Quando è possobile procedere al licenziamento per impossibilità sopravvenuta dovuta ad infermità?
Cass. 03/03/2026, n. 4722
In caso di licenziamento per sopravvenuta impossibilità della prestazione lavorativa a causa di infermità permanente del lavoratore, il datore di lavoro ha l'onere di provare non solo l'inidoneità fisica del lavoratore, ma anche l'impossibilità di adibirlo a mansioni equivalenti o inferiori nell'ambito dell'intera struttura aziendale, comprese le possibili soluzioni organizzative utili a salvaguardare il posto di lavoro principi di buona fede e ragionevolezza.
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