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mercoledì 13 marzo 2024

 Quando opera il regime decadenziale ex art. 32 l. 183 del 2010


Cass. 08/03/2024, n. 6266



L'applicazione del regime decadenziale dettato dall'art. 32, comma 4, lett. d) della L. n. 183 del 2010 richiede necessariamente l'adozione di un atto scritto da parte dell'utilizzatore della prestazione lavorativa, non essendo imputabile all'utilizzatore stesso (ai fini del decorso dei termini decadenziali) l'atto di licenziamento intimato dal datore di lavoro formale

martedì 12 aprile 2022

Entro quali limiti opera la decadenza prevista dall'art. 32 della legge 183 del 2010 in caso di trasferimento di azienda ex art. 2112 cc.?


Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 09/07/2021, n. 19589

Le disposizioni di cui all'art. 32, comma 4, lett. c) e d), della legge n. 183 del 2010, relative al regime di decadenza ivi previsto, non si applicano alle ipotesi nelle quali, in tema di cessione di contratto di lavoro ex art. 2112 cod. civ., il lavoratore escluso chieda l'accertamento del suo diritto al trasferimento alle dipendenze dell'azienda cessionaria. (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la decisione gravata con la quale la corte d'appello, ritenendo fondata l'eccezione di decadenza sollevata ex art. 32 della legge n. 183 del 2010, aveva confermato, anche in sede di gravame, il rigetto della domanda diretta all'accertamento del diritto della ricorrente trasferimento alle dipendenze della società cessionaria con condanna alla costituzione del rapporto di lavoro nonché al pagamento del danno subito per il ritardo nell'assunzione.)



Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 11/11/2020, n. 25384

In tema di trasferimento di azienda, solo il lavoratore che intenda contestare la cessione del suo contratto di lavoro ex art. 2112 c.c. deve far valere tale impugnazione nel termine di cui all'art. 32, comma 4, lett. c) della L. 4 novembre 2010 n. 183; tale termine non trova, invece, applicazione nell'ipotesi inversa, in cui il lavoratore deduca l'intervenuta realizzazione della fattispecie di cui all'art. 2112 c.c., al fine di accertare il passaggio alle dipendenze dell'azienda cessionaria.



Corte d'Appello Roma, Sez. lavoro, Sentenza, 23/09/2019, n. 2740

Nell'ipotesi di trasferimento di azienda, la cessione dei contratti di lavoro avviene automaticamente ai sensi dell'art. 2112 c.c.. Di talché, è solo il lavoratore che intenda contestare la cessione a dover far valere detta impugnazione nel termine di cui all'art. 32, comma 4, lett. c), della legge n. 183 del 2010, mentre non vi è alcun onere di far accertare formalmente, nei confronti del cessionario, l'avvenuta prosecuzione del rapporto di lavoro.

Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 21/05/2019, n. 13648

Nell'ipotesi di trasferimento di azienda, ancorché di fatto, la domanda del lavoratore volta all'accertamento del passaggio del rapporto di lavoro in capo al cessionario non è soggetta al termine di decadenza di cui all'art. 32, comma 4, lett. c), della l. n. 183 del 2010, applicandosi tale disposizione ai soli provvedimenti datoriali che il lavoratore intenda impugnare, al fine di contestarne la legittimità o la validità. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato inammissibile per intervenuta decadenza la domanda di una lavoratrice, volta a fare accertare che, per effetto del distacco presso un altro datore di lavoro, seguito dalla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con il distaccante e dalla successiva assunzione a tempo determinato da parte del datore "cessionario", si era determinata la continuazione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2112 c.c.). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 27/12/2016)










martedì 2 novembre 2021

Da quando decorre il doppio termine impugnazione previsto dall'art.6 della legge 604 del 1966 in caso di dedotta illeceita' dell'appalto per costituire il rapporto con il committente?


Cass. 28/10/2021, n. 30490


Il doppio termine di decadenza dall'impugnazione (stragiudiziale e giudiziale) previsto dal combinato disposto degli artt. 6, commi 1 e 2 della L. 15 luglio 1966, n. 604 e 32, comma 4, lett. d) della L. 4 novembre 2010, n. 183, non si applica all'azione del lavoratore, ancora formalmente inquadrato come dipendente di un appaltatore, intesa ad ottenere, in base all'asserita illiceità dell'appalto in quanto di mera manodopera, l'accertamento del proprio rapporto di lavoro subordinato in capo al committente, in assenza di una comunicazione scritta equipollente ad un atto di recesso.

martedì 13 luglio 2021

Le decadenze previste dall'art. 32  comma 4 lettera c) si applicano quando si vuole fare valere il diritto di proseguire il rapporto con il cessionario?


Cass. 09/07/2021, n. 19589

Le disposizioni di cui all'art. 32, comma 4, lett. c) e d) della legge n. 183 del 2010, relative al regime di decadenza ivi previsto, non si applicano alle ipotesi nelle quali, in tema di cessione di contratto di lavoro ex art. 2112 c.c., il lavoratore escluso chieda l'accertamento del suo diritto al trasferimento alle dipendenze dell'azienda cessionaria.


Ebbene, in ordine alla questione dell'applicabilità del termine di decadenza di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 4, alle ipotesi in cui il lavoratore non impugni la cessione del contratto di lavoro nell'ambito di un trasferimento ex art. 2112 c.c., ma, all'inverso, la rivendichi, questa Corte ha statuito per l'inapplicabilità.

7. Con riguardo alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 4, lett. c), questa Corte ha sottolineato che la previsione deve intendersi come relativa alle ipotesi in cui il lavoratore contesti "la cessione del contratto" o, meglio, il passaggio del rapporto di lavoro, mentre restano estranee alla stessa le ipotesi in cui il lavoratore voglia avvalersi del trasferimento di azienda (formalmente deliberato dal datore di lavoro cedente) e, quindi, di ottenere il riconoscimento del passaggio e della prosecuzione del rapporto di lavoro in capo al cessionario oppure chieda di accertare l'avvenuto trasferimento di azienda che assuma realizzato in fatto e, quindi, la prosecuzione del rapporto di lavoro col cessionario (cfr. Cass. n. 13648 del 2019; Cass. n. 13179 del 2017; Cass. n. 9469 del 2019; Cass. n. 9750 del 2019).

giovedì 17 ottobre 2019

Il licenziamento nullo va impugnato entro 60 giorni?



Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., (ud. 16-07-2015) 05-11-2015, 



2.1. Il motivo non è fondato e deve essere rigettato.

Occorre premettere che la L. n. 604 del 1966, art. 10, prevede "le norme della presente legge si applicano nei confronti dei prestatori di lavoro che rivestano la qualifica di impiegato e di operaio, ai sensi dell'art. 2095 c.c., e, per quelli assunti in prova, si applicano dal momento in cui l'assunzione diviene definitiva e, in ogni caso, quando sono decorsi sei mesi dall'inizio del rapporto di lavoro".

La L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 2, (il cui comma 1, come modificato, ha sostituito la L. n. 604 del 1966, art. 6, stabilendo il termine di decadenza di 60 giorni per l'impugnazione stragiudiziale del licenziamento e il termine di inefficacia di 180 giorni per la proposizione del ricorso giurisdizionale) ha stabilito "le disposizioni di cui alla L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 6, come modificato dal comma 1, del presente articolo, si applicano anche a tutti i casi di invalidità del licenziamento".

L'art. 6, così richiamato, dispone, ai commi 1 e 2 "il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch'essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso. L'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso. Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo".

I suddetti termini di decadenza e di inefficacia dell'impugnazione, dunque, devono trovare applicazione quando si deduce l'invalidità del licenziamento, come nella specie prospettandone la nullità in quanto discriminatorio, non assumendo rilievo la categoria legale di appartenenza del lavoratore.

Art. 32 Decadenze e disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo determinato

1. Il primo e il secondo comma dell’ articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, sono sostituiti dai seguenti:
«Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch’essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l’intervento dell’organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso.
L’impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di duecentosettanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso. Qualora la conciliazione o l’arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l’accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo».


1-bis. In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui all’ articolo 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, relative al termine di sessanta giorni per l’impugnazione del licenziamento, acquistano efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2011. 


2. Le disposizioni di cui all’ articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche a tutti i casi di invalidità del licenziamento.

martedì 2 aprile 2019

La violazione dell'art. 7 della legge 604 del 1966 impone l'impugnazione del licenziamento per  potere essere fatta valere in giudizio ai fini delle indennità risarcitorie?


Cass. 28-03-2019, n. 8660

In realtà va considerato che, con l'omessa preventiva comunicazione alla Direzione territoriale del lavoro dell'intenzione di procedere al licenziamento per motivo oggettivo, il datore di lavoro è senz'altro incorso in una violazione procedurale rilevante ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 6 (secondo cui: "Nell'ipotesi in cui il licenziamento sia dichiarato inefficace per violazione del requisito di motivazione di cui alla L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 2, comma 2, della procedura di cui alla L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 7, o della procedura di cui alla L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 7, si applica il regime di cui al comma 5, ma con attribuzione al lavoratore di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata, in relazione alla gravità della violazione formale o procedurale commessa dal datore di lavoro, tra un minimo di sei e un massimo di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, con onere di specifica motivazione a tale riguardo, a meno che il giudice, sulla base della domanda del lavoratore, accerti che vi è anche un difetto di giustificazione del licenziamento, nel qual caso applica, in luogo di quelle previste dal presente comma, le tutele di cui ai commi 4, 5 o 6").

Ed allora il lavoratore che abbia ricevuto, come nella specie, una comunicazione del licenziamento non preceduta dalla procedura obbligatoriamente prevista, ha una specifica tutela per la suddetta violazione ma, evidentemente, per far valere la stessa, deve impugnare il licenziamento nei termini ordinariamente previsti.

giovedì 1 marzo 2018

In caso di avviso di giacenza della raccomandata da quanto decorre il termine per dare le proprie giustificazioni o impugnare il licenzimamento?

Cass. civ. Sez. lavoro, 24/04/2003, n. 6527   

In tema di licenziamento individuale, qualora la contestazione degli addebiti e la comunicazione del provvedimento di licenziamento vengano effettuate al dipendente mediante lettere raccomandate spedite al suo domicilio, esse, a norma dell'art. 1335 c.c., si presumono conosciute dal momento in cui giungono al domicilio del destinatario, ovvero, nel caso in cui la lettera raccomandata non sia stata consegnata per assenza del destinatario e di altra persona abilitata a riceverla, dal momento del rilascio del relativo avviso di giacenza presso l'ufficio postale. Conforme Cass. civ. Sez. lavoro, 15/12/2009, n. 26241 

Dello stesso avviso ma su altro tema:

Cass. civ. Sez. III, 10/12/2013, n. 27526  
 In tema di locazione di immobile urbano la disdetta del contratto ha lo scopo di impedire la prosecuzione del rapporto e costituisce un atto negoziale e recettizio, disciplinato dagli artt. 1334 e 1335, cod. civ., che si presume conosciuto dal destinatario nel momento in cui è recapitato al suo indirizzo e non nel diverso momento in cui questi ne prenda effettiva conoscenza. Ne consegue che la disdetta intimata dal locatore con lettera raccomandata a mezzo del servizio postale, non consegnata al conduttore destinatario per l'assenza sua e delle persone abilitate a riceverla, si presume pervenuta alla data in cui è rilasciato il relativo avviso di giacenza presso l' ufficio postale, restando irrilevante ai fini della tempestività della disdetta il periodo legale del compimento della giacenza e quello intercorso tra l'avviso di giacenza e l'eventuale ritiro da parte del destinatario. (Rigetta, App. Taranto, 05/11/2007)

martedì 19 dicembre 2017

Quale è il termine di decadenza per le azioni contro l'Inps?

In forza dell'art. 47 del 1970 n. 639:

47. Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile.

Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione .

Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma .

Dalla data della reiezione della domanda di prestazione decorrono, a favore del ricorrente o dei suoi aventi causa, gli interessi legali sulle somme che risultino agli stessi dovute.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto ad indicare ai richiedenti le prestazioni o ai loro aventi causa, nel comunicare il provvedimento adottato sulla domanda di prestazione, i gravami che possono essere proposti, a quali organi debbono essere presentati ed entro quali termini. È tenuto, altresì, a precisare i presupposti ed i termini per l'esperimento dell'azione giudiziaria.

Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte

mercoledì 8 novembre 2017

Entro quando si deve proporre una causa  in materia di trattamenti pensionistici  ed in materia di prestazioni per la disoccupazione?



Come ribadito da Cass. civ. Sez. lavoro, 03/11/2017, n. 26163

Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunciata dai competenti organi dell'istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza di termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione. Per le controversie in materia di prestazioni della Gestione di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date in cui al precedente comma. Dalla data della reiezione della domanda di prestazione decorrono, a favore del ricorrente o dei suoi aventi causa, gli interessi legali sulle somme che risultino agli stessi dovute. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto ad indicare ai richiedenti le prestazioni od ai loro aventi causa, nel comunicare il provvedimento adottato sulla domanda di prestazione, i gravami che possono esser proposti, a quali organi debbono essere presentati ed entro quali termini. È tenuto, altresì, a precisare i presupposti ed i termini per l'esperimento dell'azione giudiziaria.

lunedì 18 settembre 2017



I termini di decadenza stabiliti dall'art. 6 della legge 604 del 1966 si applicano anche al licenziamento del dirigente?

In forza di Cass. civ. Sez. lavoro, 05/11/2015, n. 22627

"L'art. 6 della l. n. 604 del 1966, come modificato dall'art. 32 della l. n.183 del 2010, che prevede il termine di decadenza di sessanta giorni per l'impugnazione stragiudiziale del licenziamento, cui deve seguire a pena di inefficacia il deposito del ricorso giurisdizionale nei successivi centottanta giorni, si applica, in forza del comma 2, del citato art. 32, senza che assuma rilievo la categoria legale di appartenenza del lavoratore e, dunque, anche ai dirigenti, dovendosi individuare la "ratio" della disciplina introdotta dalla l. 183 del 2010 nell'esigenza di garantire la speditezza dei processi, attraverso l'introduzione di termini di decadenza ed inefficacia in precedenza non previsti, in aderenza con l'art. 111 Cost., operando un non irragionevole bilanciamento tra la necessità di tutela della certezza delle situazioni giuridiche e il diritto di difesa del lavoratore. (Rigetta, App. Milano, 06/11/2014) 

giovedì 9 febbraio 2017

Il sindacato può impugnare il licenziamento al posto del lavoratore?

In forza dell’art. 6 della legge 604 del 1966 il sindacato ha la rappresentanza ex lege del lavoratore e può procedere all’impugnazione del licenziamento per conto del lavoratore “anche attraverso l’intervento dell’organizzazione sindacale” senza che sia necessaria la sottoscrizione da parte del lavoratore.

Come indicato dalla Cassazione "E' lo stesso art. 6, quindi, a prevedere l'impugnativa" anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale" che viene pertanto ritenuto rappresentante ex lege, riguardo il regime dell'impugnazione dei licenziamenti. ……. La questione della titolarità del sindacato all'impugnazione del licenziamento (anche attraverso un rappresentante sprovvisto di procura e senza necessità di una ratifica del lavoratore) peraltro viene data ormai per risolta in dottrina, la quale afferma che è, come detto, lo stesso art. 6 L. n. 604/66 a conferire all'associazione sindacale il potere di rappresentare il lavoratore a tal fine, equiparando l'impugnazione effettuata dalle OOSS a quella compiuta direttamente dagli interessati. … Diversamente interpretando, la norma quando aggiunge "anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale" non avrebbe alcun significato pratico in quanto l'impugnazione del sindacalista sarebbe disciplinata come una normale impugnazione da parte di un rappresentante del lavoratore necessitando entrambe di una procura specifica. La ratio della disposizione è, invece, chiaramente quella di attribuire al sindacato direttamente ( senza procura ex ante e senza necessità di ratifica del lavoratore) il potere di impugnazione del recesso sulla base della presunzione che l'associazione sindacale, in quanto a conoscenza della situazione aziendale, sia in grado di valutare al meglio gli interessi del lavoratore, almeno impedendo che si verifichi il termine decadenziale e si possa, poi, valutare con l'interessato l'opportunità di una prosecuzione dell'impugnazione in sede giudiziaria…. l'art. 6, primo comma, L. n. 604/66 parla solo genericamente di" sindacato" e non dello specifico sindacato cui il lavoratore abbia precedentemente aderito. Quella proposta dalla società resistente è una interpretazione contrastante con la chiara formulazione letterale della norma che equipara lavoratore e sindacato ai fini dell'impugnazione del recesso sulla base della presunzione che autonomamente anche le OOSS siano in grado di valutare gli interessi dei lavoratori in questo campo.” Cassazione 26514/ 2013

Dello stesso avviso la giurisprudenza di merito secondo cui:

Unico soggetto legittimato "istituzionalmente" a rappresentare il lavoratore così ai fini dell'impugnazione del licenziamento, come ai fini dell'espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione, è il sindacato al quale si rivolga il lavoratore” Trib. Milano, Sez. lavoro, 29/02/2008

“E' pienamente valida l'impugnazione del licenziamento da parte del solo sindacato anche qualora il lavoratore interessato non risulti iscritto all'associazione impugnante”. Pret. Prato, 20/07/1995


mercoledì 8 giugno 2016

Quali sono i limiti alle produzioni documentali in appello nel rito del lavoro?

Ecco cosa ha stabilito Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 29-04-2016, n. 8568

“Con le sentenze gemelle delle Sezioni Unite nn. 8202 - 8203 del 2005, il pregresso indirizzo maggioritario sui "nova" secondo cui il divieto alla produzione di nuovi mezzi di prova in sede di gravame non riguardava le prove costituite come quelle documentali, è stato ribaltato, di guisa che, per quanto attiene al rito del lavoro, la loro acquisizione al processo è stata ritenuta ammissibile se giustificata dal tempo della loro formazione o dall'evolversi della vicenda processuale successivamente al deposito del ricorso e della memoria difensiva.

Tale rigoroso sistema di preclusioni trovava, peraltro, secondo la Corte di legittimità, un ulteriore contemperamento - ispirato alla esigenza della ricerca della "verità materiale", cui è doverosamente funzionalizzato il rito del lavoro, teso a garantire una tutela differenziata in ragione della natura dei diritti che nel giudizio devono trovare riconoscimento - nei poteri d'ufficio del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ai sensi dell’art. 437, comma 2, ove essi siano indispensabili ai fini della decisione della causa, nonostante il verificarsi di decadenze o preclusioni, perchè la regola della irreversibilità dell'estinzione del diritto alla produzione subisce un'eccezione in considerazione della specifica natura dei diritti tutelati.

Sulla precipua nozione di indispensabilità del mezzo istruttorio e sul corretto governo delle prove in appello, è, dunque, modulato il motivo di ricorso con il quale la società - richiamando specificamente la sollecitazione all'esercizio dei poteri istruttori officiosi formulata in entrambi i gradi del giudizio di merito - ha denunziato la violazione dei dettami di cui alla l. 92 del 2012 art. 1 comma 59.

Si impone, quindi, l'esigenza di individuare - sia pure in via di estrema sintesi - gli elementi costitutivi di tale nozione.

E' stato rilevato in dottrina, con condivisibile approccio, come la prova indispensabile sia un quid pluris rispetto alla prova meramente rilevante, dal momento che il relativo giudizio presuppone l'identificazione dei fatti principali e la determinazione del thema probandum, riguardando il tema della idoneità del mezzo probatorio a dare conferma, diretta o indiretta, dell'esistenza (o inesistenza in caso di prova contraria), di tali fatti.

Si è anche affermato, nei vari approdi dottrinari, che lo scrutinio in ordine alla indispensabilità dei mezzi di prova è funzionalizzato a verificare se dalla ipotizzata esistenza del fatto posto ad oggetto della prova, è possibile dedurre in modo necessario e sufficiente, l'esistenza del fatto posto ad oggetto della domanda; e si è anche aggiunto che il concetto di indispensabilità, più intenso di quello di rilevanza, va modulato alla stregua del parametro della decisività, sicchè sono ammissibili in giudizio solo le prove che appaiono idonee da sole, a fondare una decisione, sia essa di conferma o di riforma (in tal senso si è anche pronunciata questa Corte, con riferimento al giudizio di rinvio, in ordinanza del giorno 11-22015 n.2729 alla cui stregua la produzione di nuovi documenti, in deroga al divieto ex  art, 437, è possibile anche in caso di giudizio di rinvio qualora essi abbiano una speciale efficacia dimostrativa e siano ritenuti dal giudice indispensabili ai fini della decisione della causa, in quanto dotati di un grado di decisività e certezza tale che, da soli considerati, conducano ad un esito necessario della controversia).


Nel contesto di una apprezzabile varietà di orientamenti che ha animato il dibattito in sede dottrinaria e giurisprudenziale in ordine al significato da assegnare al termine scrutinato, questa Corte, muovendo dall'inquadramento delle disposizioni che a tale termine fanno riferimento (nello specifico l, 92 del 2012 art. 1 comma 59) nella categoria delle norme elastiche, al fine di tutelare ineludibili esigenze di certezza del diritto, ritiene condivisibile l'approccio interpretativo secondo cui il mezzo istruttorio è indispensabile quando appaia idoneo, per lo spessore contenutistico che lo connota, a sovvertire il verdetto di primo grado, nel senso di mutare il contenuto di uno o più giudizi di fatto sui quali si basa la pronuncia impugnata, fornendo un contributo decisivo all'accertamento della "verità materiale", in coerenza con i principi del giusto processo (art. 111 Cost. commi 1 e 2).”

sabato 21 marzo 2015

In caso di trasferimento del lavoratore entro quando devo impugnare la disposizione aziendale?

L’art. 32 della legge 183 del 2010 comma 3 lettera c) estende i termini di decadenza per impugnature il licenziamento e depositare il ricorso (60 giorni per impugnazione e 180 per deposito ricorso)  stabiliti dall’art. 6 della legge 604 del 1966 [1] “al  trasferimento  ai  sensi  dell'articolo  2103  del  codice civile,  con  termine  decorrente  dalla  data  di  ricezione   della comunicazione di trasferimento”






[1] “Il licenziamento deve essere impugnato a pena di  decadenza  entro sessanta giorni dalla ricezione  della  sua  comunicazione  in  forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch' essa in forma scritta, dei motivi, ove  non  contestuale,  con  qualsiasi  atto  scritto,  anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota  la  volontà  del  lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione  sindacale  diretto ad impugnare il licenziamento stesso.
L'impugnazione e' inefficace se non e' seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, dal deposito  del  ricorso  nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro  o  dalla comunicazione  alla  controparte  della  richiesta  di  tentativo  di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del  ricorso.  Qualora  la conciliazione o l'arbitrato  richiesti  siano  rifiutati  o  non  sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento,  il  ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro  sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo”.


giovedì 19 marzo 2015

In caso di trasferimento d’azienda ex art. 2112 cc entro quando devo impugnare la cessione di contratto?

L’art. 32 della legge 183 del 2010 comma 4 lettera c) estende i termini di decadenza per impugnature il licenziamento e depositare il ricorso (60 giorni per impugnazione e 180 per deposito ricorso)  stabiliti dall’art. 6 della legge 604 del 1966[1] “alla  cessione  di  contratto  di  lavoro  avvenuta  ai  sensi dell'articolo 2112 del codice civile  con  termine  decorrente  dalla data del trasferimento”





[1]“Il licenziamento deve essere impugnato a pena di  decadenza  entro sessanta giorni dalla ricezione  della  sua  comunicazione  in  forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch' essa in forma scritta, dei motivi, ove  non  contestuale,  con  qualsiasi  atto  scritto,  anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota  la  volontà  del  lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione  sindacale  diretto ad impugnare il licenziamento stesso.
L'impugnazione e' inefficace se non e' seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, dal deposito  del  ricorso  nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro  o  dalla comunicazione  alla  controparte  della  richiesta  di  tentativo  di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del  ricorso.  Qualora  la conciliazione o l'arbitrato  richiesti  siano  rifiutati  o  non  sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento,  il  ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro  sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo”.


venerdì 20 febbraio 2015

La spedizione il 60° giorno dell’impugnazione del licenziamento è tempestiva?

Per le Sezioni Unite della Cassazione del 2010 la risposta è affermativa:

“L'impugnazione del licenziamento ai sensi dell'art. 6 della legge 15 luglio 1966 n. 604, formulata mediante dichiarazione spedita al datore di lavoro con missiva raccomandata a mezzo del servizio postale, deve intendersi tempestivamente effettuata allorché la spedizione avvenga entro sessanta giorni dalla comunicazione del licenziamento o dei relativi motivi, anche se la dichiarazione medesima sia ricevuta dal datore di lavoro oltre detto termine, atteso che - in base ai principi generali in tema di decadenza, enunciati dalla giurisprudenza di legittimità e affermati, con riferimento alla notificazione degli atti processuali, dalla Corte costituzionale - l'effetto di impedimento della decadenza si collega, di regola, al compimento, da parte del soggetto onerato, dell'attività necessaria ad avviare il procedimento di comunicazione demandato ad un servizio - idoneo a garantire un adeguato affidamento - sottratto alla sua ingerenza, non rilevando, in contrario, che, alla stregua del predetto art. 6, al lavoratore sia rimessa la scelta fra più forme di comunicazione, la quale, valendo a bilanciare la previsione di un termine breve di decadenza in relazione al diritto del prestatore a conservare il posto di lavoro e a mantenere un'esistenza libera e dignitosa (artt. 4 e 36 Cost.), concorre a mantenere un equo e ragionevole bilanciamento degli interessi coinvolti. (Cassa con rinvio, App. Palermo, 08/09/2005)”. Cass. civ., Sez. Unite, 14/04/2010, n. 8830


ATTENZIONE

La sentenza è fondata sui “principi generali in tema di decadenza, enunciati dalla giurisprudenza di legittimità e affermati, con riferimento alla notificazione degli atti processuali, dalla Corte costituzionale”. Tuttavia, nel 2012 la Cassazione (in una materia differente) ha sancito un principio contrario, ritenendo le conclusioni della Corte Costituzionale in tema di decadenza non estensibili agli atti non processuali:


“La regola della differente decorrenza degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sancita dalla giurisprudenza costituzionale, si applica solo agli atti processuali, non a quelli sostanziali (né agli effetti sostanziali degli atti processuali). Questi ultimi, pertanto, producono i loro effetti sempre e comunque dal momento in cui pervengono all'indirizzo del destinatario, a nulla rilevando il momento in cui siano stati dal mittente consegnati all'ufficiale giudiziario od all'ufficio postale (principio affermato con riferimento alla verifica della tempestività dell'esercizio del diritto di riscatto dell'immobile locato da parte del conduttore, ai sensi dell'art. 39 della legge 1978 n. 392)”. (Rigetta, App. Perugia, 28/10/2009) Cass. civ., Sez. III, 08/06/2012, n. 9303

martedì 3 febbraio 2015

Entro quando devo impugnare un contratto a termine che ritengo illegittimo?

In forza dell'art 32 della legge 183 del 2010 come mofificata dalla legge 92 del 2012 in 120 giorni dalla cessazione del contratto a pena di decadenza con necessita' di depositare il ricorso entro i successivi 180 giorni. Cio' vale per cessazioni dal 1 gennaio 2013.

sabato 31 gennaio 2015

Entro quanto devo impugnare il licenziamento che ritengo illegittimo?


In forza del comma 1 art. 6 della legge 604 del 1966: Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch’essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l’intervento dell’organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso”