lunedì 20 febbraio 2017

Come è regolamentato il TFR nel ccnl logistica?

Art. 37 – Trattamento di fine rapporto
1. Il trattamento di fine rapporto è regolato dalle norme della legge 29 maggio 1982, n.297. 
2. La retribuzione annua da prendere in considerazione agli effetti del T.F.R. è quella composta tassativamente dai seguenti elementi: 
- minimo tabellare; 
- aumenti periodici di anzianità; 
- aumenti di merito o superminimi; 
- premi di operosità previsti dagli accordi integrativi locali di cui all’art. 45 del CCNL 1.3.1991 (CCNL trasporto merci); 
- erogazioni di cui all'art.38, salvo che l'esclusione dal T.F.R. sia prevista dagli accordi di secondo livello; 
- eventuale indennità di mensa nelle località ove esiste;
 - 13a e 14a mensilità;
- parte retributiva della trasferta a norma dell'art.62 della sezione prima della Parte speciale (CCNL trasporto merci); 
- indennità di lavoro notturno a norma del precedente art.16; 
- eventuale terzo elemento di cui al punto 6 dell'art.61 della sezione prima della Parte speciale (CCNL trasporto merci); 
- indennità di funzione per i quadri; 
- elemento della retribuzione di cui agli artt. 60 e 71 del presente contratto per i lavoratori in servizio alla data del 26 gennaio 2011. 
3. In caso di morte del lavoratore verranno liquidate agli aventi diritto le ferie o le frazioni di esse, la 13a mensilità o le frazioni di essa, la 14a mensilità o la frazione di essa ed ogni altro diritto che sarebbe spettato al lavoratore defunto in caso di normale licenziamento. 

Nota a verbale 
Per quanto riguarda i lavoratori operanti all'estero il calcolo della quota annua da accantonare sarà effettuato a far data dall'1.8.1982, nel rispetto dei criteri sopra indicati, sulla base della retribuzione che avrebbero percepito in Italia, con ciò non innovando rispetto a quanto stabilito prima dell'entrata in vigore della Legge 29 maggio 1982, n.297. 

Raccomandazione a verbale 

In caso di morte del dipendente, il datore di lavoro valuterà l'opportunità di integrare, in caso di particolari situazioni di disagio, il trattamento di fine rapporto dovuto a termine di contratto, nell'ipotesi di sopravvivenza del coniuge o figli minori già conviventi a carico dell'operaio defunto ed in condizioni di particolare bisogno. 

Norme transitorie CCNL trasporto merci 

1) Per l'anzianità maturata fino al 31 maggio 1982 si richiamano le norme relative all'indennità di anzianità previste dall'art.35 del CCNL 26 luglio 1979 qui di seguito riportato. I riferimenti agli artt..37 e 24 contenuti nell'ultimo comma s'intendono adeguati agli attuali artt. 63 e 67 della Parte speciale - sezione prima. Lo stesso dicasi per il riferimento alla Legge 26.8.1950 n.860 che è stata sostituita dalla Legge 30.12.1971 n.1204 a sua volta sostituita dal DLGVO n.151/2001. 

Art. 35 - Indennità di anzianità All'atto della cessazione del rapporto di lavoro a qualunque causa dovuta (licenziamento da parte dell'azienda, dimissioni da parte del lavoratore, ecc.) spetta al lavoratore la seguente indennità di anzianità. Impiegati Un importo pari a tante mensilità di retribuzione per quanti sono gli anni di servizio prestati. 
Operai 
a) Per l'anzianità maturata dalla data di assunzione e fino al 31.12.1950: - un importo pari al 27% della retribuzione mensile per ogni anno di anzianità. 
b) Per l'anzianità maturata successivamente all'1.1.1951 e fino al 31.3.1971: 
- 27% della retribuzione mensile per ogni anno di anzianità, per lavoratori aventi anzianità fino a 5 anni; 
- 31% della retribuzione mensile per ogni anno di anzianità, per lavoratori aventi anzianità fino a 10 anni; 
- 38,50% della retribuzione mensile per ogni anno di anzianità, per lavoratori aventi anzianità fino a 15 anni; 
- 46,50% della retribuzione mensile per ogni anno di anzianità, per lavoratori aventi anzianità oltre 15 anni. 
L'anzianità maturata sino al 31.12.1950 e quella successiva al 31.3.1971 sarà computata agli effetti della maggiore indennità spettante per il periodo di servizio oggetto del presente punto b) nel senso che lo scaglione di giorni applicabile per l'anzianità compresa tra l'1 gennaio 1951 e fino al 31.3.1971 è quello corrispondente all'intera anzianità maturatasi dalla data di assunzione del lavoratore a quella di cessazione.
c) Per l'anzianità successiva al 31.3.1971: 
- 50% della retribuzione mensile per l'anzianità di servizio dall'1.4.1971 al 31.3.1972; 
- 75% della retribuzione mensile per l'anzianità di servizio dall'1.4.1972 al 31.3.1973; 
- 83,34% della retribuzione mensile per l'anzianità di servizio dall'1.4.1973 al 31.3.1974; 
- una intera retribuzione mensile per ogni anno di anzianità successiva al 31.3.1974. 
Le frazioni di anno (compreso il primo anno) si computano in dodicesimi. Le frazioni di mese superiori ai 15 giorni si computano come mese intero, mentre si trascurano le frazioni fino a 15 giorni. 
La liquidazione dell'indennità verrà fatta sulla base della retribuzione globale in corso al momento della risoluzione del rapporto, maggiorata dei ratei di 13a e 14a mensilità. 
Agli effetti del presente articolo sono compresi nella retribuzione, oltre le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili, anche tutti gli altri elementi costitutivi della retribuzione aventi carattere continuativo e che siano di ammontare determinato. 
Se il lavoratore è remunerato in tutto o in parte con provvigioni, premi di produzione o partecipazione agli utili, questi saranno commisurati sulla media dell'ultimo triennio o, se il lavoratore non abbia compiuto tre anni di servizio, sulla media del periodo da lui passato in servizio. 
Le provvigioni saranno computate sugli affari andati a buon fine, conclusi prima della risoluzione del rapporto, anche se debbano avere esecuzione posteriormente. 
I premi di produzione si intendono riferiti alla produzione già effettuata e le partecipazioni agli utili a quelle degli esercizi già chiusi al momento della risoluzione del rapporto. 
Salvo quanto diversamente previsto dal presente contratto e salvo i casi di contraria pattuizione per l'aspettativa eventualmente richiesta dal lavoratore (con esclusione di quella prevista della legge 26.8.1950, n.860 e relativo regolamento) le sospensioni di lavoro, dovute a qualsiasi causa, non interrompono l'anzianità. 
È facoltà dell'azienda, salvo espresso patto contrario, di dedurre dall'indennità di licenziamento quanto il lavoratore percepisca in conseguenza del licenziamento per eventuali atti di previdenza (cassa pensioni, previdenza, assicurazioni varie) compiuti dall'azienda; nessuna detrazione è invece ammessa per il trattamento di previdenza previsto dall'articolo 37 del presente contratto e per il trattamento di previdenza di cui al contratto collettivo 5 agosto 1937 (Fondo previdenza industria), nonché il trattamento assicurativo di cui all'art.24. 
2) Per i lavoratori in servizio al 26.7.1979 l'indennità di anzianità sarà costituita da quanto di loro competenza a seguito dell'applicazione delle norme previste nel presente articolo ed integrata della somma di Lire 200.000. Detta somma sarà anticipata:
nella misura di L. 80.000 in coincidenza con la retribuzione di settembre 1979; 
nella misura di L. 60.000 con il pagamento della retribuzione di ottobre 1979; 
nella misura di L. 60.000 con il pagamento della retribuzione di novembre 1979. 
Per i rapporti di lavoro instaurati successivamente all'1.10.1978 e fino al 25.7.1979 la somma di L. 200.000 e le conseguenti anticipazioni saranno erogate e proporzionalmente ridotte nella misura di 1/10 per ogni mese di anzianità maturata presso l'impresa alla data del 26.7.1979. 

CCNL Assologistica 

Relativamente alle misure del trattamento di fine rapporto si applicano, fino al 31 dicembre 1989, le normative previste dai singoli contratti di settore e riportate in allegato. 

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