martedì 20 ottobre 2026

 Quando l'assunzione con contratyo a chiamaya determina la decadenza dalla naspi?

Cassazione civile sez. lav., 17/03/2026, n. 6141


Ai fini della decadenza dalla nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI), prevista dall'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 22 del 2015, in caso di instaurazione di un rapporto di lavoro intermittente senza obbligo di chiamata (caratterizzato dalla discontinuità della prestazione), assumono rilievo le effettive giornate di lavoro prestate, restando irrilevante il nuovo rapporto di lavoro subordinato se questo ha avuto esecuzione per un numero di giornate che, cumulate, non superano sei mesi. (Nella specie, la S.C. ha confermando la sentenza di appello con la quale - a fronte della conclusione di plurimi contratti di lavoro intermittente di durata formale che, cumulata complessivamente, aveva determinato il superamento dei sei mesi - era stata esclusa la decadenza dalla NASpI in base al computo dei soli giorni effettivi di lavoro).

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