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martedì 5 settembre 2017

Quali sono le definizioni di retribuzione ed i divisori nel ccnl logistica?

Art. 61 – Retribuzione 
1. La retribuzione globale mensile dei lavoratori è composta da: 
1) minimo tabellare, come da allegato, in relazione al livello spettante; 
2) eventuali aumenti periodici di anzianità; 
3) eventuali altri aumenti comunque denominati; 
4) premi di operosità, ove spettanti, previsti dagli accordi integrativi di cui all’art. 45 del CCNL 1.3.1991 (con le eventuali esclusioni, agli effetti di particolari istituti contrattuali, previste dagli accordi stessi); 
5) erogazioni previste dagli accordi di secondo livello di cui all'art. 38 del presente CCNL (con le eventuali esclusioni, agli effetti di particolari istituti contrattuali, previste dagli accordi stessi); 
6) eventuale terzo elemento, per i dipendenti con anzianità fino al 30 settembre 1981 come da nota in calce; 
7) eventuale indennità di mensa nella località ove esiste; 
8) indennità di funzione per i quadri; 
9) elemento distinto della retribuzione di cui al precedente articolo, comma 8 per i lavoratori in servizio alla data del 26 gennaio 2011

2. Non fanno parte della retribuzione le indennità di cui agli artt.15, 28 e 62 e qualunque altra avente, come quelle, carattere di indennizzo e non retributivo; per il rimborso spese si richiamano le norme dell'art. 62. 
3. La retribuzione giornaliera del personale si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 22. La retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 168. 
4. La retribuzione sarà corrisposta ai lavoratori ad ogni fine mese unitamente ad un prospetto compilato a norma di legge. 
5. Nel caso in cui l'azienda ne ritardi di oltre 5 giorni lavorativi il pagamento, decorreranno di pieno diritto gli interessi nella misura pari al tasso ufficiale di sconto maggiorato di due punti e con decorrenza dalla scadenza di cui al comma precedente; inoltre il lavoratore avrà facoltà di risolvere il rapporto con diritto alla corresponsione dell'indennità di licenziamento e di mancato preavviso. 
6. In caso di contestazione sullo stipendio o salario e sugli altri elementi costitutivi della retribuzione, al lavoratore dovrà essere intanto corrisposta la parte di retribuzione non contestata. Deroga La retribuzione giornaliera dei lavoratori che, ai sensi della "deroga" in calce dell'art.9, non fruiscono della settimana corta, si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 26.

 Nota 

A decorrere dall’1.1.2001 l’indennità di contingenza è stata conglobata nei minimi tabellari unitamente all’EDR di euro 10,33 mensili. Le parti precisano che il terzo elemento per i lavoratori che ne hanno diritto, è stato stabilito - con CCNL 12.11.1983 - nelle seguenti misure: Livello Euro Quadri (ex 1° Super) 21,24 1° 21,24 2° 19,23 3° Super 17,84 3° 17,52 4° 16,95 5° 16,70 6° 16,45

sabato 2 luglio 2016

Quali sono i divisori convenzionali nel ccnl Acconciatura ed estetica e le nozioni di retribuzione?

Divisore orario:
In base all’art. 14 comma 7: “per la determinazione della retribuzione oraria, a partire dal periodo di paga in corso al 30 giugno 1992, si divide la retribuzione mensile per 173”.

Divisore giornaliero:

In base ad art. 28 ultimo comma: “la festività civile (4 novembre) spostata alla domenica (legge n. 54/1977) e quelle di cui al punto 3 cadenti di domenica, verranno retribuite con un importo pari a 1/26 della retribuzione mensile”.

Retribuzione tabellare

Art. 34 “Conglobamento. Sono conglobati in un’unica voce denominata “Retribuzione tabellare” i seguenti istituti retributivi: paga base (o minimo tabellare); ex indennità di contingenza; elemento distinto della retribuzione (EDR)”.

martedì 7 giugno 2016

Quali sono i divisori e le nozioni di retribuzione nel ccnl dipendenti di Aziende e Cooperative esercenti attività del settore Servizi Cisal?

Art. 27 - I vari termini indicati nel presente CCNL si assumono nel seguente significato:

a. “Paga Base Nazionale Conglobata Mensile” o “PBNCM”:

Comprende gli importi della retribuzione contrattualmente definita nella apposita Parte Speciale per la generalità dei Lavoratori nei vari livelli (art. 139), ed è comprensiva dell’ex indennità di contingenza ed E.D.R.

b. “Divisore Convenzionale Orario” o “ DCO”:

Per ricavare la retribuzione oraria dovuta, è uguale a 173 per i lavoratori che effettuano l’orario ordinario settimanale fino alle 40 ore. Per i lavoratori discontinui con orario ordinario settimanale
superiore alle 40 ore, il divisore si ottiene mediante la seguente formula = 173:40 x Orario settimanale, espresso in ore e arrotondato alle cifre intere.

Per esempio, per un lavoratore discontinuo con orario settimanale di 48 ore, si calcolerà: 173:40x48
= 207.

Pertanto, in tale caso, la Paga Base Conglobata Oraria si otterrà dividendo la “Paga Base Nazionale Conglobata Mensile” per 207.

c. “Divisore Convenzionale Giornaliero” o “ DCG”:

Per ricavare la retribuzione giornaliera dovuta, partendo dalla P.B.N.C.M., è uguale a 26;

d. “Paga Base Conglobata Oraria” o “ PBCO”:

E’ la quota oraria che si ottiene dividendo la Paga Base Nazionale Conglobata Mensile per il Divisore Convenzionale Orario.

e. “Paga Base Conglobata Giornaliera” o “PBCG”:

Si ottiene dividendo la Paga Base Nazionale Conglobata Mensile per il Divisore Convenzionale Giornaliero.

“Retribuzione Lorda Mensile” o “RLM”:

S’intende la retribuzione lorda mensile costituita dai seguenti elementi:

􀀁 paga base nazionale conglobata mensile;
􀀁 eventuali scatti d’anzianità;
􀀁 eventuali superminimi o assegni “ad personam” continuativi;
􀀁 elemento perequativo regionale (EPR);
􀀁 tutti gli altri elementi retributivi derivanti dalla contrattazione individuale o collettiva che siano stati previsti come utili per le retribuzioni differite ed il TFR.
Le retribuzioni condizionate, quali premi presenza, indennità sostitutiva di trasporto, premi di produttività, indennità correlate ai modi della prestazione (indennità di trasferta, indennità trasfertisti, maggiorazioni di turno, indennità di maneggio denaro, ecc.) non rientrano nella RLM e,
quindi, non sono utili ai fini della determinazione delle aliquote orarie/giornaliere per le integrazioni
d’infortunio o malattia, sia professionali sia extraprofessionali. Inoltre, tali voci retributive sono già
comprensive degli eventuali ratei afferenti ferie, festività, riposi, tredicesima e TFR e, pertanto, sono ininfluenti nella determinazione retributiva di tali Istituti.

g. “Retribuzione Oraria Normale” o “RON”:

Si ottiene dividendo la “Retribuzione Lorda Mensile” per il Divisore Convenzionale Orario.

h. “Retribuzione Giornaliera Normale” o “RGN”:

Si ottiene dividendo la Retribuzione Lorda Mensile per il Divisore Convenzionale Giornaliero.

i. “Retribuzione Media Globale Giornaliera” o “RMGG”:

E’ la retribuzione che si calcola con i criteri indicati dall’INPS.

j. “Retribuzione Lorda Mensile di Fatto” o “RLMDF”:

S’intende l’importo mensile complessivamente dovuto al Lavoratore quale corrispettivo. È perciò comprensiva di tutte le voci stabili dovute nel periodo considerato. Essa, ad esempio, non comprende:
- gli importi forfettariamente riconosciuti per lavoro extraorario contrattuale (supplementare e/o
straordinario);
- gli importi dovuti per i particolari modi della prestazione quando possono essere reversibili, quali indennità di trasferta, di turno di maneggio denaro e simili, gli importi condizionati e variabili, conseguenti ai “Premi di risultato” e simili;
- le indennità sostitutive (di permessi, di ferie, di preavviso, ecc.);
- i rimborsi spese.
Nel caso in cui la retribuzione del Lavoratore preveda un’integrazione mensile variabile, al fine di
garantirgli un certo importo lordo fisso mensile, tale importo lordo mensile garantito coinciderà con la “Retribuzione Lorda Mensile di Fatto”.


k. “Rimborso spese”: S’intende il ristoro delle spese a qualsiasi titolo sostenute dal Lavoratore in nome e per conto del Datore, ivi comprese le spese di viaggio, vitto e pernottamento, conseguenti al lavoro comandato al di fuori della sede abituale di lavoro, nei limiti della normalità o preventivamente concordate.

sabato 30 aprile 2016

Quali sono le definizioni di retribuzione ed i divisori nel ccnl chimico farmaceutici?

Art. 15 - Elementi della retribuzione
1) Sono elementi retributivi della paga mensile o stipendio i seguenti:
a) minimo contrattuale;
b) indennità di posizione organizzativa (I.P.O.);
c) eventuale Elemento Retributivo Individuale;
d) superminimo (comprensivo degli scatti di anzianità congelati non assorbibili);
e) altre eccedenze sul minimo contrattuale.

2) Sono elementi aggiuntivi alla retribuzione i seguenti:
a) compenso per eventuale lavoro eccedente, straordinario, notturno, festivo ed a turni;
b) eventuali indennità attribuite per specifiche circostanze;
c) Elemento Aggiuntivo della Retribuzione;
d) Premio di produzione o indennità sostitutive (Elemento Retributivo Scorporato per gli Operatori di Vendita già Viaggiatori o Piazzisti);
e) eventuali provvigioni, interessenze, ecc.;
f) 13a mensilità;
g) eventuali premi o gratifiche aventi carattere continuativo



Art. 18 b) Retribuzione oraria e giornaliera

La retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 175.

La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 25.
Agli effetti di cui sopra si intende per retribuzione mensile quella prevista dal punto 1) dell’art. 15. Il coefficiente giornaliero (1/25) deve essere adottato esclusivamente per la corresponsione del trattamento economico per festività coincidente con la domenica e per i casi in cui il Contratto fa ad esso espresso riferimento.
Per gli Operatori di Vendita, già denominati Viaggiatori o Piazzisti, la retribuzione giornaliera è ragguagliata a 8/175 della retribuzione mensile. A tali effetti, salvo quanto diversamente disposto dal presente CCNL, per retribuzione mensile si intende quella costituita dagli elementi fissi.

Specificità settoriali:
Abrasivi


 La retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione di fatto per 173

martedì 12 aprile 2016

Come è definita la retribuzione nel ccnl Farmacie private e quali sono i divisori convenzionali?

Art. 57
La normale retribuzione del lavoratore è costituita dalle seguenti voci:
a) retribuzione base nazionale conglobata, comprensiva dell'indennità di caropane prevista dalla legge e dei punti di contingenza scattati al 31 gennaio 1977;
b) indennità di contingenza successiva al 31 gennaio 1977, nelle misure previste per il settore del commercio, ai cui accordi si fa rinvio;
c) eventuali scatti di anzianità per gli aventi diritto ai sensi dell'art. 56 del presente CCNL;
d) indennità speciale quadri per gli aventi diritto ai sensi dell'art. 4 del presente CCNL;
e) l'elemento distinto della retribuzione (E.D.R.) di €10,33, di cui all'accordo sul costo del lavoro del 31 luglio 1992 da corrispondersi per 13 mensilità.

Art. 58
La retribuzione di fatto è costituita dalle voci di cui al precedente art. 57, nonché da tutti gli altri elementi retributivi aventi carattere continuativo, ad esclusione dei rimborsi di spese, dei compensi per lavoro straordinario, delle gratificazioni straordinarie o una tantum, e di ogni elemento espressamente escluso dalle Parti dal calcolo di singoli istituti contrattuali ovvero escluso dall'imponibile retributivo a norma di legge.

Art. 59
Eccettuate le prestazioni occasionali o saltuarie, la retribuzione mensile, sia normale che di fatto, è in misura fissa e cioè non variabile in relazione alle festività, ai permessi retribuiti, alle giornate di riposo settimanale di legge, cadenti nel periodo di paga ed alla distribuzione dell'orario settimanale. Essa si riferisce pertanto a tutte le giornate del mese di calendario.

Art. 60

La quota oraria di retribuzione, sia normale che di fatto, si ottiene dividendo l'importo mensile per il divisore convenzionale 173 per il personale la cui durata normale di lavoro è di 40 ore settimanali. La quota giornaliera della retribuzione, sia normale che di fatto, si ottiene dividendo l'importo mensile per il divisore convenzionale 26, fatto salvo quanto previsto dall'art. 48, 2° comma del presente contratto.

mercoledì 24 febbraio 2016

Quali sono i divisori convenzionali e le nozioni di retribuzione nel ccnl Logistica Cgil Cisl e UIL?


In base all’art. 73 – Retribuzione: corresponsione e divisori

1. La retribuzione sarà corrisposta con cadenza mensile.

2. La retribuzione dovrà essere corrisposta al lavoratore ad ogni fine mese e comunque non oltre 5 giorni dalla fine di ogni mese; eventuali variazioni a detto termine saranno concordate in sede aziendale. All'atto del pagamento della retribuzione verrà consegnata la busta paga, o prospetto equivalente, in cui dovranno essere distintamente specificati: la ragione sociale dell’Azienda, il nome e cognome del lavoratore, categoria di inquadramento, il periodo di paga cui la retribuzione si riferisce, gli elementi costituenti la retribuzione, l’elencazione delle trattenute e l’indicazione dei giorni di ferie e permessi utilizzati e residui.

3. In caso di contestazione su uno o più elementi costitutivi della retribuzione, dovrà essere intanto corrisposta al lavoratore la parte della retribuzione non contestata, contro il rilascio da parte del lavoratore stesso della quietanza per la somma corrisposta.

4. Nel caso in cui l’azienda/ente ritardi il pagamento delle competenze di cui sopra di oltre 15 giorni, decorreranno a favore del lavoratore gli interessi di mora nella misura del 2% in più del tasso ufficiale di sconto, con decorrenza dalla data di scadenza del pagamento. Nel caso predetto di ritardo il lavoratore potrà risolvere il rapporto di lavoro con diritto all’intero trattamento di liquidazione ed all’indennità di mancato preavviso.

5. La quota oraria di retribuzione è fissata nella misura di 1/168 mentre quella giornaliera è fissata nella misura di 1/26.

Norma transitoria

La quota oraria della retribuzione è fissata nella misura di 1/170 della retribuzione mensile fino al 30.6. 2012, di 1/169 a decorrere dal 1.7.2012 e di 1/168 dal 1.1.2013.


In base all’art. 74 – Elementi della retribuzione

  1. Si conviene che, nel testo del presente contratto, le dizioni sotto indicate, abbiano il significato che a loro fianco viene precisato:  minimo tabellare;
-         retribuzione individuale: minimo tabellare, EDR, (4 novembre), aumenti periodici di anzianità- e superminimi;  
-         retribuzione di fatto: retribuzione individuale e compenso sostitutivo del premio di produzione;

-         retribuzione globale: retribuzione di fatto, indennità di mensa, eventuale indennità malarica- e di lontananza, indennità di disagio e indennità maneggio denaro.

sabato 16 gennaio 2016

Quali sono i divisori convenzionali e le nozioni di retribuzione nel ccnl terziario Cgil Cisl e Uil?


Art. 193 - Normale retribuzione

La normale retribuzione del lavoratore è costituita dalle seguenti voci:
a) paga base nazionale conglobata;
b) indennità di contingenza;
c) terzi elementi nazionali o provinciali ove esistenti;
d) eventuali scatti di anzianità per gli aventi diritto ai sensi del precedente art.192;
e) altri elementi derivanti dalla contrattazione collettiva.
L’indennità di cui alla lettera b) è determinata in sede nazionale con appositi accordi.
L’importo giornaliero dell’indennità di contingenza si ottiene dividendo per 26 l’importo mensile.

Gli importi dell’indennità di cui alla lettera b), comprensiva dell’elemento di cui al successivo art. 194, determinata in sede nazionale con appositi accordi, sono riportati nella seguente tabella:
1.1.1990                                 lire                                          euro
                        Quadri            1.046.308                                540,37
I                      1.040.778                                537,52
II                     1.031.140                                532,54
III                   1.022.162                                527,90
IV                   1.015.026                                524,22
V                     1.010.619                                521,94
VI                   1.006.395                                519,76
VII                  1.002.045                                517,51

Art. 194 - Conglobamento elemento distinto della retribuzione

A decorrere dal 1° gennaio 1995, l’importo di lire ventimila corrisposto a titolo di elemento distinto della retribuzione ai sensi dell’Accordo Interconfederale 31 luglio 1992 è conglobato nella indennità di contingenza di cui alla legge 26 febbraio 1986, n. 38, così come modificata dalla legge 13 luglio 1990, n. 91.
Conseguentemente, alla data del 1° gennaio 1995, l’importo dell’indennità di contingenza spettante al personale qualificato alla data del 1° novembre 1991 sarà aumentato di lire ventimila per tutti i livelli. Contestualmente, le aziende cesseranno di corrispondere il predetto elemento distinto della retribuzione.

Art. 195 - Retribuzione di fatto

La retribuzione di fatto è costituita dalle voci di cui al precedente art. 193 nonché da tutti gli altri elementi retributivi aventi carattere continuativo ad esclusione dei rimborsi di spese, dei compensi per lavoro straordinario, delle gratificazioni straordinarie o una tantum, e di ogni elemento espressamente escluso dalle parti dal calcolo di singoli istituti contrattuali ovvero esclusi dall’imponibile contributivo a norma di legge.

Art. 196 - Retribuzione mensile

Eccettuate le prestazioni occasionali o saltuarie, la retribuzione mensile, sia normale che di fatto, è in misura fissa e cioè non variabile in relazione alle festività, ai permessi retribuiti, alle giornate di riposo settimanale di legge cadenti nel periodo di paga e, fatte salve le condizioni di miglior favore, alla distribuzione dell’orario settimanale. Essa si riferisce pertanto a tutte le giornate del mese di calendario.

Art. 197 - Quota giornaliera

La quota giornaliera della retribuzione, sia normale che di fatto, si ottiene, in tutti i casi, dividendo l’importo mensile per il divisore convenzionale 26, fatto salvo quanto previsto dall’art. 179.

Chiarimento a verbale

Le parti si danno atto che con l’adozione del divisore convenzionale di cui al presente articolo hanno inteso stabilire l’equivalenza di trattamento sia per le trattenute sia per il pagamento delle giornate lavorative.

Art. 198 - Quota oraria

La quota oraria della retribuzione, sia normale che di fatto, si ottiene dividendo l’importo mensile per i seguenti divisori convenzionali:
a) 168, per il personale la cui durata normale di lavoro è di 40 ore settimanali;
b) 182, per il personale la cui durata normale di lavoro è di 42 ore settimanali;
c) 195, per il personale la cui durata normale di lavoro è di 45 ore settimanali.

Art. 199 - Paga base nazionale conglobata

Agli otto livelli previsti dalla classificazione del personale delle aziende commerciali di cui agli articoli 98 e 107 del presente contratto corrisponde una paga base nazionale conglobata nelle misure indicate nelle allegate tabelle che fanno parte integrante del presente contratto.
La paga base nazionale conglobata di cui al precedente comma si raggiunge con le modalità e le decorrenze indicatene all’art. 192, sommando alla paga base nazionale conglobata in atto al 30 giugno 2004 gli aumenti di cui al successivo art. 200.

Nei confronti del personale assunto successivamente al 30 giugno 2004 verrà applicata la tabella in vigore alla data di assunzione risultante dall’applicazione dei criteri di cui al secondo comma del presente articolo.