La dichiarazione d'illegittimità del licenziamento con reintegra determina il diritto dell'Inps alla ripetizione delle somme versate a titolo di disoccupazione?
Cass. 23/09/2024, n. 25399
La dichiarazione d'illegittimità di un licenziamento con ordine di reintegrazione del lavoratore determina la cessazione dello stato di disoccupazione, poiché la continuità del rapporto di lavoro è ripristinata con efficacia retroattiva, rendendo ripetibili le somme percepite a titolo di indennità di mobilità o disoccupazione dall'INPS
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