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mercoledì 1 gennaio 2020

Quando deve essere concesso il permesso ex l. 104 del 1992?





Tribunale Latina Sez. lavoro , 12/11/2019

Il permesso ex art. 33 della legge n. 104 del 1992 è riconosciuto al lavoratore in ragione dell'assistenza al disabile, rispetto alla quale l'assenza dal lavoro deve porsi in relazione causale diretta, senza che il dato testuale e la "ratio" della norma ne consentano l'utilizzo in funzione meramente compensativa delle energie impiegate dal dipendente per la detta assistenza.

lunedì 30 dicembre 2019

Cosa occorre provare per il licenziamento causato dall'abuso nel diritto alla fruizione dei permessi assistere disabili conviventi?

Cass. 30/01/2019, n. 2743

Ai fini della prova dell'abuso dei permessi di lavoro concessi per l'assistenza del familiare convivente disabile, e quindi della legittimità del licenziamento irrogato di conseguenza, è sufficiente l'accertamento della sola presenza del lavoratore in altro e diverso luogo da quello indicato e la mancata specificazione delle" altre attività" complementari cui si sarebbe in alternativa dedicato il lavoratore.

lunedì 29 luglio 2019

Come sono  disciplinati i permessi per donatori di sangue?

In forza dell'art. 1 della legge 1967 n. 584:





I donatori di sangue e di emocomponenti con rapporto di lavoro dipendente hanno diritto ad astenersi dal lavoro per l'intera giornata in cui effettuano la donazione, conservando la normale retribuzione per l'intera giornata lavorativa. I relativi contributi previdenziali sono accreditati ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155

lunedì 2 novembre 2015

Esiste un permesso per lutto?

In forza dell’art. 4 della legge 53 del 2000 “La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica. In alternativa, nei casi di documentata grave infermità, il lavoratore e la lavoratrice possono concordare con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa”

Secondo la giurisprudenza si tratta di un diritto potestativo ferma restando la prova delle condizioni giustificanti[1]. Per il Tribunale di Milano inoltre “In ipotesi di decesso di parente entro il secondo grado, il permesso retribuito di tre giorni, cui il lavoratore ha diritto ai sensi della l. 8 marzo 2000 n. 53, interrompe il decorso delle ferie; sussiste pertanto, in tal caso, il diritto a tre giorni di «ferie aggiuntive”Trib. Milano, 23/04/2003 Tenace c. Cooperativa unione di Trezzo sull'Adda



[1] Cass. civ. Sez. lavoro, 12/02/2015, n. 2803: “il diritto soggettivo potestativo (quale quello spettante al lavoratore per congedo familiare), è caratterizzato dalla soddisfazione dell'interesse del titolare per effetto della sua sola dichiarazione di volontà e, dunque, senza necessità di un comportamento collaborativo del soggetto passivo che, per questo, versa in una mera posizione di soggezione. Il suo legittimo esercizio, tuttavia, può essere sottoposto dal diritto oggettivo ad un procedimento necessario alla verifica degli elementi costitutivi, anche da parte del soggetto passivo, tale che in difetto di un tale procedimento di verifica il diritto soggettivo non può legittimamente realizzarsi. L'applicazione dell'esposto principio alla materia del congedo familiare, ex artt. 4 comma 2 legge 53 del 2000e 2, comma 6, DM 278 del 2000, comporta che, ferma la realizzabilità immediata del diritto al congedo nel caso di decesso del familiare o del convivente, salva, per evidenti motivi di urgenza, la prova o la verifica successiva degli elementi costitutivi, negli altri casi, il lavoratore non può assentarsi dall'azienda senza che il datore di lavoro sia posto in condizione di controllare la effettiva sussistenza delle giustificazioni e formulare la sua proposta di differimento del congedo o di fruizione parziale. Al contrario opinando, la fruizione dei congedi rimessa al mero arbitrio del lavoratore, impedisce l'esercizio del potere di direzione e di organizzazione dell'impresa spettante alla parte datoriale (ex art. 2094 e 2104 comma 1 cc), con pregiudizio anche per gli altri lavoratori. (Nella specie merita conferma la pronuncia di merito recante la reiezione dell'impugnativa del licenziamento irrogato al dipendente per mancata osservanza della normativa innanzi richiamata).

venerdì 27 marzo 2015

A quanto ammontano i permessi stabiliti dall’art. 33 legge 104 del 1992 a favore del lavoratore?

Secondo il comma terzo della legge 104 del 1992 il lavoratore pubblico o privato che assiste persona handicappata (purché non  sia  ricoverata  a tempo pieno) in  situazione  di  gravità che sia:
-          coniuge
-          parente o affine entro il secondo grado
-          parente o affine entro il terzo  grado qualora i genitori  o  il  coniuge  della  persona  con  handicap  in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti  da  patologie  invalidanti  o  siano deceduti o mancanti

ha diritto a fruire di tre  giorni  di  permesso mensile retribuito coperto  da  contribuzione  figurativa,  anche  in maniera  continuativa.

Il   predetto   diritto   non   puo'   essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa  persona  con  handicap  in  situazione   di   gravità. 

Per l'assistenza  allo  stesso  figlio  con  handicap  in  situazione  di gravità, il diritto e' riconosciuto ad entrambi  i  genitori,  anche adottivi, che possono fruirne alternativamente.

Il  dipendente  ha diritto di prestare assistenza  nei  confronti  di  più  persone  in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti:
- del  coniuge
- o di un parente o affine entro il primo  grado 
- parente o affine   entro  il  secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con  handicap  in situazione di gravità abbiano compiuto i  65  anni  di  età  oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano  deceduti  o mancanti.

Il lavoratore che usufruisce dei permessi di cui al comma  3 per assistere persona in situazione di handicap grave,  residente  in comune  situato  a  distanza  stradale  superiore  a  150  chilometri rispetto a quello di residenza del lavoratore, attesta con titolo  di viaggio, o altra documentazione idonea, il raggiungimento  del  luogo di residenza dell'assistito.

Il lavoratore di cui  ha  diritto  a  scegliere,  ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio  della  persona da assistere e non può essere trasferito senza il  suo  consenso  ad altra sede.


In forza del comma 7 bis “Ferma   restando   la   verifica   dei   presupposti   per l'accertamento della responsabilità disciplinare” il  lavoratore decade  dai  diritti  di  cui  all’art. 33 qualora il datore di lavoro o l'INPS  accerti  l'insussistenza  o  il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione  dei medesimi  diritti.  

martedì 24 febbraio 2015

Quanti congedi spettano ai genitori per la malattia del figlio?

In forza dell’art. 47 del Dlgs 151 del 2001:

a) fino a tre anni: entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio;
b) da tre ad otto anni  ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio


La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe, a richiesta del genitore, il decorso delle ferie in godimento per i periodi di cui sopra.

In forza dell’art. 47 comma 3 La certificazione di malattia necessaria al genitore per  fruire dei congedi di cui sopra  e'  inviata  per  via  telematica direttamente dal medico curante del Servizio  sanitario  nazionale  o con esso convenzionato , che  ha  in  cura  il  minore,  all'Istituto nazionale  della  previdenza  sociale,  utilizzando  il  sistema   di trasmissione delle certificazioni di malattia di cui al  decreto  del Ministro della salute in data  26  febbraio  2010.

In forza dell’art. 48 I comma i periodi di congedo per la malattia del figlio sono computati:
- nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia.

In forza dell’art. 48 secondo comma i periodi di congedo per la malattia del figlio (per il richiamo all’art. 22 commi 4,5 e 6):

- non si computano ai fini del raggiungimento dei limiti di permanenza nelle liste di mobilità di cui all'articolo 7  della  legge  23  luglio  1991,  n.  223,  fermi restando i limiti temporali  di  fruizione  dell'indennità  di  mobilità.  I medesimi periodi  si computano ai fini del raggiungimento del limite minimo di sei  mesi  di  lavoro  effettivamente  prestato per poter beneficiare dell'indennità di mobilità.

NB Le  ferie e le assenze eventualmente spettanti alla lavoratrice ad  altro  titolo  non  vanno godute contemporaneamente ai periodi di congedo di maternità.

Nel corso di tali periodi non  viene  cancellata  dalla  lista  di  mobilità  ai  sensi dell'articolo  9  della  legge 23 luglio 1991, n. 223, la lavoratrice che  rifiuta l'offerta di lavoro,  di  impiego  in opere o servizi di pubblica utilità, ovvero l'avviamento a corsi di formazione professionale.

Durante i congedi per malattia del figlio non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore.