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lunedì 11 luglio 2022

E' possibile cumulare la pensione erogata dall'Inpgi con l'attività lavorativa? 



Cass. 28/06/2022, n. 20690

Poiché in tema di cumulo tra pensione e redditi da lavoro, agli iscritti all'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani deve applicarsi la stessa disciplina prevista per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria facente capo all'INPS, con conseguente necessità di disapplicare l'art. 15 del Regolamento INPGI, il quale disciplina la materia del cumulo tra reddito da lavoro e trattamento pensionistico in maniera diversa da quanto previsto nel regime relativo all'assicurazione generale obbligatoria, è illegittimo il provvedimento con il quale l'INPGI, ricorrendo i presupposti di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 44 comma 2, operi le trattenute sulla pensione spettante ad un giornalista pensionato, sul presupposto che questi svolga attività lavorativa e percepisca redditi da lavoro.

lunedì 23 aprile 2018



Quale è il regime sanzionatorio previsto in caso di omesso o ritardato pagamento dei contributi Inpgi?

Cass. 03-10-2017, n. 23051

questa Corte ha già avuto modo di pronunziarsi in siffatta materia affermando (Cass. sez. lav. n. 838 del 19.1.2016) che "in caso di omesso o ritardato pagamento di contributi previdenziali all'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI), privatizzato ai sensi del D.Lgs. n. 509 del 1994, la disciplina sanzionatoria prevista dalla L. n. 388 del 2000, art. 116, non si applica automaticamente poichè l'Istituto, per assicurare l'equilibrio del proprio bilancio, ha il potere di adottare autonome deliberazioni, soggette ad approvazione ministeriale, fermo l'obbligo, a norma della L. n. 388 del 2000, art. 76, di coordinare l'esercizio di tale potere con le norme che regolano il regime delle prestazioni e dei contributi delle forme di previdenza sociale obbligatoria, sicchè il nuovo regime sanzionatorio è inapplicabile alle obbligazioni contributive riferite a periodi antecedenti al recepimento della disciplina da parte dell'istituto."(conf. a Cass. sez. lav. n. 12208 del 6.6.2011).