Quando è esonerato dal dare il preavviso in caso di dimissioni il lavoratore padre?
Cass. 26/05/2026, n. 16324
In tema di tutela della genitorialità, l'esonero dall'obbligo di preavviso in caso di dimissioni volontarie, previsto dall'art. 55, comma 1, D.Lgs. n. 151/2001 (nel testo introdotto dal D.Lgs. n. 80/2015) per la lavoratrice madre e per il lavoratore che si dimettano nel periodo in cui opera il divieto di licenziamento di cui all'art. 54 del D.Lgs. n. 151/2001, spetta al padre solo qualora egli abbia fruito del congedo di paternità ex art. 28 del D.Lgs. n. 151/2001; ne resta pertanto escluso il padre lavoratore che abbia fruito del solo congedo obbligatorio di paternità previsto dall'art. 4, comma 24, lett. a), L. n. 92/2012, non essendo configurabile una generalizzata estensione dell'esonero al mero dato soggettivo della paternità.
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