martedì 6 agosto 2024

 Entro quali limiti possono utilizzarsi i servizi  di agenzie investigative con il lavoratore in malattia?

Cass. 02/08/2024, n. 21766

Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce, ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 5 nonché 3 e 4 L. n. 300/1970, censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto legittimi gli accertamenti investigativi disposti dalla società datrice di lavoro, accertamenti che assume sostanzialmente intesi alla verifica della idoneità al lavoro del dipendente e del suo stato di malattia, e pertanto espletati in violazione dei limiti posti dal legislatore in materia ed in particolare in violazione del combinato disposto degli artt. 3 e 5 L. 300/1970 che riserva solo agli Istituti Specializzati di diritto pubblico il controllo sulla idoneità fisica del lavoratore a rendere la prestazione lavorativa;

il primo motivo di ricorso è infondato;

3.1. non sussiste la denunziata violazione dei limiti entro i quali è consentito al datore di lavoro lo svolgimento di accertamenti investigativi; come correttamente evidenziato dalla Corte di merito, gli accertamenti disposti dalla società erano legittimi in quanto non avevano finalità di tipo sanitario ma miravano a verificare se le plurime specifiche condotte extralavorative, poi contestate, fossero o meno compatibili con la malattia addotta dal lavoratore per giustificare l'assenza dal lavoro e dunque l'idoneità della predetta malattia a determinare uno stato di incapacità lavorativa; premesso che non è validamente contrastata l'affermazione relativa alla finalità degli accertamento investigativi in oggetto, la sentenza impugnata è in diritto corretta in quanto conforme alla giurisprudenza di questa Corte che ha costantemente affermato la legittimità del controlli affidati ad agenzie investigative, anche al di fuori di locali aziendali, ove non aventi ad oggetto l'espletamento dell'attività lavorativa, e che le disposizioni dell'art. 5 st. lav., che vietano al datore di lavoro di svolgere accertamenti sulle infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente e lo autorizzano a effettuare il controllo delle assenze per infermità solo attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, non precludono al datore medesimo di procedere, al di fuori delle verifiche di tipo sanitario, ad accertamenti di circostanze di fatto atte a dimostrare l'insussistenza della malattia o la non idoneità di quest'ultima a determinare uno stato d'incapacità lavorativa rilevante e, quindi, a giustificare l'assenza (Cass. n. 11697/2020, Cass. n. 15094/2018, Cass. n. 25162/2014, Cass. n. 6236/2001);


Nessun commento:

Posta un commento