Nel pubblico impiego il giudice può rideyerminare la sanzione disciplinare senza nna specifica domanda?
Cass. 11/06/2026, n. 19280
In tema di pubblico impiego privatizzato, l’art. 63, comma 2-bis, d.lgs. n. 165/2001 dev’essere interpretato nel senso che, una volta accertato il difetto di proporzionalità della sanzione disciplinare, il giudice ha il potere-dovere di rideterminarla, tenendo conto della gravità del comportamento e dello specifico interesse pubblico violato, anche in mancanza di una espressa domanda di parte in tal senso.
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