In generale che sistema previdenziale e assistenziale si applica agli
apprendisti?
In base al comma 6 dell’art. 42
del Dlgs 81 del 2015 “per gli apprendisti l'applicazione delle norme sulla
previdenza e assistenza sociale obbligatoria si estende alle seguenti forme:
a) assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
b) assicurazione contro le
malattie;
c) assicurazione contro
l'invalidità e vecchiaia;
d) maternità;
e) assegno familiare;
f) assicurazione sociale
per l'impiego, in relazione alla quale, in aggiunta a quanto previsto in
relazione al regime contributivo per le assicurazioni di cui alle precedenti
lettere, ai sensi della disciplina di cui all'articolo1 comma 773, della l. 2006
n. 296, con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1°
gennaio 2013 è dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non
artigiani una contribuzione pari all'1,31 per cento della retribuzione
imponibile ai fini previdenziali, con riferimento alla quale non operano le
disposizioni di cui all'articolo 22 comma 1 della legge 2011 n. 183.[1]
[1] 1.
Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2012,
per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data
ed entro il 31 dicembre 2016, è riconosciuto ai datori di lavoro, che occupano
alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno
sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione
dovuta ai sensi dell'art. 1 comma 773 quinto periodo l. 2006 n. 296, per i
periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo
il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati
negli anni di contratto successivi al terzo. Con effetto dal 1° gennaio 2012 l 'aliquota contributiva
pensionistica per gli iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2 comma
26 della legge 1995 n. 335, e la relativa aliquota contributiva per il computo
delle prestazioni pensionistiche sono aumentate di un punto percentuale. All'art.
7 comma 4 dlgs 2011 n. 167, le parole: «lettera i)» sono sostituite dalle
seguenti: «lettera m)».
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