lunedì 18 maggio 2026

 Quando si agisce per far valere l'effettiva titolarità del rapporto negli appalti vi è litisconsorzio nevessario?


Cass. 08/05/2026, n. 13252


In tema di recupero contributivo da parte dell'INPS, ove l'Istituto agisca non per  far valere la responsabilità solidale del committente ai sensi dell'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003, ma per ottenere l'accertamento della effettiva titolarità del rapporto di lavoro in capo all'utilizzatore, per illiceità dell'interposizione di manodopera e conseguente qualificazione di quest'ultimo quale datore di lavoro, non sussiste litisconsorzio  necessario con le società formalmente appaltatrici/datori di lavoro apparenti; è pertanto  inammissibile, ai sensi dell'art. 366, n. 4, c.p.c., il motivo di ricorso che non si confronti con tale autonoma ratio  decidendi e continui a presupporre l'operatività dell'art. 29 citat

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