La contrattazione può escludere delle voci retrivutive dal tfr?
Cass. 30/03/2026, n. 7584
In tema di trattamento di fine rapporto, il principio legale di onnicomprensività di cui all'art. 2120, comma 2, c.c. può essere derogato dai contratti collettivi, anche aziendali, sia mediante l'esclusione di specifiche voci retributive, sia attraverso la previsione di un'autonoma nozione di retribuzione utile; tuttavia, la deroga anche se in peius per il lavoratore deve risultare in modo chiaro ed univoco dal testo contrattuale, sicché la clausola aziendale che si limiti a stabilire che un emolumento "non è valido a nessun effetto retributivo" non può essere automaticamente intesa come idonea, di per sé sola e in assenza di un'esegesi complessiva e coordinata delle fonti di diverso livello, a escludere detta voce dalla base di calcolo del TFR
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