Visualizzazione post con etichetta prestazioni occasionali limiti. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta prestazioni occasionali limiti. Mostra tutti i post

mercoledì 4 gennaio 2023

 In forza del comma 342 dell'art. 1 del dl 197 del 2022 quali tipologie di aziende possono ricorrere alle prestazioni occasionali?


All'art. 54 bis del dl 50 del 2017 è aggiunto il comma 1 bis

1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano, entro i limiti stabiliti dal presente articolo, anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell'ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night-club e simili, di cui al codice ATECO 93.29.1

martedì 3 gennaio 2023

 Entro quali limiti è possibile acquisire prestazioni di lavoro occasionali per ciascun utilizzatore?



L'art. 1 comma 342 della legge 197 del 2022 ha modificato l'art. 54 bis del dl 50 del 2027 elevando l'importo da 5000 a 10.000 dei compensi annui erogabili. In particolare:

Entro i limiti e con le modalità di cui al presente articolo è ammessa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:

a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 10.000 euro;

sabato 23 settembre 2017



Per quali prestazioni occasionali è possibile computare in misura ridotta le prestazioni occasionali ricevute dagli utilizzatori?

In forza del comma 1 lettera b) art. 54 bis del DL 50 del 2017 le prestazioni occasionali non possono superare "per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro"

Tuttavia in forza del comma 8 "Sono computati in misura pari al 75 per cento del loro importo, ai fini del comma 1, lettera b), i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai seguenti soggetti:
a) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
b) giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'università;
c) persone disoccupate, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
d) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito. In tal caso l'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali di cui al presente articolo".