Come si determina la retribuzione feriale?
Corte appello Brescia sez. lav., 18/06/2026, n. 86
La retribuzione dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie, deve ricomprendere tutti gli emolumenti che in modo stabile e non meramente occasionale, presentano un collegamento funzionale con l’esecuzione delle mansioni e con il suo status professionale (luogo, orario, turni, disagi). Tali indennità, non essendo rapportate a specifiche spese sostenute dal dipendente, non hanno natura risarcitoria ma assumono funzione retributiva, remunerando il disagio connesso al luogo e alle modalità della prestazione. L’esclusione di tali emolumenti, specie in presenza di livelli retributivi contenuti, produce infatti un effetto dissuasivo nell’esercizio del diritto alle ferie, scoraggiando il pieno godimento del riposo. In conformità alle disposizioni unionali, come interpretate dalla Corte di Giustizia, e dalla giurisprudenza di legittimità, eventuali clausole dei contratti collettivi di settore non possono legittimamente derogare in peius, non assumendo rilievo, in senso contrario, il fatto che il lavoratore abbia comunque goduto delle ferie o che il datore invochi errori protratti nel tempo nell’erogazione di talune voci retributive.
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