Nel giudizio di opposizione ex art. 445 bis comma 6 cpc come sono regolate le spese legali?
Cass. 08/06/2026, n. 18382
Nel giudizio di opposizione ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. avverso le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo in materia previdenziale/assistenziale, la soccombenza, ai fini della regolazione delle spese, va valutata con riferimento al complesso dell'attività processuale svolta – comprensiva tanto della fase di istruzione preventiva quanto di quella contenziosa di merito – potendo la complessità dell'accertamento sanitario, desunta anche dalla necessità di disporre una nuova consulenza tecnica d'ufficio, integrare giusto motivo di compensazione, anche parziale, delle spese di lite.
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