Che efficacia ha la transazione stipulata tra assicurazione del datore di lavoro e lavoratore infortunato?
Cassazione civile sez. lav., 29/12/2025, n. 34619
La transazione - come riportata testualmente dal ricorrente (v. ricorso per cassazione, p. 7) - è stata stipulata tra l'infortunato e la compagnia assicuratrice della società datrice di lavoro. Come tale, l'atto è valido ed efficace, non soggiacendo nei confronti di UNIPOL al regime impugnatorio, che l'art. 2113 c.c. prevede limitatamente al rapporto fra il dipendente ed il suo datore di lavoro.
Nella transazione vi è pure rinunzia del lavoratore in favore di terzi, ossia dell'assicurato (la società datrice di lavoro) e delle persone delle quali l'assicurato sarebbe chiamato a rispondere (nel caso di specie il Ma.Al.). A tal riguardo si rientra nello schema negoziale del contratto a favore di terzo (art. 1411 c.c.), che conferisce un beneficio al terzo, da quest'ultimo pertanto invocabile.
Orbene, tale rinunzia in favore della datrice di lavoro è certamente impugnabile dal dipendente ai sensi dell'art. 2113 c.c. Non altrettanto può dirsi per quella nei confronti dell'ulteriore terzo (il Ma.Al.), in quanto non legato all'infortunato da alcun rapporto contrattuale e comunque non titolare della qualità di "datore di lavoro" dell'infortunato, il quale pertanto non può avvalersi del regime impugnatorio previsto dall'art. 2113 c.c.
Quanto all'interpretazione dell'oggetto della transazione - se cioè questa riguardi anche "diritti futuri" - trattasi di questione di merito, riservata al giudice di merito, né la decisione dei Giudici d'appello viene censurata sotto il profilo della violazione di criteri di ermeneutica contrattuale. In ogni caso, una volta esclusa sia l'applicabilità del regime impugnatorio dell'art. 2113 c.c. nei confronti del Ma.Al., sia, analogamente, la nullità delle rinunzie a diritti futuri (sanzione che trova applicazione unicamente al rapporto fra il dipendente ed il suo datore di lavoro), ogni altra censura resta assorbita.
Infine è inammissibile la doglianza incentrata sull'art. 1304 c.c., norma che riguarda le obbligazioni solidali, sia perché l'atto transattivo non è stato stipulato con un condebitore solidale (la datrice di lavoro), bensì con il suo assicuratore UNIPOL, sia perché la questione della forma necessaria con cui il Ma.Al. avrebbe dovuto dichiarare di voler profittare di quella transazione è del tutto nuova, non essendovene traccia nella sentenza impugnata, né il ricorrente ha assolto l'onere di specificare se, dove, come e quando abbia sollevato tale questione
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