Quando su stato di bisogno ai fini della configurabilità del reati ex art 603 bis cp?
Cass. 27/02/2026, n. 20151
Nel delitto di sfruttamento del lavoro previsto dall'art. 603-bis, comma 1, n. 2, cod. pen., lo "stato di bisogno" del lavoratore costituisce elemento costitutivo autonomo rispetto agli indici di sfruttamento elencati al comma 3 e deve essere accertato in modo concreto e individualizzato per ciascuna persona offesa, attraverso la dimostrazione di una situazione di grave difficoltà, anche temporanea, idonea a comprimere la libertà di autodeterminazione e a indurre l'accettazione di condizioni lavorative particolarmente svantaggiose; è pertanto viziata la motivazione che desuma tale stato da mere irregolarità retributive o contrattuali, ovvero da considerazioni generiche e non riferite ai singoli lavoratori
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