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mercoledì 29 giugno 2016

Come sono disciplinate le ferie nel ccnl logistica?

Art. 24 – Ferie
1. Il lavoratore ha diritto, per ogni anno solare (1 gennaio - 31 dicembre), ad un periodo di riposo retribuito pari a 22 giorni lavorativi indipendentemente dall'anzianità di servizio. Al fine delle ferie il sabato non viene considerato giornata lavorativa. 1 bis. I lavoratori che ai sensi della "deroga" in calce all'art.9 non fruiscono della settimana corta, avranno diritto, per anno solare (1 gennaio - 31 dicembre) (computando come ferie anche la giornata di sabato) ad un periodo di riposo retribuito di 26 giorni lavorativi indipendentemente dall'anzianità di servizio.

2. Nell'anno di assunzione ed in quello di cessazione, le frazioni di anno saranno conteggiate per dodicesimi. Le frazioni di mese fino a 15 giorni non saranno conteggiate, mentre saranno considerate mese intero quelle superiori.

3. Per il personale entrato in servizio o cessatone in corso d'anno, il conteggio per dodicesimi sarà fatto con arrotondamento alla mezza giornata superiore.

4. La risoluzione del rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie e il lavoratore avrà diritto alle stesse o alla indennità sostitutiva per i giorni maturati e non goduti.

5. Qualora il lavoratore abbia invece goduto un numero di giorni di ferie superiori a quelli maturati, il datore di lavoro avrà il diritto di trattenere in sede di liquidazione l'importo corrispondente ai giorni di ferie goduti e non maturati.

6. L'epoca delle ferie sarà fissata dall'azienda tenuto conto, compatibilmente con le esigenze del servizio, degli eventuali desideri del lavoratore e previa consultazione, al fine di una auspicabile soluzione di comune soddisfazione, con le RSA/RSU.

7. Le ferie devono normalmente essere godute continuativamente, salvo per i periodi superiori a 2 settimane che mediante accordo fra le parti potranno essere divisi in più periodi, tenuto conto delle rispettive esigenze.

8. L'assegnazione delle ferie non potrà aver luogo durante il periodo di preavviso, salvo richiesta scritta del lavoratore che sarà accolta compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali.

9. In caso di richiamo in servizio nel corso del godimento del periodo feriale o di spostamento del periodo precedentemente fissato, il lavoratore avrà diritto al rimborso spese (comprovate documentariamente) derivatigli dall'interruzione o dallo spostamento.

10. Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso di sopravvenienza, durante il periodo stesso, di malattia regolarmente denunciata o riconosciuta. L'effetto sospensivo si determina a condizione che il dipendente assolva agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento necessario per l'espletamento della visita di controllo dello stato d'infermità previsti dalle norme di legge e dalle disposizioni contrattuali vigenti.


11. Il lavoratore è tenuto a riprendere servizio al termine del periodo feriale, o a guarigione avvenuta se successiva al termine fissato per le ferie, fermo restando il diritto alle ferie non godute. Norma transitoria per i magazzini generali Per gli impiegati in servizio alla data del 1° aprile 1975, viene mantenuto “ad personam” lo scaglione di 25 giorni lavorativi per anzianità di servizio oltre i 12 anni.

lunedì 6 giugno 2016

Come sono disciplinate le ferie nel ccnl per i Dipendenti di Aziende e Cooperative esercenti attività del settore servizi Cisal?

Art. 98 - Il Lavoratore dipendente di cui al presente CCNL matura un periodo di ferie annuali nella misura di 28 giornate di calendario, pari a quattro settimane (160 ore lavorative per i dipendenti a 40 ore settimanali e 180 per quelli a 45 ore settimanali), comprensive dei relativi sabati e domeniche.
Le ferie saranno godute in periodi settimanali e non potranno essere frazionate in più di due periodi, esse non irrinunciabili.
È facoltà del Datore di lavoro, in accordo con il Lavoratore, fissare, entro il periodo di ferie estive, un periodo di ferie pari a tre settimane; il Lavoratore concorderà la quarta settimana.
Il Datore di lavoro potrà richiamare il Lavoratore dipendente nel corso del periodo di ferie, fermo restando il diritto del Lavoratore dipendente a completare detto periodo in epoca successiva ed il diritto al rimborso delle spese documentate sostenute per il rientro.
Durante il periodo di ferie spetta al Lavoratore dipendente la Retribuzione Mensile Normale.
La malattia insorta durante il periodo di ferie, con certificazione regolarmente trasmessa, ne sospende il godimento solo nei casi previsti dal successivo Titolo e il periodo di ferie non goduto non sarà utilizzato quale prolungamento delle ferie ma in un momento successivo, previo accordo con l’Azienda.
In caso di licenziamento o di dimissioni, spetterà al Lavoratore dipendente l’indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute.
Il periodo di preavviso non può coincidere con il periodo di ferie salvo diverso accordo con la Parte che lo riceve.

La Commissione Bilaterale sull’Interpretazione Contrattuale ha emesso la seguente Interpretazione (Prot. 2/13):


“La maturazione del rateo mensile di ferie avviene con lo stesso criterio utilizzato per la maturazione dei ratei di 13°. Pertanto, ai fini della maturazione del rateo di ferie del lavoratore in forza, le frazioni di mese superiori ai 15 giorni si considerano come mese intero.”

lunedì 2 maggio 2016

Come sono disciplinate le ferie nel ccnl chimico farmaceutico industria?

Art. 14 - Ferie

Nel corso di ogni anno il lavoratore ha diritto ad un periodo di riposo (ferie), con decorrenza degli elementi retributivi mensilmente percepiti in servizio, secondo i termini sotto indicati. Lavoratori con anzianità di servizio:

A) fino a 10 anni: 4 settimane;
B) oltre i 10 anni: 5 settimane.

Per i lavoratori normalmente retribuiti a cottimo la retribuzione giornaliera di fatto si intende riferita alla media di guadagno realizzata nel mese precedente.

In caso di ferie frazionate, cinque giorni lavorativi fruiti come ferie equivalgono ad una settimana, salvo il caso in cui non sia stata ancora effettuata la concentrazione dell’orario settimanale in cinque giorni. In caso di distribuzione dell’orario normale di lavoro su un arco di più settimane come previsto alla lettera C), punto 2) dell’art. 8, le ferie eventualmente godute dal lavoratore saranno conteggiate in base al particolare orario di lavoro fissato in impresa nello stesso periodo.

Il periodo di riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; solamente le festività previste dalle lettere b) e c) dell’art. 11 che cadono in tale periodo (con esclusione delle festività che coincidono con i giorni di sosta derivanti dalla concentrazione dell’orario contrattuale di lavoro in 5 giorni), non sono computabili agli effetti delle ferie, mentre è consentito che si faccia luogo ad un corrispondente prolungamento delle ferie stesse od al pagamento dell’indennizzo come specificato al successivo comma 10.

La scelta dell’epoca sarà fatta di comune accordo compatibilmente con le esigenze di servizio. Il lavoratore può chiedere il godimento delle ferie nell’anno feriale di maturazione.

Qualora ciò non risultasse praticabile, al fine di un effettivo godimento delle ferie, è ammessa la possibilità di fruizione delle stesse entro 30 mesi dal termine dell’anno di maturazione. La relativa programmazione dovrà essere realizzata entro sei mesi dal termine dell’anno successivo a quello di maturazione.

Non è ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie ed in caso di giustificato impedimento il non godimento delle ferie deve essere compensato con un’indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute, da calcolare nella misura della retribuzione globale di fatto in atto al momento della liquidazione.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il periodo di ferie non può coincidere con la decorrenza del periodo previsto di preavviso, mentre il lavoratore ha diritto, anche se la risoluzione del rapporto di lavoro avvenga nel corso del primo anno, alla liquidazione dei dodicesimi di ferie corrispondenti alle frazioni di un anno feriale incompiuto, sempre che non abbia già usufruito del relativo periodo di ferie, nel quale caso sarà tenuto a rimborsare il corrispondente indennizzo per le ferie godute in più dei dodicesimi maturati.

Le frazioni superiori a 15 giorni saranno computate come mese intero. Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie l’impresa è tenuta ad usargli, sia per il rientro in sede sia per il ritorno alla località ove trascorreva le ferie, il trattamento di trasferta previsto dall’art. 22.

Specificità settoriali:

Abrasivi La presente disciplina si applica nei confronti di tutti i lavoratori in forza dal 1/1/2008.


Specificità settoriali: Lubrificanti e GPL

Il secondo comma del presente articolo è sostituito dal seguente: Lavoratori con anzianità di servizio:

A) fino a 10 anni: 4 settimane;
B) oltre i 10 anni e fino ai 18: 4 settimane e tre giorni;
C) oltre i 18 anni: 5 settimane e due giorni.

Chiarimento a verbale

I periodi feriali suindicati tengono conto della coincidenza delle festività di cui alle lettere b) e c) dell’art. 11 con i giorni di sosta derivanti dalla concentrazione dell’orario contrattuale settimanale di lavoro in 5 giorni.

Pertanto per tali festività non si farà più luogo alla concessione di corrispondenti ferie aggiuntive o del sostitutivo trattamento economico di cui al precedente CCNL 12/12/1969 (art. 11 parte operai, art. 4 parte qualifiche speciali e art. 10 parte impiegati).

Dichiarazione a verbale


Le Parti, premesso che con il CCNL 20/7/90 hanno superato le differenze esistenti in materia di ferie tra le diverse qualifiche di lavoratori, hanno convenuto che ai lavoratori di cui ai Gruppi 1), 2) e 3) dell’art. 4, assunti entro il 31/8/1990, a partire dalla maturazione del 18° anno di anzianità di servizio verrà riconosciuto il periodo di ferie annue di 5 settimane e 2 giorni previsto dal CCNL 6/12/1986.

mercoledì 16 marzo 2016

Come sono regolamentate le ferie dal ccnl aziende termali?

Art. 31 - ferie.

I. Il lavoratore non in prova ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di riposo retribuito nella misura di 4 settimane di calendario (pari a 160 ore).

II. Le festività infrasettimanali e nazionali cadenti nel corso delle ferie danno luogo al relativo trattamento economico di cui all’art. 30 senza prolungamento del periodo feriale.

III. Le ferie sono frazionabili a mese. Al lavoratore spetteranno tanti dodicesimi delle ferie per quanti sono i mesi di anzianità maturati.

IV. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; l’epoca sarà stabilita di comune accordo secondo le esigenze del lavoro.

V. Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l’Azienda è tenuta ad usargli, sia per il rientro in sede che per il ritorno nella località ove trascorreva le ferie, il trattamento di trasferta previsto dall’art. 38.

VI. La risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, il lavoratore, non in prova, ha diritto alle ferie stesse in proporzione ai mesi di servizio prestato.

VII. Il periodo di servizio superiore a 15 giorni verrà considerato, a questo fine, come mese intero.

VIII. L’assegnazione delle ferie non potrà aver luogo durante il periodo di preavviso.

DICHIARAZIONE A VERBALE


Restano fermi i trattamenti individuali di miglior favore già acquisiti dal personale dipendente, conformemente a quanto previsto nei precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro.

giovedì 10 marzo 2016

Come sono disciplinate le ferie nel ccnl acconciatura ed estetica?

Art. 33 Ferie

Con decorrenza dal 1º gennaio 1980 e dal 1º giorno di ferie dell'anno stesso, le medesime vengono fissate nella misura di n. 28 giorni di calendario, così distribuiti:
- 20 giorni lavorativi nell'ipotesi di prestazione settimanale distribuita su cinque giornate (settimana corta);
- 24 giorni lavorativi nell'ipotesi di prestazione settimanale distribuita su sei giornate. A partire dal 1° dicembre 2011 il lavoratore che ha un'anzianità di servizio superiore a 5 anni, maturata senza soluzione di continuità, ha diritto ad un periodo di ferie annuali pari a 30 giorni di calendario così distribuiti:
- 22 giorni lavorativi nell'ipotesi di prestazione settimanale distribuita su cinque giornate (settimana corta);

- 26 giorni lavorativi nell'ipotesi di prestazione settimanale distribuita su sei giornate. Al lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie per non aver ancora compiuto un anno di servizio, spetterà un dodicesimo delle ferie stesse per ogni mese di servizio compiuto. La retribuzione delle ferie sarà fatta in base alla retribuzione complessiva goduta normalmente dal lavoratore. L'epoca delle ferie sarà stabilita dal datore di lavoro, tenendo presente le esigenze dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze di lavoro, in genere nel periodo da giugno a settembre. Il periodo di preavviso non può essere considerato come ferie. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, spetterà al lavoratore, che non abbia maturato il diritto all'intero periodo di ferie nell'anno di competenza, il compenso delle ferie stesse per tanti dodicesimi per quanti sono i mesi di servizio prestato. Il decorso delle ferie resta interrotto in caso di sopravvenienza, durante il periodo stesso, di malattia regolarmente denunciata e riconosciuta. Restano ferme le condizioni di miglior favore in atto.

sabato 5 marzo 2016

Come sono disciplinate le ferie nel ccnl multiservizi cgil cisl e uil?


In base all'art. 42:


Il lavoratore che ha un’anzianità di 12 mesi presso l’impresa, ha diritto ogni anno a un periodo di ferie pagate:
- pari a 22 giorni lavorativi nell'ipotesi di prestazione settimanale distribuita su 5 giornate (settimana corta);
- pari a 26 giorni nell'ipotesi di prestazione settimanale distribuita su 6 giornate.


In caso di licenziamento comunque avvenuto o di dimissioni, il lavoratore, qualora abbia maturato il diritto alle ferie intere, avrà diritto al compenso per le ferie stesse.
Qualora non abbia maturato il diritto alle ferie intere, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi di ferie quanti sono i mesi interi di anzianità.
Le frazioni di mese non superiori ai 15 giorni non saranno calcolate, mentre saranno considerate come mese intero se superiori ai 15 giorni.
Al lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie per non avere ancora un'anzianità di servizio di almeno 12 mesi consecutivi presso l’impresa spetterà 1/12 delle ferie per ogni mese di servizio prestato.
In caso di ferie collettive al lavoratore che non abbia maturato il diritto alle ferie intere, competerà il godimento delle ferie in rapporto a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di anzianità.
In caso di festività nazionali o infrasettimanali cadenti durante il periodo di ferie, sarà prolungato tale periodo per il numero delle suddette festività.
Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.
L’epoca delle ferie sarà stabilita secondo le esigenze di lavoro, dj comune accordo tra le parti, contemporaneamente per reparto, per scaglione o individualmente.
L’impresa assicurerà comunque, al lavoratore per ogni anno solare (1 gennaio - 31 dicembre) Il godimento di 2 settimane di ferie nel periodo 1° giugno — 30 settembre.
La norma del precedente comma non trova applicazione per le imprese di disinfezione-disinfestazione e derattizzazione.
ll pagamento del periodo feriale deve essere effettuato in via anticipata.


Dato lo scopo igienico e sociale delle ferie non é ammessa rinuncia espressa o tacita di esse, né la sostituzione con compenso alcuno. Il lavoratore che nonostante l'assegnazione delle ferie non usufruisce per sua volontà delle medesime non ha diritto a compenso alcuno ne al recupero negli anni successivi.


Restano salve le condizioni di miglior favore.


A partire dal 1° gennaio 1986 l’orario di lavoro è ridotto di 40 ore annue, di norma attraverso il riconoscimento di corrispondenti giornate di riposo ovvero con modalità da definire in sede aziendale tenendo conto delle esigenze tecnico-produttive e organizzative


Le predette riduzioni assorbono eventuali riduzioni concesse a livello aziendale

sabato 5 dicembre 2015

Come sono regolamentate le ferie dal ccnl farmacie private?



Art. 28 Il personale di cui al presente contratto ha diritto ad un periodo di ferie annuali nella misura di giorni ventisei lavorativi, fermo restando che la settimana lavorativa - quale che sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale - è comunque considerata di sei giorni lavorativi dal lunedì al sabato agli effetti del computo delle ferie.

Dal computo del predetto periodo di ferie vanno escluse le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo stesso, e pertanto il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali in esso comprese.

Norma transitoria

La maturazione del diritto alle ferie nella misura di 26 giorni lavorativi decorre dal 1° gennaio 1990. Eventuali giorni di ferie maturati prima di tale data verranno calcolati secondo la normativa contrattuale prevista al titolo XII del CCNL 17/12/1985

Art. 29 È facoltà del datore di lavoro stabilire il periodo delle ferie normalmente dal maggio all’ottobre in funzione delle esigenze della farmacia e sentiti i lavoratori.

Le ferie potranno essere frazionate in non più di due periodi; è facoltà del lavoratore scegliere quando effettuare uno di questi due periodi, in accordo con il datore di lavoro, purché la farmacia non chiuda al pubblico per l'effettuazione delle ferie; in questo caso le ferie individuali dei lavoratori devono coincidere con il periodo di chiusura. In ogni caso le ferie non potranno avere inizio di domenica né di giorno festivo e neppure nel giorno antecedente alla domenica o a quello festivo, ad eccezione delle ferie aventi inizio il 1° o il 16° giorno del mese.

Gli eventuali giorni di ferie eccedenti le giornate di chiusura obbligatoria della farmacia non potranno essere fruiti in collegamento con tale periodo, salvo diverso accordo tra datore di lavoro e dipendente. Il termine di 18 mesi di cui all’art. 10, comma primo, D. Lgs. 66/2003 viene portato a 24 mesi.


Art 30 Durante il periodo di ferie decorre a favore del lavoratore la retribuzione di fatto percepita in servizio, comprensiva di tutte le indennità.

Art. 31 In caso di licenziamento o di dimissioni, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi del periodo di ferie quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato per l'anno di competenza.

Le ferie non possono essere concesse durante il periodo di preavviso.


Art.32 Per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare il lavoratore prima del termine del periodo di ferie, fermi restando il diritto del lavoratore a completare tale periodo in epoca successiva nonché il diritto al rimborso delle spese sostenute sia per l'anticipato rientro che per tornare eventualmente al luogo dal quale sia stato richiamato.

Art. 33 Non è ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie.


Art. 34 Durante il periodo di ferie è vietato al dipendente di prestare servizio presso altre farmacie.