martedì 4 giugno 2024

 L'elenco delle attività stagionali previsto dal Dpr 1525 del 1963 è tassativo?


Cass. 22/05/2024, n. 14236

L'elenco delle attività stagionali di cui al D.P.R. n. 1525 del 1963 è da considerarsi tassativo e non suscettibile di interpretazione analogica, vincolo, questo, che si riflette anche sulla contrattazione collettiva di cui all'art. 5, comma 4-ter, D.Lgs. n. 368 del 2001, la quale deve, a propria volta, elencare in modo specifico le attività caratterizzate da stagionalità. Ne consegue che la naturale ciclicità temporale dell'attività agricola non rende automaticamente il rapporto agricolo peculiare né giustifica la possibilità di proroghe e/o rinnovi oltre il termine del triennio, dal momento che neppure la ciclicità dell'attività agricola consente eccezioni alla disciplina dei contratti a termine, dovendosi invece ritenere che i lavori adibiti stabilmente a mansioni che rispondono ad esigenze permanenti dell'attività stagionale debbano essere dipendenti a tempo indeterminato

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