martedì 10 settembre 2024

Che modifiche ha introdotto il DL 19 del 2024 all'art. 1  comma 1175 della legge 2006 n. 296 in tema di concessione dei benefici?


L'art.  29 del DL 19 del 2024 ha previsto le seguenti modifiche introducendo anche il comma 1175 bis:

 1175.    A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefìci normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, all'assenza di violazioni nelle predette materie, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. 


1175-bis.    Resta fermo il diritto ai benefici di cui al comma 1175 in caso di successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi ed assicurativi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, nonché delle violazioni accertate di cui al medesimo comma 1175, entro i termini indicati dagli organi di vigilanza sulla base delle specifiche disposizioni di legge. In relazione alle violazioni amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione, il recupero dei benefici erogati non può essere superiore al doppio dell'importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione. 

lunedì 9 settembre 2024

 Entro quali limiti può estendersi  il diritto di critica da parte del sindacalista?


Cass. 05/09/2024, n. 23850

Il lavoratore che svolge anche funzioni sindacali ha diritto di esercitare il diritto di critica nei confronti del datore di lavoro, anche in modalità più aspre rispetto a quelle consentite agli altri dipendenti, purché tale critica rispetti i limiti della correttezza formale e non sia lesiva dell'onore e della reputazione del datore di lavoro o dei suoi dirigenti. Questo diritto di critica, riconosciuto agli artt. 21 e 39 Cost. e correlato alla tutela di interessi collettivi, non può essere limitato da vincoli di subordinazione.

venerdì 9 agosto 2024

 Il datore di lavoro deve organizzare un sistema organizzativo che consenta la cessione del quinto?


Cass. 07/08/2024, n. 22362


È onere del datore di lavoro disporre di un'adeguata struttura organizzativa, amministrativa e contabile che possa gestire anche le operazioni collegate alla cessione del quinto, in linea con quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2086 c.c., aggiunto dall'art. 375 del D.Lgs. n. 14 del 2019.

giovedì 8 agosto 2024

 L'isolamento del lavoratore può determinare il risarcimento del danno non  patrimoniale?


Cass. 06/08/2024, n. 22161


Nel contesto del pubblico impiego, l'assegnazione a mansioni forzatamente inattive e situazioni di isolamento lavorativo costituisce una violazione dell'art. 2087 cod. civ., indipendentemente dalla presenza di un intento persecutorio o dall'impatto sulla retribuzione. Tale condotta datoriale può determinare un pregiudizio risarcibile sulla vita professionale e personale del dipendente.

mercoledì 7 agosto 2024

 Da quando decorre il termine per la noyifica della contestazione del verbale ispettivo ?


Cass. 05/08/2024, n. 22013


Il termine di novanta giorni per la notifica della contestazione previsto dall'art. 14, comma 2, della L. n. 689 del 1981 decorre non dalla data della violazione, ma dalla data di completamento dell'attività ispettiva intesa a verificare la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi dell'infrazione. La valutazione della congruità del tempo utilizzato per tale attività è di competenza del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità se correttamente motivata.

martedì 6 agosto 2024

 Entro quali limiti possono utilizzarsi i servizi  di agenzie investigative con il lavoratore in malattia?

Cass. 02/08/2024, n. 21766

Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce, ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 5 nonché 3 e 4 L. n. 300/1970, censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto legittimi gli accertamenti investigativi disposti dalla società datrice di lavoro, accertamenti che assume sostanzialmente intesi alla verifica della idoneità al lavoro del dipendente e del suo stato di malattia, e pertanto espletati in violazione dei limiti posti dal legislatore in materia ed in particolare in violazione del combinato disposto degli artt. 3 e 5 L. 300/1970 che riserva solo agli Istituti Specializzati di diritto pubblico il controllo sulla idoneità fisica del lavoratore a rendere la prestazione lavorativa;

il primo motivo di ricorso è infondato;

3.1. non sussiste la denunziata violazione dei limiti entro i quali è consentito al datore di lavoro lo svolgimento di accertamenti investigativi; come correttamente evidenziato dalla Corte di merito, gli accertamenti disposti dalla società erano legittimi in quanto non avevano finalità di tipo sanitario ma miravano a verificare se le plurime specifiche condotte extralavorative, poi contestate, fossero o meno compatibili con la malattia addotta dal lavoratore per giustificare l'assenza dal lavoro e dunque l'idoneità della predetta malattia a determinare uno stato di incapacità lavorativa; premesso che non è validamente contrastata l'affermazione relativa alla finalità degli accertamento investigativi in oggetto, la sentenza impugnata è in diritto corretta in quanto conforme alla giurisprudenza di questa Corte che ha costantemente affermato la legittimità del controlli affidati ad agenzie investigative, anche al di fuori di locali aziendali, ove non aventi ad oggetto l'espletamento dell'attività lavorativa, e che le disposizioni dell'art. 5 st. lav., che vietano al datore di lavoro di svolgere accertamenti sulle infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente e lo autorizzano a effettuare il controllo delle assenze per infermità solo attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, non precludono al datore medesimo di procedere, al di fuori delle verifiche di tipo sanitario, ad accertamenti di circostanze di fatto atte a dimostrare l'insussistenza della malattia o la non idoneità di quest'ultima a determinare uno stato d'incapacità lavorativa rilevante e, quindi, a giustificare l'assenza (Cass. n. 11697/2020, Cass. n. 15094/2018, Cass. n. 25162/2014, Cass. n. 6236/2001);


lunedì 5 agosto 2024

 Come effettuare l'interpretazione delle clausole contrattuali?


Cass. 30/07/2024, n. 21207

Nell'interpretazione delle clausole contrattuali, è lecito applicare sia il criterio di interpretazione letterale sia quello di interpretazione complessiva delle clausole, purché tale approccio risulti coerente con le regole ermeneutiche. In particolare, una clausola che preveda una remunerazione per ogni regolarizzazione effettuata, indipendentemente dall'effettiva esazione, deve essere interpretata valorizzando il significato letterale della previsione senza collegare il diritto alla remunerazione all'avvenuto incasso.