La conversione del permesso studii in peesso pee lavoro è ammissibile anche dopo la scadenza?
T.A.R. Lombardia Milano, Sez. III, Sentenza, 20/01/2026, n. 276
La conversione del permesso di soggiorno da motivi di studio a motivi di lavoro, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 1 settembre 1998, n. 286, non è soggetta a decadenza o sanzioni automatiche per il solo fatto della scadenza del permesso per studio. È prevalente l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale, in presenza della concreta volontà del cittadino straniero di soggiornare legalmente per svolgere attività lavorativa regolare, la scadenza del permesso per studio non pregiudica la possibilità di ottenere il permesso per lavoro.
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