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martedì 9 giugno 2026

 In tema di responsabilità da esposizione da amianto quando risponde il committente?


Cass. 04/06/2026, n. 17895


In tema di responsabilità da esposizione ad amianto nei cantieri/navali militari,   l’affidamento in appalto di lavori su beni (navi, strutture a terra) che restano nella  disponibilità dell’Amministrazione non esclude la custodia del committente, costituendo  l’appalto mera modalità di esercizio della stessa; ne consegue che il Ministero committente   risponde ex art. 2051 c.c. dei danni cagionati dalle polveri di amianto quali componenti della cosa oggetto dell’appalto, salvo prova del caso fortuito.

lunedì 19 gennaio 2026

 Come si determna la responsabilità penale del datore per morye del lavoratore per esposizione da amianto?

Cass. 16/09/2025, n. 1631

Ai fini dell'affermazione della penale responsabilità per morte del lavoratore esposto   ad amianto, il giudice deve verificare, con alta probabilità logica e non sulla base   di sole leggi statistiche generali, se l'abbreviazione del processo patogenetico abbia  concretamente avuto luogo, correlando l'effetto acceleratore con le specifiche posizioni di garanzia assunte dagli imputati.

venerdì 14 dicembre 2018

A quali lavoratori è circoscritta la legislazione che prevede benefici previdenziali per i lavoratori esposti ad amianto?



Cass.11/12/2018, n. 32003

In tema di previdenza, i benefici previdenziali per esposizione all'amianto si riferiscono a tutti i lavoratori dipendenti, a qualunque categoria essi appartengano, purché essi siano stati comunque esposti all'amianto. Infatti, ai fini del diritto a detti benefici, conta qualunque tipo di esposizione che raggiunga la soglia dettata dal D.Lgs. 15 agosto 1991 n. 277 per il periodo ultradecennale previsto dal legislatore, sia essa diretta o indiretta, atteso che il termine "esposizione" non può che essere inteso nel suo significato ampio, riferito a tutto l'ambiente di lavoro, in una palese logica del rischio ambientale, per cui è esposto al rischio non solo l'operaio che è addetto o a contatto con le lavorazioni che utilizzano amianto, ma anche chi, a qualunque categoria lavorativa appartenga, svolga la sua attività in ambienti nei quali vi sia comunque diffusione e concentrazione di amianto, addetto o meno a specifiche lavorazioni dello stesso.

lunedì 4 dicembre 2017

Come sono regolamentati i i benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto, l'art. 3, comma 132 della L. 24 dicembre 2003, n. 350?

Cass. civ. Sez. lavoro, 24/11/2017, n. 28090

In tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto, l'art. 3, comma 132 della L. 24 dicembre 2003, n. 350, che, con riferimento alla nuova disciplina introdotta dall'art. 47, comma 1 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella L. 24 novembre 2003, n. 326, ha fatto salva l'applicabilità della precedente disciplina, prevista dall'art. 13 della L. 27 marzo 1992, n. 257, per i lavoratori che alla data del 2 ottobre 2003 abbiano avanzato domanda di riconoscimento all'I.N.A.I.L. od ottenuto sentenza favorevole per cause avviate entro la medesima data, va interpretato nel senso che: 

a) per maturazione del diritto deve intendersi la maturazione del diritto a pensione; 

b) tra coloro che non hanno ancora maturato il diritto a pensione, la salvezza concerne esclusivamente gli assicurati che, alla data indicata, abbiano avviato un procedimento amministrativo o giudiziario per l'accertamento del diritto alla rivalutazione contributiva.