sabato 6 giugno 2026

 Quando su stato di bisogno ai fini della configurabilità del reati ex art  603 bis cp?


Cass. 27/02/2026, n. 20151

Nel delitto di sfruttamento del lavoro previsto dall'art. 603-bis, comma 1, n. 2, cod. pen., lo "stato di bisogno" del lavoratore costituisce elemento costitutivo autonomo rispetto agli indici di sfruttamento elencati al comma 3 e deve    essere accertato in modo concreto e individualizzato per ciascuna persona offesa,   attraverso la dimostrazione di una situazione di grave difficoltà, anche temporanea,    idonea a comprimere la libertà di autodeterminazione e a indurre l'accettazione di  condizioni lavorative particolarmente svantaggiose; è pertanto viziata la motivazione  che desuma tale stato da mere irregolarità retributive o contrattuali, ovvero da considerazioni  generiche e non riferite ai singoli lavoratori

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