Quando si possono richiedere in appello le differenze retributive derivanti dal livello superiore?
Cass. 21/07/2026, n. 23621
Nel rito del lavoro, la domanda di corresponsione delle differenze retributive fondata sulla divergenza tra livello di inquadramento formalmente attribuito e parametro retributivo effettivamente applicato in busta paga non integra domanda nuova in appello, ove nel ricorso ex art. 414 c.p.c. sia stata sin dall'origine richiesta la condanna al pagamento di tutte le somme dovute in ragione dell'inquadramento contrattuale e le diverse poste (superiore inquadramento, differenze per livello formale, lavoro notturno) risultino ricavabili, anche tramite conteggi, dal complessivo contenuto dell'atto introduttivo; l'interpretazione della domanda, quale giudizio di fatto riservato al giudice di merito, è censurabile in cassazione solo nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
lavoro nella sua veste di titolare dei poteri direttivi ed organizzativi nell'impresa. Consegue che l'ipotesi di sostituzione di altro lavoratore con diritto alla conservazione del posto, della quale, a norma dell'art. 2103 c.c., non può tenersi conto ai fini del compimento del periodo di assegnazione a mansioni superiori necessario per l'acquisizione del diritto alla promozione automatica, comprende anche quella in cui la sostituzione riguardi un lavoratore assente per ferie o per il godimento di turni di riposo, difettando anche in tali casi quella effettiva vacanza del posto che costituisce il presupposto dell'acquisizione della qualifica superiore.