Visualizzazione post con etichetta transazioni e rinunce. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta transazioni e rinunce. Mostra tutti i post

lunedì 9 gennaio 2023

 In caso  di ricorso ad ammortizzatori sociali   il dipendente che non  richiede l'applicazione della rotazione dei lavoratori sospesi decade dal diritto al risarcimento?



Cass. 03/01/2023, n. 90

In materia di cassa integrazione guadagni straordinaria, la mancata iniziativa del lavoratore diretta a sollecitare l'attuazione della clausola di rotazione non preclude il diritto del medesimo di far valere la responsabilità risarcitoria del datore di lavoro per l'inadempimento di detta clausola (non riconducibile alla figura del contratto a favore di terzo), poiché la mera inerzia ad esercitare un proprio diritto non prova di per sé una volontà abdicativa, dovendo ogni rinuncia essere espressa o ricavarsi da condotte univoche. Né può ritenersi che la non immediata proposizione dell'azione risarcitoria integri una concausa del verificarsi del fatto generatore del danno e, quindi, giustifichi una riduzione del risarcimento a norma dell'art. 1227 c.c. Ciò in quanto la rinuncia ad un diritto oltre che espressa può anche essere tacita ma in tale ultimo caso può desumersi soltanto da un comportamento concludente del titolare che riveli in modo univoco la sua effettiva e definitiva volontà abdicativa. Al di fuori dei casi in cui gravi sul creditore l'onere di rendere una dichiarazione volta a far salvo il suo diritto di credito, il silenzio o l'inerzia non possono essere interpretati quale manifestazione tacita della volontà di rinunciare al diritto di credito, la quale non può mai essere oggetto di presunzioni

martedì 21 dicembre 2021

 Quali sono i limiti di operatività dell'art. 2113 cc?




Tribunale Avezzano Sez. lavoro, 03/12/2021

In tema di rinunzie e transazioni dei diritti del prestatore di lavoro, il "discrimen" tra il campo di applicazione dell'art. 2113 cod. civ. ed il regime generale di nullità è costituito dalla natura dei relativi diritti: da un lato, i diritti assolutamente indisponibili (primari o strettamente personali), i cui atti dispositivi sono radicalmente nulli e restano fuori dal campo di applicazione dell'art. 2113 cod. civ.; dall'altro lato, i diritti, di natura patrimoniale, che, pur essendo posti da norme inderogabili, non sono assolutamente irrinunziabili e rientrano pertanto nel perimetro applicativo dell'art. 2113 cod. civ. Tale distinzione è alla base del principio secondo cui sono radicalmente nulle ai sensi dell'art. 1418 cod. civ. e, pertanto, sottratte alla disciplina di cui all'art. 2113 cod. civ. (anche per quanto attiene al termine di decadenza ivi previsto), le rinunce e transazioni aventi ad oggetto diritti futuri, mentre l'ambito di operatività dell'art. 2113 cod. civ. riguarda rinunce o transazioni aventi ad oggetto diritti sì indisponibili, ma già entrati nel patrimonio del lavoratore (Nel caso di specie, rigettando il ricorso del lavoratore, il giudice del foro abruzzese, nell'escludere che le rinunce alle pretese retributive contenute nelle due transazioni sottoscritte con il datore di lavoro avessero ad oggetto diritti non ancora acquisiti al patrimonio del ricorrente, ne ha di conseguenza escluso la nullità ex art. 1418 cod. civ., il cui rilievo avrebbe sottratto l'impugnativa degli atti negoziali al termine di decadenza stabilito dall'art. 2113 cod. civ.)

venerdì 2 agosto 2019

Quando una transazione ha effetto novativo?


cass. 29/07/2019, n. 20418




L'efficacia novativa della transazione presuppone una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall'accordo transattivo, in virtù della quale le obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti devono ritenersi oggettivamente diverse da quelle preesistenti.

sabato 22 aprile 2017

Il lavoratore può rinunciare a diritti non ancora entrati nel proprio patrimonio?

Secondo la Cassazione

“In caso di collocamento in mobilità, il verbale di conciliazione con il quale i lavoratori abbiano rinunziato alle possibili rivendicazioni economiche e normative relative al pregresso rapporto di lavoro non comporta la valida rinunzia ai diritti futuri concernenti il nuovo rapporto di lavoro instaurato, né del diritto di chiedere l'accertamento dell'effettiva natura di detto rapporto e dell'eventuale violazione della disciplina in materia di intermediazione di manodopera, dovendosi escludere che la conciliazione possa riguardare diritti non ancora entrati nel patrimonio del prestatore di lavoro”. (Cassa con rinvio, App. Roma, 22/10/2007) Cass. civ. Sez. lavoro, 08/09/2011, n. 18405

“La rinuncia del lavoratore subordinato a diritti futuri ed eventuali è radicalmente nulla ai sensi dell'art. 1418 c.c. e non annullabile previa impugnazione da proporsi nel termine di cui all'art. 2113 c.c., riferendosi tale ultima norma ad atti dispositivi di diritti già acquisiti e non ad una rinuncia preventiva, come tale incidente sul momento genetico dei suddetti diritti”. Cass. civ. Sez. lavoro 14/12/1998, n. 12548

“La rinuncia preventiva del lavoratore subordinato a futuri, eventuali e non precisati diritti, è radicalmente nulla ai sensi dell'art. 1418 c. c., e non semplicemente annullabile con l'esercizio della facoltà di impugnazione nel termine perentorio previsto dall'art. 2113 c. c., disposizione che concerne i diritti maturati, concreti e individuati dal rinunciante”. Cass. civ. Sez. lavoro, 15/02/1988, n. 1622

Nella giurisprudenza di merito:

“Le rinunce contenute nella conciliazione intervenuta tra lavoratore e parte datoriale assumono rilievo solo fino alla data della stessa, poiché la rinuncia avente ad oggetto il diritto eventuale e futuro al risarcimento di danni è radicalmente nulla ex art. 1418 c.c. e, dunque, sottratta alla disciplina dell'art. 2113 c.c., nella parte in cui sanziona con l'annullamento le rinunzie e le transazioni aventi ad oggetto diritti indisponibili già acquisiti al patrimonio del lavoratore”. Trib. Campobasso Sez. lavoro, 10/03/2014

“La rinuncia del lavoratore subordinato a diritti futuri ed eventuali è radicalmente nulla, ai sensi dell'art. 1418 c.c., e non annullabile previa impugnazione da proporsi nel termine di cui all'art. 2113 c.c., riferendosi tale ultima norma ad atti dispositivi di diritti già acquisiti e non ad una rinuncia preventiva, come tale incidente sul momento genetico dei suddetti diritti”. T.A.R. Sicilia Catania Sez. I, 05/09/2002, n. 1547

“La rinunzia avente a oggetto il diritto eventuale e futuro al risarcimento di danni è radicalmente nulla ex art. 1418 c.c. e dunque sottratta alla disciplina dell'art. 2113 c.c, il quale sanziona con l'annullamento le rinunzie e transazioni aventi a oggetto diritti indisponibili già acquisiti al patrimonio del lavoratore”. Trib. Milano, 26/08/2005