. 28.7.2005 n. 15802; Cass. Civ. 15.12.2003 n. 19188; Cass. Civ. 16.7.2002 n. 10314);

va rilevato che il giudice non può valutare la genericità d'una prova esaminando soltanto i capitoli formulati, dovendo invece esaminare tutte le circostanze di fatto comunque esposte nell'atto; infatti la giurisprudenza di questa Corte è nel senso della non necessità, nel rito speciale, d'una istanza di prova necessariamente dedotta in capitoli separati (cfr. Cass. Civ. n. 19915/2016; Cass. Civ. n. 6214/2003);

 

Cass. civ., Sez. lavoro, Sent., (data ud. 29/04/2014) 30/05/2014, n. 12210

Sicchè tale contemperamento si declina, in riferimento all'ipotesi in esame, nel principio consolidato esattamente applicato dal giudice di merito e qui ribadito, secondo cui: nel rito del lavoro, qualora la parte abbia, con l'atto introduttivo del giudizio, proposto capitoli di prova testimoniale, specificamente indicando di volersi avvalere del relativo mezzo in ordine alle circostanze di fatto ivi allegate, ma omettendo l'enunciazione delle generalità delle persone da interrogare, tale omissione non determina decadenza dalla relativa istanza istruttoria, ma una mera irregolarità, che abilita il giudice all'esercizio del potere - dovere previsto dall'art. 421 c.p.c., comma 1, avente ad oggetto l'indicazione alla parte istante della riscontrata irregolarità e l'assegnazione di un termine perentorio per porvi rimedio, formulando o integrando le indicazioni relative alle persone da interrogare o ai fatti sui quali debbono essere interrogate

 

Cass. 01/12/2021, n. 37773

Nel rito del lavoro, qualora la parte abbia, con l'atto introduttivo del giudizio, proposto capitoli di prova testimoniale, specificamente indicando di volersi avvalere del relativo mezzo in ordine alle circostanze di fatto ivi allegate, ma omettendo l'enunciazione delle generalità delle persone da interrogare, tale omissione non determina decadenza dalla relativa istanza istruttoria, ma concreta una mera irregolarità, che abilita il giudice all'esercizio del potere-dovere di cui all'art. 421, comma primo, cod. proc. civ., avente ad oggetto l'indicazione alla parte istante della riscontrata irregolarità e l'assegnazione di un termine perentorio per porvi rimedio, formulando o integrando le indicazioni relative alle persone da interrogare o ai fatti sui quali debbono essere interrogate; l'inosservanza di detto termine produce la decadenza dalla prova, rilevabile anche d'ufficio e non sanabile nemmeno sull'accordo delle parti

 

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