Quando spetta l'indennità supplementare al trattamento di fine rapporto per i dirigenti prevista dall'accordo interconfederale del 27 aprile 1995
Cass. 22-12-2020, n. 29321
Reputa il Collegio si debba dare continuità alla giurisprudenza della Corte, secondo cui l'indennità supplementare al trattamento di fine rapporto prevista per i dirigenti di azienda dall'accordo interconfederale del 27 aprile 1995 deve essere riconosciuta al dipendente nel caso in cui il licenziamento sia obiettivamente causato da ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione o crisi aziendale, non essendo necessario che ad esso consegua una effettiva cesura del rapporto di lavoro e che il dipendente versi, pertanto, in stato di disoccupazione (Cass. 30 settembre 2019, n. 24355, con cui è stata cassata la pronuncia di merito che aveva negato l'emolumento in presenza di un licenziamento intimato da Alitalia Servizi s.p.a., posta in amministrazione straordinaria, seguito da riassunzione ad opera del cessionario, quale speciale modalità di trasferimento del lavoratore D.L. n. 347 del 2003, ex art. 5, comma 2 ter; in senso conforme, più di recente: Cass. 12 febbraio 2020, n. 3442, non massimata).
Nessun commento:
Posta un commento