Come sono
regolamentate le ferie dal ccnl farmacie private?
Art. 28 Il personale di cui al
presente contratto ha diritto ad un periodo di ferie annuali nella misura di
giorni ventisei lavorativi, fermo restando che la settimana lavorativa - quale
che sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale - è comunque
considerata di sei giorni lavorativi dal lunedì al sabato agli effetti del
computo delle ferie.
Dal computo del predetto periodo
di ferie vanno escluse le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali
cadenti nel periodo stesso, e pertanto il periodo di ferie sarà prolungato di
tanti giorni quante sono le domeniche e le festività nazionali e
infrasettimanali in esso comprese.
Norma transitoria
La maturazione del diritto alle
ferie nella misura di 26 giorni lavorativi decorre dal 1° gennaio 1990.
Eventuali giorni di ferie maturati prima di tale data verranno calcolati secondo
la normativa contrattuale prevista al titolo XII del CCNL 17/12/1985
Art. 29 È facoltà del datore di
lavoro stabilire il periodo delle ferie normalmente dal maggio all’ottobre in
funzione delle esigenze della farmacia e sentiti i lavoratori.
Le ferie potranno essere
frazionate in non più di due periodi; è facoltà del lavoratore scegliere quando
effettuare uno di questi due periodi, in accordo con il datore di lavoro,
purché la farmacia non chiuda al pubblico per l'effettuazione delle ferie; in
questo caso le ferie individuali dei lavoratori devono coincidere con il
periodo di chiusura. In ogni caso le ferie non potranno avere inizio di
domenica né di giorno festivo e neppure nel giorno antecedente alla domenica o
a quello festivo, ad eccezione delle ferie aventi inizio il 1° o il 16° giorno
del mese.
Gli eventuali giorni di ferie
eccedenti le giornate di chiusura obbligatoria della farmacia non potranno
essere fruiti in collegamento con tale periodo, salvo diverso accordo tra
datore di lavoro e dipendente. Il termine di 18 mesi di cui all’art. 10, comma
primo, D. Lgs. 66/2003 viene portato a 24 mesi.
Art 30 Durante il periodo di
ferie decorre a favore del lavoratore la retribuzione di fatto percepita in
servizio, comprensiva di tutte le indennità.
Art. 31 In caso di licenziamento o
di dimissioni, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi del periodo di ferie
quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato per l'anno di competenza.
Le ferie non possono essere
concesse durante il periodo di preavviso.
Art.32 Per ragioni di servizio il
datore di lavoro potrà richiamare il lavoratore prima del termine del periodo
di ferie, fermi restando il diritto del lavoratore a completare tale periodo in
epoca successiva nonché il diritto al rimborso delle spese sostenute sia per
l'anticipato rientro che per tornare eventualmente al luogo dal quale sia stato
richiamato.
Art. 33 Non è ammessa la rinuncia
o la non concessione delle ferie.
Art. 34 Durante il periodo di
ferie è vietato al dipendente di prestare servizio presso altre farmacie.
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