mercoledì 6 aprile 2016

Quanti apprendisti possono essere assunti?

In base ai commi 7 e 8 dell’art. 42 del Dlgs 81 del 2015:

“Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro. Tale rapporto non può superare il 100 per cento per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità. E' in ogni caso esclusa la possibilità di utilizzare apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle imprese artigiane per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 1985 n. 443[1].
8.  Ferma restando la possibilità per i contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, di individuare limiti diversi da quelli previsti dal presente comma, esclusivamente per i datori di lavoro che occupano almeno cinquanta dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20 per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro, restando esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, dimissioni o licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, è in ogni caso consentita l'assunzione di un apprendista con contratto professionalizzante. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma sono considerati ordinari lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto”.




[1] 4. Limiti dimensionali.
L'impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d'opera di personale dipendente diretto personalmente dall'imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti:
a) per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
b) per l'impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata: un massimo di 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 12 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
c) per l'impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura: un massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti. I settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali e dell'abbigliamento su misura saranno individuati con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le regioni ed il Consiglio nazionale dell'artigianato ;
d) per l'impresa di trasporto: un massimo di 8 dipendenti;
e) per le imprese di costruzioni edili: un massimo di 10 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 14 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.
Ai fini del calcolo dei limiti di cui al precedente comma:
1) non sono computati per un periodo di due anni gli apprendisti passati in qualifica ai sensi della l. 1955 n. 25, e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana;
2) non sono computati i lavoratori a domicilio di cui alla legge 1973 n. 877, sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana;
3) sono computati i familiari dell'imprenditore, ancorché partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, che svolgano la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell'ambito dell'impresa artigiana;
4) sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana;
5) non sono computati i portatori di handicaps, fisici, psichici o sensoriali;
6) sono computati i dipendenti qualunque sia la mansione svolta.


martedì 5 aprile 2016

Quando non è dovuto il contributo previsto dall’art. 2 comma 31 della legge 92 del 2012?

In forza dell’art. 2 comma 34 L. 92 del 2012 come modificata dall’art. 2 quater comma 1 DL 201 del 2015 convertito in legge 21 del 2016:

“per il periodo 2013-2016, il contributo di cui al comma 31 non è dovuto nei seguenti casi:

a) licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
b) interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere”.


lunedì 4 aprile 2016

Posso recedere al termine del periodo di apprendistato?


Secondo il comma 4 dell’art. 42 del Dlgs 81 del 2015 che detta le regole generali per i tutti i tipi di apprendistato “4.  Al termine del periodo di apprendistato le parti possono recedere dal contratto, ai sensi dell’art. 2118 cc, con preavviso decorrente dal medesimo termine. Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato. Se nessuna delle parti recede il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato”.

venerdì 1 aprile 2016

Come è sanzionata la mancata corresponsione degli assegni familiari da parte del datore di lavoro?


In base al comma 2 dell’art. 82 DPR  1955 n. 797 “il datore di lavoro che non provvede, se tenutovi, alla corresponsione degli assegni è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 5.000 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero a un periodo superiore a sei mesi la sanzione va da 1.500 a 9.000 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero a un periodo superiore a dodici mesi la sanzione va da 3.000 a 15.000 euro”

giovedì 31 marzo 2016

Come è sanzionato il divieto di adibire al lavoro notturno le donne in stato di gravidanza?

In base all’art. 18-bis del Dlgs 66  del 2003 “la violazione del divieto di adibire le donne al lavoro, dalle 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino, è punita con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 516 euro a 2.582 euro.


mercoledì 30 marzo 2016

Quando il libro unico del lavoro sarà tenuto presso il Ministero Del Lavoro?

In forza dell’art. 15 del Dlgs 151 del 2015 “a decorrere dal 1° gennaio 2017, il libro unico del lavoro è tenuto, in modalità telematica, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali”.

Il secondo comma stabilisce che “con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono stabilite le modalità tecniche e organizzative per l'interoperabilità, la tenuta, l'aggiornamento e la conservazione dei dati contenuti nel libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 del DL 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 2008 n. 133.


martedì 29 marzo 2016

Come disciplina la malattia e l’infortunio il ccnl aziende termali?

Art. 44 – Malattia e infortunio non sul lavoro
I L’assenza per malattia e per infortunio non sul lavoro deve essere comunicata tempestivamente rispetto all’inizio dell’orario di lavoro; a tale comunicazione farà seguito, entro 3 giorni, l’invio del certificato medico, che è prescritto anche per assenza di durata inferiore ai 3 giorni. In mancanza di ciascuno dei predetti adempimenti, sia in caso di inizio che di prosecuzione dell’assenza, salvo il caso di giustificato impedimento, l’assenza sarà considerata ingiustificata.

II Fermo restando quanto disposto dall’art. 5 della Legge n. 300/1970 nonché quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia, l’Azienda ha facoltà di far controllare la malattia del lavoratore non appena ne abbia avuto comunicazione.

III. Il lavoratore assente per malattia è tenuto, fin dal primo giorno di assenza dal lavoro, a trovarsi nel domicilio noto al datore di lavoro, disponibile per il suddetto controllo dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle ore 17.00 alle 19.00 di ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, ovvero nelle diverse fasce orarie che dovessero essere stabilite dalla legge.

IV. Il lavoratore che - per visite, prestazioni, accertamenti specialistici o altro giustificato motivo - non possa osservare tali fasce orarie dovrà preventivamente comunicarlo all’Azienda e comprovarlo.

V. Il lavoratore che, durante le fasce orarie come sopra definite, non sia reperito nel domicilio noto al datore di lavoro, decade dal diritto al trattamento economico contrattuale di malattia per l’intero periodo sino a 10 giorni e nella misura della metà per l’ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo ed è passibile di sanzioni disciplinari.

VI. Quanto previsto dal comma precedente si applica anche nei confronti del lavoratore che non si presenti alle visite collegiali eventualmente previste da norme di legge.

1) Conservazione del posto.

I Il lavoratore non in prova che debba interrompere il servizio a causa di malattia od infortunio non sul lavoro avrà diritto alla conservazione del posto con riconoscimento dell’anzianità relativa a tutti gli effetti, per un periodo di 10 mesi.

II. Cesseranno per l’Azienda gli obblighi della conservazione del posto qualora il dipendente raggiunga, in complesso, nell’arco di un biennio, anche in caso di diverse malattie, il limite massimo di 10 mesi.

III. Eguale diritto spetterà al dipendente nel periodo di preavviso e fino alla scadenza del periodo stesso.

IV. Alla scadenza del termine sopra indicato l’Azienda, ove proceda al licenziamento, corrisponderà al lavoratore il trattamento di fine rapporto e l’indennità sostitutiva del preavviso.

V. Qualora la prosecuzione della malattia oltre il termine suddetto non consenta al lavoratore di riprendere servizio, il lavoratore stesso potrà risolvere il rapporto di lavoro con diritto al solo trattamento di fine rapporto. Ove ciò non avvenga e l’azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso salvo la decorrenza dell’anzianità agli effetti del preavviso.

VI. Per l’assistenza di malattia a favore del lavoratore o dei suoi familiari valgono le vigenti disposizioni di legge o contrattuali.

2) Trattamento economico.

I Il lavoratore ha diritto alla corresponsione dell’intera retribuzione fino a 6 mesi.

II. Agli effetti del trattamento economico, l’Azienda, su documentazione redatta su moduli INPS integrerà, l’indennità corrisposta dall’INPS in modo da raggiungere il 100% della retribuzione netta, nei limiti di cui al comma precedente

III. L’Azienda corrisponderà, altresì, anticipazioni sulle indennità spettanti al lavoratore da parte degli Istituti assicurativi o previdenziali fino alla realizzazione degli impegni di cui all’allegato al presente articolo.

IV. Fatte salve le condizioni di miglior favore, qualora la durata della malattia superi i dieci giorni verrà corrisposto ai lavoratori il 30% della retribuzione normale netta per i primi tre giorni di malattia (periodo di carenza).

V. Per il trattamento spettante al lavoratore in caso di t.b.c. valgono le specifiche norme di legge.

VI. È fatto divieto al lavoratore assente per malattia o infortunio non sul lavoro di svolgere attività lavorativa. La violazione di tale divieto costituisce grave inadempimento contrattuale.

NOTA A VERBALE

I La conservazione del posto per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato non potrà eccedere il 50% della durata dello stesso contratto, nel limite massimo di 4 mesi e comunque non potrà superare la scadenza del termine apposto al contratto medesimo.

II. Ai fini di tale computo le assenze per malattia o per infortunio non sul lavoro sono cumulabili nell’anno solare (1° gennaio - 31 dicembre).

III. Ai lavoratori di cui sopra la integrazione aziendale sarà effettuata tenendo conto di quanto l’INPS corrisponderà complessivamente per l’intera durata della malattia e comunque nell’ambito di quanto previsto dalle normative di legge in vigore.

ALLEGATO Anticipazioni da parte delle Aziende dell’indennità di malattia e infortunio a carico degli Enti competenti.
     
I L’Azienda, nel caso in cui il lavoratore cada ammalato o infortunato per un periodo superiore a 3 giorni, corrisponderà sotto forma di anticipo il 100% di quanto al lavoratore stesso spetta dagli Istituti competenti a titolo di indennità di malattia o di infortunio.

II. Tale disponibilità è comunque subordinata al verificarsi, inscindibilmente, di tutte le seguenti condizioni: – rilascio da parte di tutti i lavoratori operai di deleghe individuali, redatte per l’INPS sul modello annesso e per l’ INAIL secondo le modalità che saranno indicate dall’Istituto stesso, che autorizzino i citati Enti a corrispondere direttamente all’Azienda le somme spettanti ai suddetti lavoratori a titolo di indennità di malattia o di infortunio; – esenzione dall’assoggettamento a contributi previdenziali di quanto anticipato dall’Azienda per conto degli Istituti previdenziali; – impegno da parte degli Istituti previdenziali a versare all’Azienda l’ammontare delle indennità a loro carico per tutti i casi per i quali sia già intervenuta la chiusura della pratica.

III. Resta comunque inteso che, ove si verifichino le condizioni di cui sopra, l’inizio delle suddette anticipazioni è subordinato al perfezionamento formale degli accordi con gli Istituti previdenziali, nonché ai tempi tecnici occorrenti all’Azienda per il rifacimento dei programmi di elaborazione e agli Istituti previdenziali per l’attuazione della nuova procedura.

IV. Nel caso si dia corso all’anticipazione, l’Azienda si rivarrà nei confronti del lavoratore delle quote anticipate per conto degli istituti sopracitati, qualora le erogazioni da parte degli Istituti stessi vengano a mancare per qualsiasi motivo dovuto a inadempienza del lavoratore medesimo.
V. Per quanto riguarda il personale assunto con contratto di lavoro a termine (stagionale) l’Azienda si rivarrà, nei confronti dei lavoratori, delle quote anticipate per conto degli Istituti sopra citati sull’ammontare complessivo delle indennità di fine rapporto di lavoro ove la malattia non fosse riconosciuta dagli stessi Istituti.

Art. 45 – Aspettativa per riabilitazione. L’Azienda, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro e non oltre i termini del rapporto di lavoro, concederà un periodo di aspettativa non retribuita al lavoratore che ne faccia richiesta in quanto in condizioni di tossicodipendenza per documentata necessità di terapie riabilitative da effettuarsi presso strutture del Servizio Sanitario Nazionale o presso strutture specialistiche riconosciute dalle istituzioni o ancora presso sedi o comunità terapeutiche individuate dalla Legge 26 giugno 1990, n. 162.

Art. 46 – Infortunio sul lavoro

I. Ogni infortunio sul lavoro di natura anche leggera dovrà essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio capo diretto, il quale provvederà affinché sia espletata la stesura della denuncia di legge, se del caso.

II. Durante l’assenza dal servizio causata da infortunio sul lavoro il lavoratore non in prova avrà diritto alla conservazione del posto fino alla guarigione clinica comprovata con il rilascio del certificato medico definitivo da parte dell’Istituto assicuratore.

III. Il lavoratore infortunato avrà diritto all’intera retribuzione per la giornata nella quale è avvenuto l’infortunio. Inoltre l’Azienda, corrisponderà al lavoratore una integrazione di quanto il lavoratore percepisce in forza di disposizioni legislative e/o di altre norme in modo da raggiungere il 100% del trattamento economico complessivo netto che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato, fino alla cessazione della indennità di invalidità erogata dall’Istituto assicuratore.

IV. Circa le modalità di erogazione dei predetti trattamenti si fa riferimento a quanto previsto nell’allegato all’art. 44.

V. Resta peraltro convenuto che la conservazione del posto nonché il trattamento economico di cui sopra saranno esclusi per i lavoratori non ammessi a prestazioni da parte dell’Istituto assicuratore.

VI. Il trattamento economico verrà corrisposto in ogni caso con deduzione di quanto comunque percepito dal lavoratore da parte degli Istituti previdenziali e assistenziali oppure per atti di previdenza compiuti dall’Azienda.

VII. Il lavoratore che entro tre giorni dal rilascio del certificato di guarigione non si ripresenti al lavoro sarà considerato dimissionario.

VIII. Nel caso in cui il lavoratore infortunato non sia più in grado, a causa dei postumi invalidanti, di espletare le sue normali mansioni, l’Azienda esaminerà l’opportunità, tenuto anche conto della posizione e delle attitudini dell’interessato, di mantenerlo in servizio adibendolo a mansioni compatibili con le sue limitate capacità lavorative. In tal caso il lavoratore conserverà l’anzianità maturata con diritto alla liquidazione immediata, limitatamente alla sola differenza fra la precedente e la nuova retribuzione, per il periodo antecedente al passaggio di categoria.

IX. I lavoratori infortunati mantenuti in servizio ai sensi del comma precedente saranno compresi nel numero degli invalidi del lavoro da assumere a norma di legge.

CHIARIMENTO A VERBALE


La conservazione del posto per i lavoratori stagionali eventualmente infortunati sul lavoro è limitata al periodo di quattro mesi. Ai fini di tale computo le assenze per infortunio sul lavoro sono cumulabili nell’anno solare (1° gennaio - 31 dicembre).