Quando opeta l'irripetibilità dell'indebito previdenziale?
Corte d'Appello Napoli, Sez. lavoro, Sentenza, 19/01/2026, n. 84
La disciplina di cui all’art. 52, comma 2, L. n. 88/1989, come interpretata autenticamente dall’art. 13, L. n. 412/1991, che prevede l’irripetibilità delle somme indebitamente corrisposte sulla base di un provvedimento pensionistico definitivo viziato da errore imputabile all’ente, non si applica ai trattamenti liquidati espressamente, o comunque sostanzialmente, in via provvisoria, per i quali resta operante la regola generale della ripetibilità dell’indebito ex art. 2033 c.c.
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