A chi spetta la disdetta del ccnl?
Cass. 18/06/2026, n. 20601
Nei contratti collettivi di lavoro, la facoltà di disdetta spetta unicamente alle parti stipulanti (organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro); al singolo datore di lavoro non è consentito recedere unilateralmente dal CCNL applicato – neppure deducendo eccessiva onerosità ex art. 1467 c.c. – salva l’ipotesi di contratti aziendali stipulati direttamente con le rappresentanze sindacali locali.
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