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venerdì 7 luglio 2023

 Come è determinato il periodo di ferie?



Cass. 05/07/2023, n. 19082

Spetta all'imprenditore, a norma dell'art. 2109 c.c., fissare il periodo di godimento delle ferie da parte dei dipendenti e quindi di modificarlo pur in difetto di fatti sopravvenuti, in base soltanto a una riconsiderazione delle esigenze aziendali, sul presupposto di una sua valutazione comparativa delle diverse esigenze, quale estrinsecazione del generale potere organizzativo e direttivo dell'impresa. Al lavoratore compete soltanto la facoltà di indicare il periodo entro il quale intenda fruire del riposo annuale. La circostanza dell'omessa prova della volontà dei lavoratori di fruire delle ferie dopo la vigenza del contratto di solidarietà è irrilevante.

mercoledì 22 dicembre 2021

Quale retribuzione deve essere erogata durante le ferie secondo la Corte di Giustizia Europea?



Corte giustizia Unione Europea, Sez. II, 09/12/2021, n. 217/20

L'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto. Orbene, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite.

mercoledì 1 aprile 2020

Entro che limiti il lavoratore in malattia può richiedere di fruire delle ferie per interrompere il periodo di comporto?

Cass. 27/03/2020, n. 7566

Il lavoratore assente per malattia non ha incondizionata facoltà di sostituire alla malattia la fruizione delle ferie, maturate e non godute, quale titolo della sua assenza, allo scopo di interrompere il decorso del periodo di comporto. Il datore di lavoro, di fronte ad una richiesta del lavoratore di conversione dell'assenza per malattie in ferie, nell'esercitare il potere, conferitogli dalla legge (art. 2109, 2 comma, c.c.), di stabilire la collocazione temporale delle ferie nell'ambito annuale armonizzando le esigenze dell'impresa con gli interessi del lavoratore, è tenuto ad una considerazione e ad una valutazione adeguate alla posizione del lavoratore in quanto esposto, appunto, alla perdita del posto di lavoro con la scadenza del comporto. Tuttavia, un tale obbligo del datore di lavoro non è ragionevolmente configurabile allorquando il lavoratore abbia la possibilità di fruire e beneficiare di regolamentazioni legali o contrattuali che gli consentano di evitare la risoluzione del rapporto per superamento del periodo di comporto ed in particolare quando le parti sociali abbiano convenuto e previsto, a tal fine, il collocamento in aspettativa, pur non retribuita.

venerdì 27 dicembre 2019

La richiesta di ferie permessi in giudizio che oneri impone?


Tribunale Roma Sez. lavoro Sent., 24/10/2019



La richiesta di indennità per ferie e permessi non goduti non può trovare accoglimento ove il prestatore ometta di indicare a quante ferie o permessi avrebbe avuto diritto sulla base del CCNL di settore e di quante ferie o permessi abbia fruito, né formuli al riguardo specifiche istanze istruttorie.

lunedì 4 novembre 2019

L'indennità sostitutiva per ferie non godute ha natura retributiva?





Tribunale Civitavecchia Sez. lavoro Sent., 19/09/2019




L'indennità sostitutiva delle ferie non godute si configura come emolumento di natura retributiva, essendo posta in relazione al lavoro prestato con violazione di norme a tutela del lavoratore e per il quale il lavoratore ha in ogni caso diritto alla retribuzione e, secondo i criteri generali, l'onere probatorio si ripartisce esclusivamente facendo riferimento alla posizione processuale, restando rispettivamente a carico di chi vuol far valere un diritto ovvero di chi ne contesti l'esistenza, la estinzione o la modifica.

giovedì 10 ottobre 2019

Quale è la retribuzione di riferimento da erogare nel corso delle ferie secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea?


Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 17/05/2019, n. 13425

In tema di retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi ell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, sussiste una nozione europea di "retribuzione" che comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore. 

martedì 17 luglio 2018


Dopo le dimissioni il datore di lavoro può autorizzare le ferie richieste dal lavoratore?

Trib. Milano, 28/12/2002

Il principio di non sovrapponibilità delle ferie al preavviso, sancito dall'art. 2109, ult. comma, c.c., è posto esclusivamente a favore del lavoratore e a tutela dell'effettiva funzione di ristoro delle energie psicofisiche delle ferie; conseguentemente esso non consente al datore di lavoro, che abbia autorizzato un periodo di ferie dopo aver ricevuto le dimissioni del dipendente, di pretendere il corrispondente prolungamento del periodo di preavviso; ne segue l'illegittimità della relativa trattenuta per mancato preavviso.

lunedì 2 luglio 2018

La necessità di fruire di un permesso ex art. 33 della legge 104 del 1992 insorta durante le ferie, da il diritto di fruirle in un secondo momento?

Con interpello del 20 maggio del 2016 il ministero del lavoro ha statuito:

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – coincidenza delle ferie programmate con permessi per assistenza al congiunto disabile. La CGIL ha avanzato istanza di interpello al fine di conoscere il parere di questa Direzione generale in merito alla corretta interpretazione dell’art. 33, comma 3, L. n. 104/1992, concernente il diritto a fruire dei tre giorni di permesso mensile retribuito per assistere il familiare con disabilità. In particolare si chiede se, ai sensi della disposizione citata, il datore di lavoro possa negare l’utilizzo dei suddetti permessi nel periodo di ferie programmate anche nel caso di chiusura di stabilimento (c.d. fermo produttivo), nel rispetto delle disposizioni contrattuali in materia. Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro e delle Relazioni Industriali e dell’Ufficio legislativo, si rappresenta quanto segue. In via preliminare, occorre muovere dalla ratio della L. n. 104/1992, recante disposizioni per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità, nello specifico dall’art. 33, comma 3, che disciplina il diritto del lavoratore al permesso retribuito di tre giorni al mese per assistere una persona in situazione di handicap grave. La norma in argomento riconosce tali permessi ai familiari che assistono persone con handicap nonché agli stessi lavoratori con disabilità, proprio al fine di tutelare i diritti fondamentali del soggetto diversamente abile, garantendogli dunque una adeguata assistenza morale e materiale. Per quanto concerne, invece, l’istituto delle ferie, diritto costituzionalmente garantito (art. 36, ult. comma, Cost.), la ratio risiede nella possibilità concessa al lavoratore di recuperare le energie psico-fisiche impiegate nello svolgimento dell’attività lavorativa corrispondendo altresì ad esigenze, anche di carattere ricreativo, personali e familiari. In proposito, si fa presente come il datore di lavoro, ai sensi dell’art. 2109 c.c., possa stabilire il periodo di godimento delle ferie annuali nel rispetto della durata fissata dalla legge e dalla contrattazione collettiva. In particolare il datore di lavoro, in ragione delle esigenze produttive potrà prevedere sia una programmazione della fruizione delle ferie dei lavoratori in forza, sia la chiusura dello stabilimento durante un periodo predeterminato in ragione della sospensione totale o parziale dell’attività produttiva. Tenuto conto delle diverse finalità cui sono preordinati i due istituti, qualora la necessità di assistenza al disabile si verifichi durante il periodo di ferie programmate o del fermo produttivo, la fruizione del relativo permesso sospende tuttavia il godimento delle ferie. Ciò comporterà, in virtù del principio di effettività delle ferie ed in analogia all’ipotesi di sopravvenuta malattia del lavoratore, la necessità di collocare le ferie non godute in un diverso periodo, previo accordo con il datore di lavoro (cfr. per l’ipotesi della malattia Corte UE 21 giugno 2012, C-78/11). Ciò premesso, in risposta al quesito avanzato, si ritiene che debba trovare applicazione il principio della prevalenza delle improcrastinabili esigenze di assistenza e di tutela del diritto del disabile sulle esigenze aziendali e che pertanto il datore di lavoro non possa negare la fruizione dei permessi di cui all’art. 33, L. n. 104/1992 durante il periodo di ferie già programmate, ferma restando la possibilità di verificare l’effettiva indifferibilità della assistenza (v. anche art. 33, comma 7 bis, L. n. 104/1992). Va infine richiamato quanto già precisato da questo Ministero nella risposta ad interpello n. 31/2010 nella parte in cui si ritiene possibile “da parte del datore di lavoro, richiedere una programmazione dei permessi, verosimilmente a cadenza settimanale o mensile, laddove il lavoratore che assiste il disabile sia in grado di individuare preventivamente le giornate di assenza, purché tale programmazione non comprometta il diritto del disabile ad una effettiva assistenza e segua criteri quanto più possibile condivisi con i lavoratori o con le loro rappresentanze”


lunedì 4 giugno 2018



Quali sanzioni sono previste in caso di violazione delle norme poste a fondamento della fruizione delle ferie?




In base al comma 1 dell'art. 10 del Dlgs 66 del 2003


1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione. 




In base all'art. 18 bis del Dlgs 66 del 2003 comma 3


In caso di violazione delle disposizioni previste dall articolo 10, comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno due anni, la sanzione amministrativa è da 800  a 3.000  euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno quattro anni, la sanzione amministrativa è da 1.600  a 9.000  euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.

sabato 23 dicembre 2017

Cosa stabilisce in diritto comunitario in caso di mancata fruizione delle ferie?

In base all'art. 7 della direttiva 2003/88

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.

2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro.

Per Corte giustizia Unione Europea Sez. V, 29/11/2017, n. 214/16

Un lavoratore che non ha potuto esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro, per ragioni indipendenti dalla sua volontà, ha diritto a un'indennità finanziaria ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88. L'importo dell'indennità in parola deve essere calcolato in modo da porre tale lavoratore in una situazione analoga a quella in cui si sarebbe trovato se avesse esercitato tale diritto nel corso del rapporto di lavoro.

lunedì 9 gennaio 2017



Come sono regolamentate le ferie dal codice civile?




In base all'art. 2109 cc

"Il prestatore di lavoro ha diritto ad un giorno di riposo ogni settimana, di regola in coincidenza con la domenica .

Ha anche diritto, dopo un anno d'ininterrotto servizio, ad un periodo annuale di ferie retribuito , possibilmente continuativo, nel tempo che l'imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. La durata di tale periodo è stabilita dalla legge [, dalle norme corporative] , dagli usi o secondo equità.

L'imprenditore deve preventivamente comunicare al prestatore di lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie.

Non può essere computato nelle ferie il periodo di preavviso indicato nell'articolo 2118"

sabato 5 dicembre 2015

Come sono regolamentate le ferie dal ccnl farmacie private?



Art. 28 Il personale di cui al presente contratto ha diritto ad un periodo di ferie annuali nella misura di giorni ventisei lavorativi, fermo restando che la settimana lavorativa - quale che sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale - è comunque considerata di sei giorni lavorativi dal lunedì al sabato agli effetti del computo delle ferie.

Dal computo del predetto periodo di ferie vanno escluse le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo stesso, e pertanto il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali in esso comprese.

Norma transitoria

La maturazione del diritto alle ferie nella misura di 26 giorni lavorativi decorre dal 1° gennaio 1990. Eventuali giorni di ferie maturati prima di tale data verranno calcolati secondo la normativa contrattuale prevista al titolo XII del CCNL 17/12/1985

Art. 29 È facoltà del datore di lavoro stabilire il periodo delle ferie normalmente dal maggio all’ottobre in funzione delle esigenze della farmacia e sentiti i lavoratori.

Le ferie potranno essere frazionate in non più di due periodi; è facoltà del lavoratore scegliere quando effettuare uno di questi due periodi, in accordo con il datore di lavoro, purché la farmacia non chiuda al pubblico per l'effettuazione delle ferie; in questo caso le ferie individuali dei lavoratori devono coincidere con il periodo di chiusura. In ogni caso le ferie non potranno avere inizio di domenica né di giorno festivo e neppure nel giorno antecedente alla domenica o a quello festivo, ad eccezione delle ferie aventi inizio il 1° o il 16° giorno del mese.

Gli eventuali giorni di ferie eccedenti le giornate di chiusura obbligatoria della farmacia non potranno essere fruiti in collegamento con tale periodo, salvo diverso accordo tra datore di lavoro e dipendente. Il termine di 18 mesi di cui all’art. 10, comma primo, D. Lgs. 66/2003 viene portato a 24 mesi.


Art 30 Durante il periodo di ferie decorre a favore del lavoratore la retribuzione di fatto percepita in servizio, comprensiva di tutte le indennità.

Art. 31 In caso di licenziamento o di dimissioni, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi del periodo di ferie quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato per l'anno di competenza.

Le ferie non possono essere concesse durante il periodo di preavviso.


Art.32 Per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare il lavoratore prima del termine del periodo di ferie, fermi restando il diritto del lavoratore a completare tale periodo in epoca successiva nonché il diritto al rimborso delle spese sostenute sia per l'anticipato rientro che per tornare eventualmente al luogo dal quale sia stato richiamato.

Art. 33 Non è ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie.


Art. 34 Durante il periodo di ferie è vietato al dipendente di prestare servizio presso altre farmacie.

giovedì 3 dicembre 2015

Entro quanto devono essere fatte godere le ferie residue?

In base all’art. 10 del dlgs 66 del 2003: “1.  Fermo  restando quanto previsto dall'articolo 2109 del codice civile,  il  prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie  retribuite  non  inferiore  a quattro settimane. Tale periodo, salvo   quanto  previsto  dalla  contrattazione  collettiva  o  dalla specifica  disciplina  riferita alle categorie di cui all'articolo 2, comma  2,  va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta  del  lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le  restanti  due  settimane,  nei  18  mesi  successivi  al  termine dell'anno di maturazione”.