Quando occorre presentare il ricorso giudiziario contro l'Inps in materia pensionistica?
Cassazione civile sez. lav., 07/10/2026, (ud. 16/09/2026- dep. 07/10/2026) - n. 26366
Questione controversa è il dies a quo della decadenza di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 639/1970, in forza del quale "Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione. Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma".
3.2 Premesso che, quanto alla "distribuzione dell'onere probatorio relativamente alla decorrenza del termine di decadenza, si osserva che è onere della parte che vuole agire in giudizio dare la prova della tempestività della sua azione ove, come nel caso in esame, il suo diritto sia assoggettato ad un termine di decadenza superato il quale l'azione non sia più proponibile" (ex multis Cass. n. 9380/2014), il ricorrente ha agito in giudizio allegando di aver presentato domanda amministrativa in data 17 aprile 2013 e precisando che era stato presentato ricorso amministrativo: di quest'ultimo non ha specificato la data (pag. 12 del ricorso di legittimità), affermando che il patronato non aveva inviato la documentazione relativa al procedimento.
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