La sospensione cautelare per un procedimento penale nel pubblico impiego cosa determina in caso di assoluzione?
Cass. 18/03/2026, n. 6420
La sospensione cautelare disposta nei confronti del dipendente pubblico sottoposto a procedimento penale è misura provvisoria e rivedibile, la cui giustificazione va verificata ex post alla luce dell'esito del procedimento disciplinare: il diritto alle differenze retributive tra assegno alimentare e retribuzione piena, ai sensi dell'art. 5, comma 8, CCNL 11.4.2008, sorge solo quando il procedimento disciplinare si chiuda senza sanzione espulsiva (o con sanzione meno grave, ovvero non si concluda per cause che impediscano l'accertamento disciplinare), mentre, ove esso sfoci in un legittimo licenziamento disciplinare, gli effetti della sanzione retroagiscono al momento della sospensione, escludendo la restitutio in integrum.
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