Quanti apprendisti possono essere assunti?
In base ai commi 7 e 8 dell’art. 42 del Dlgs 81 del 2015:
“Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può
assumere, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di
somministrazione autorizzate, non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze
specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro.
Tale rapporto non può superare il 100 per cento per i datori di lavoro che
occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità. E' in ogni caso
esclusa la possibilità di utilizzare apprendisti con contratto di
somministrazione a tempo determinato. Il datore di lavoro che non abbia alle
proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne
abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non
superiore a tre. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle
imprese artigiane per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui
all'articolo 4 della legge 1985 n. 443[1].
8. Ferma restando la possibilità per i contratti collettivi
nazionali di lavoro, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale, di individuare limiti diversi da quelli
previsti dal presente comma, esclusivamente per i datori di lavoro che
occupano almeno cinquanta dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti con
contratto di apprendistato professionalizzante è subordinata alla prosecuzione,
a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro al termine del periodo di
apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il
20 per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro,
restando esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo
di prova, dimissioni o licenziamento per giusta causa. Qualora non sia
rispettata la predetta percentuale, è in ogni caso consentita l'assunzione di
un apprendista con contratto professionalizzante. Gli apprendisti assunti in
violazione dei limiti di cui al presente comma sono considerati ordinari
lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del
rapporto”.
[1] 4. Limiti
dimensionali.
L'impresa
artigiana può essere svolta anche con la prestazione d'opera di personale
dipendente diretto personalmente dall'imprenditore artigiano o dai soci, sempre
che non superi i seguenti limiti:
a)
per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di 18 dipendenti, compresi
gli apprendisti in numero non superiore a 9; il numero massimo dei dipendenti
può essere elevato fino a 22 a
condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
b)
per l'impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto
automatizzata: un massimo di 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero
non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 12 a condizione che le unità
aggiuntive siano apprendisti;
c)
per l'impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni
artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura: un massimo di 32
dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16; il numero
massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive
siano apprendisti. I settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali e
dell'abbigliamento su misura saranno individuati con decreto del Presidente
della Repubblica, sentite le regioni ed il Consiglio nazionale dell'artigianato ;
d)
per l'impresa di trasporto: un massimo di 8 dipendenti;
e)
per le imprese di costruzioni edili: un massimo di 10 dipendenti, compresi gli
apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può
essere elevato fino a 14 a
condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.
Ai
fini del calcolo dei limiti di cui al precedente comma:
1)
non sono computati per un periodo di due anni gli apprendisti passati in
qualifica ai sensi della l. 1955 n. 25, e mantenuti in servizio dalla stessa
impresa artigiana;
2)
non sono computati i lavoratori a domicilio di cui alla legge 1973 n. 877,
sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso
l'impresa artigiana;
3)
sono computati i familiari dell'imprenditore, ancorché partecipanti all'impresa
familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, che svolgano la
loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell'ambito
dell'impresa artigiana;
4)
sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il prevalente lavoro personale
nell'impresa artigiana;
5)
non sono computati i portatori di handicaps, fisici, psichici o
sensoriali;
6)
sono computati i dipendenti qualunque sia la mansione svolta.
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