Quando il ricorrente può produrre nuovi documenti nel rito del lavoro?
Cass. 02/02/2026, n. 2135
Nel rito del lavoro, la produzione documentale è ammessa in fase di prima udienza di discussione solo se rilevante per replicare alle difese altrui. La richiesta tardiva di produzione documentale non può vanificare la perentorietà dei termini processuali per la produzione dei documenti, prevista a prescindere dalle eventuali contestazioni delle controparti
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