Nel rito del lavoro cosa comporta la violazione del termine di notifica ex art. 435 comma 2 cpc?
Corte d'Appello Venezia, Sez. lavoro, Sentenza, 07/05/2026, n. 287
Nel rito del lavoro, la violazione del termine di cui all’art. 435, comma 2, c.p.c. per la notifica del ricorso in appello e del decreto di fissazione dell’udienza non comporta l’improcedibilità del gravame, ma integra una nullità della notificazione sanabile ex tunc per effetto della costituzione dell’appellato o della rinnovazione disposta dal giudice ai sensi dell’art. 291 c.p.c., non potendosi desumere dal principio di ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost. una sanzione processuale più grave per un vizio comunque sanabile.
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