Quando ricorre lo stato di bisogno ai fini del reato ex art. 603 bis cp?
Cassazione penale sez. III, 9/07/2026, n. 31546
In tema di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, lo stato di bisogno di cui all'art. 603-bis c.p. ricorre quando il lavoratore versi in una grave difficoltà, anche solo temporanea, idonea a comprimere in concreto la sua libertà di autodeterminazione, e non richiede una condizione di indigenza estrema. La regolarità formale del rapporto di lavoro, la disponibilità di un alloggio o di beni di modesto valore, così come la mera astratta possibilità di accesso ad ammortizzatori sociali (quali la NASpI), non sono, di per sé soli, elementi idonei ad escludere lo stato di bisogno, ove permangano condizioni economiche e familiari tali da costringere il lavoratore ad accettare trattamenti gravemente deteriori.
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