giovedì 7 aprile 2016

In generale che sistema previdenziale e assistenziale si applica agli apprendisti?

In base al comma 6 dell’art. 42 del Dlgs 81 del 2015 “per gli apprendisti l'applicazione delle norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria si estende alle seguenti forme:

a)  assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
b)  assicurazione contro le malattie;
c)  assicurazione contro l'invalidità e vecchiaia;
d)  maternità;
e)  assegno familiare;
f)  assicurazione sociale per l'impiego, in relazione alla quale, in aggiunta a quanto previsto in relazione al regime contributivo per le assicurazioni di cui alle precedenti lettere, ai sensi della disciplina di cui all'articolo1 comma 773, della l. 2006 n. 296, con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2013 è dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani una contribuzione pari all'1,31 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, con riferimento alla quale non operano le disposizioni di cui all'articolo 22 comma 1 della legge 2011 n. 183.[1]




[1] 1.  Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2012, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data ed entro il 31 dicembre 2016, è riconosciuto ai datori di lavoro, che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'art. 1 comma 773 quinto periodo l. 2006 n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo. Con effetto dal 1° gennaio 2012 l'aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2 comma 26 della legge 1995 n. 335, e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono aumentate di un punto percentuale. All'art. 7 comma 4 dlgs 2011 n. 167, le parole: «lettera i)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera m)».

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