mercoledì 28 ottobre 2026

 

La Naspi spetta anche im caso di trasferimento?


Tribunale Torino sez. lav., 17/07/2026, n. 3773

In tema di NASpI, il riconoscimento della prestazione in favore del lavoratore dimissionario presuppone che le dimissioni siano state rassegnate per giusta causa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.lgs. 22/2015, e che la stessa sia riconducibile a circostanze imputabili al datore di lavoro, integranti un grave inadempimento ovvero una condotta datoriale idonea a rendere intollerabile la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro. Ne consegue che la sola notevole distanza derivante dal trasferimento della sede di lavoro non è, di per sé, sufficiente a configurare la giusta causa delle dimissioni e, conseguentemente, lo stato di disoccupazione involontaria richiesto per il riconoscimento della prestazione NASpI

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