Quando spettano i benefici per le vittime del dovere?
Cass. 21/05/2026, n. 15494
In tema di benefici in favore delle vittime del dovere (art. 1, comma 564, L. n. 266/2005; D.P.R. n. 243/2006), il riconoscimento dello status richiede un quid pluris rispetto alla mera dipendenz da causa di servizio: è necessario che l'infermità sia riconducibile a particolari condizioni ambientali od operative, caratterizzate da circostanze straordinarie comportanti un rischio superiore a quello ordinario inerente ai compiti d'istituto, dovendosi escludere ogni automatismo fondato sulla sola insalubrità dell'ambiente di lavoro o sulla violazione dell'art. 2087 c.c.
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