Come maturano rol e ferie durante i contratti di solidarietà?
Tribunale Palermo sez. lav., 15/10/2021, n. 3841
Il contratto di solidarietà è un accordo tra azienda e rappresentanze sindacali che permette di evitare licenziamenti, distribuendo il risparmio di ore lavorate sulla totalità della forza -lavoro, realizzando il principio "lavorare meno per lavorare tutti". Durante il periodo di solidarietà le ferie maturano in proporzione all'effettivo orario di lavoro svolto dai dipendenti. Il criterio di maturazione, tuttavia, varia in funzione della tipologia di riduzione d'orario adottata: se la riduzione è stabilita su base giornaliera, il lavoratore matura i ratei di ferie, ex festività e Rol in misura normale e la retribuzione percepita durante la fruizione delle ferie, maturate e godute in costanza di Cds, viene posta a carico del datore di lavoro in proporzione alle ore lavorabili e a carico dell'ente di previdenza per la parte relativa alla retribuzione persa nei limiti della quota percentuale di intervento; se la riduzione dell'orario viene effettuata su base settimanale, i ratei maturano soltanto nei mesi caratterizzati da almeno 15 giorni di attività lavorativa ad orario pieno; se la riduzione dell'orario viene effettuata su base mensile, i ratei maturano soltanto nei mesi caratterizzati da almeno due settimane di attività lavorativa ad orario pieno. Quindi durante i contratti di solidarietà le ferie rimangono a carico dell'integrazione salariale, secondo la percentuale prevista, ma così non è in caso di fruizione delle ferie in un momento successivo alla vigenza dei contratti di solidarietà: in questo caso le ferie, poiché non sono integrabili, rimangono a totale carico del datore di lavoro che le ha corrisposte.
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