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martedì 23 settembre 2025

 Da quando decorre il licenziamento per gmo nella procedura ex art. 7 legge 604 del 1966?


Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 11/09/2025, n. 24993


In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l'effetto estintivo del rapporto di lavoro sorge al compimento del periodo di preavviso "lavorato" anche se esso è calcolato dalla data di avvio della procedura conciliativa. Qualora il datore di lavoro abbia manifestato una volontà di non avvalersi dell'effetto retroattivo legale e abbia optato per la prosecuzione del rapporto, la decorrenza del licenziamento è quella ordinaria legata alla effettiva comunicazione al lavoratore.

venerdì 13 giugno 2025

 Come si calcola il preavviso nel licenziamento per gmo connprocedura ex art. 7 sl. 604 del 1966?

Cass. 10/06/2025, n. 15513


Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo acquista rilevanza giuridica sin dal momento di avvio del procedimento conciliativo, ma il lavoratore conserva il diritto al preavviso. L'effetto estintivo del rapporto di lavoro si verifica al compimento del periodo di preavviso, sia esso indicato nel primo atto di avvio della fattispecie complessa o nell'atto finale di licenziamento, calcolato a decorrere dal primo atto della fattispecie complessa. In assenza di preavviso, il lavoratore ha diritto alla relativa indennità sostitutiva, calcolata in misura diversa a seconda che il rapporto di lavoro sia stato interrotto al momento di avvio del procedimento conciliativo oppure no.

lunedì 29 aprile 2024

 


Quando deve essere dato il licenziamento nella procedura ex art. 7 della legge 604 del 1966?

Cass. 22/04/2024, n. 10734


Il legislatore (delegato) nel novellare l'art. 7 della L. n. 604 del 1966 ha attribuito rilievo al fatto obiettivo del fallimento del tentativo di conciliazione piuttosto che al dato cronologico e formale della chiusura del verbale redatto in sede di commissione provinciale di conciliazione, cui si riferisce il successivo comma 8 dello stesso art. 7 cit. Invero, detto verbale può senz'altro attestare l'esito del tentativo di conciliazione e il suo fallimento, ma appunto per questo documenta un dato logicamente e giuridicamente distinto ed anteriore al momento della chiusura della relativa verbalizzazione. Inoltre, sempre il tenore testuale della disposizione non impone che la comunicazione del licenziamento, consentita al datore di lavoro "Se fallisce il tentativo di conciliazione", debba intervenire in un contesto differente e successivo a quello del verbale suddetto.