giovedì 30 aprile 2026

 Nel licenziamento collettivo è possibile limitare gli esuberi presso una sola unità produttiva?


Cass. 27/04/2026, n. 11380

In tema di licenziamento collettivo, la regola legale di cui all'art. 5, comma 1, L. n. 223/1991 impone che l'individuazione dei lavoratori da licenziare avvenga avuto riguardo al  complesso aziendale; la limitazione della platea ai soli addetti ad una determinata   unità produttiva, settore o sede è legittima solo se il datore, nella comunicazione  di cui all'art. 4, comma 3, L. n. 223/1991, indichi in modo specifico:le ragioni che giustificano la restrizione dell'ambito di scelta;le ragioni per cui non è possibile ovviare ai licenziamenti mediante trasferimenti  ad altre unità produttive;le ragioni per le quali i lavoratori interessati non possono  essere comparati con gli altri dipendenti dell'azienda (ad esempio per non fungibilità   delle mansioni).

      

      

         

      

   

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