martedì 9 febbraio 2016

A quali imprese si applica il trattamento di integrazione salariale straordinaria cui al Dlgs 148 del 2015 ?

In base all’art. 20 comma 1 la disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi trovano applicazione in relazione alle seguenti imprese, che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti, inclusi gli apprendisti e i dirigenti[1]:

a)  imprese industriali, comprese quelle edili e affini;
b)  imprese artigiane che procedono alla sospensione dei lavoratori in conseguenza di sospensioni o riduzioni dell'attività dell'impresa che esercita l'influsso gestionale prevalente[2];
c)  imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, che subiscano una riduzione di attività in dipendenza di situazioni di difficoltà dell'azienda appaltante, che abbiano comportato per quest'ultima il ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale;
d)  imprese appaltatrici di servizi di pulizia, anche se costituite in forma di cooperativa, che subiscano una riduzione di attività in conseguenza della riduzione delle attività dell'azienda appaltante, che abbia comportato per quest'ultima il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale;
e)  imprese dei settori ausiliari del servizio ferroviario, ovvero del comparto della produzione e della manutenzione del materiale rotabile;
f)  imprese cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e loro consorzi;
g)  imprese di vigilanza.


In base al comma 2 “ La disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi trovano altresì applicazione in relazione alle seguenti imprese, che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di cinquanta dipendenti, inclusi gli apprendisti e i dirigenti[3]:

a)  imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica;
b)  agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici.

In base al comma 3  “La medesima disciplina e i medesimi obblighi contributivi trovano applicazione, a prescindere dal numero dei dipendenti, in relazione alle categorie seguenti:

a)  imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, nonché imprese del sistema aereoportuale;
b)  partiti e movimenti politici e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, nei limiti di spesa di 8,5 milioni di euro per l'anno 2015 e di 11,25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, a condizione che risultino iscritti nel registro di cui all'articolo 4 comma 2 del DL 2013 n, 149, convertito, con modificazioni, dalla l. 2014 n. 13[4].

In fine in base al comma 6 “resta fermo quanto disposto dagli articoli 35 e 37 della legge 1981 n. 416 e successive modificazioni e dall'art. 7 comma 10-ter, del DL 1993 n. 148 convertito con modificazioni dalla l. 1993 n. 236”.

Pertanto il trattamento è esteso:

- ai giornalisti professionisti, ai pubblicisti e ai praticanti dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, sospesi dal lavoro (art. 35[5]) per i quali resta in vigore il sitema di esodo e prepensionamento di cui all’art. 37 l. 1981 n. 416[6]
- ai dipendenti delle aziende commissariate in base al DL 1979 n. 26, convertito, con modificazioni, dalla l. 1979 n. 95, la durata dell'intervento della cassa integrazione straordinaria è equiparata al termine previsto per l'attività del commissario (art. 7 comma 10 ter DL 1993 n. 148 convertito con modificazioni dalla l. 1993 n. 236).
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[1] Nei trasferimenti di azienda in base al comma 4 “nel caso di richieste presentate prima che siano trascorsi sei mesi dal trasferimento di azienda, il requisito relativo alla classe dimensionale deve sussistere, per l'impresa subentrante, nel periodo decorrente dalla data del predetto trasferimento”
[2] In base al comma 5 “si ha influsso gestionale prevalente ai fini di cui al comma 1, lettera b), quando in relazione ai contratti aventi ad oggetto l'esecuzione di opere o la prestazione di servizi o la produzione di beni o semilavorati costituenti oggetto dell'attività produttiva o commerciale dell'impresa committente, la somma dei corrispettivi risultanti dalle fatture emesse dall'impresa destinataria delle commesse nei confronti dell'impresa committente, acquirente o somministrata abbia superato, nel biennio precedente, il cinquanta per cento del complessivo fatturato dell'impresa destinataria delle commesse, secondo quanto emerge dall'elenco dei clienti e dei fornitori ai sensi dell'articolo 21 comma 1 del DL 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 2010 n. 122, e successive modificazioni”
[3] Nei trasferimenti di azienda in base al comma 4 “nel caso di richieste presentate prima che siano trascorsi sei mesi dal trasferimento di azienda, il requisito relativo alla classe dimensionale deve sussistere, per l'impresa subentrante, nel periodo decorrente dalla data del predetto trasferimento”
[4] Art. 4  Registro dei partiti politici che possono accedere ai benefici previsti dal presente decreto
1.  Ai fini di cui al comma 1 dell'articolo 3, il legale rappresentante del partito politico è tenuto a trasmettere copia autentica dello statuto alla Commissione di cui all'art. 9 comma 3 l. 2012 n. 96, la quale assume la denominazione di «Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici», di seguito denominata «Commissione». 
2.  La Commissione, verificata la presenza nello statuto degli elementi indicati all'art. 3, procede all'iscrizione del partito nel registro nazionale, da essa tenuto, dei partiti politici riconosciuti ai sensi del presente decreto. 
3.  Qualora lo statuto non sia ritenuto conforme alle disposizioni di cui all'articolo 3, la Commissione, anche previa audizione di un rappresentante designato dal partito, invita il partito, tramite il legale rappresentante, ad apportare le modifiche necessarie e a depositarle, in copia autentica, entro un termine non prorogabile che non può essere inferiore a trenta giorni né superiore a sessanta giorni. 
3-bis.  Qualora le modifiche apportate ai sensi del comma 3 non siano ritenute conformi alle disposizioni di cui all'articolo 3 o il termine di cui al citato comma 3 non sia rispettato, la Commissione nega, con provvedimento motivato, l'iscrizione al registro di cui al comma 2. Contro il provvedimento di diniego è ammesso ricorso al giudice amministrativo nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in forma amministrativa o dalla notificazione di copia integrale del provvedimento stesso. 
4.  Ogni modifica dello statuto deve essere sottoposta alla Commissione secondo la procedura di cui al presente articolo.
5.  Lo statuto dei partiti politici e le relative modificazioni sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, entro un mese, rispettivamente, dalla data di iscrizione nel registro di cui al comma 2 ovvero dalla data di approvazione delle modificazioni.
6.  I partiti politici costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché quelli cui dichiari di fare riferimento un gruppo parlamentare costituito in almeno una delle Camere secondo le norme dei rispettivi regolamenti, ovvero una singola componente interna al Gruppo misto sono tenuti all'adempimento di cui al comma 1 entro dodici mesi dalla medesima data. 
7.  L'iscrizione e la permanenza nel registro di cui al comma 2 sono condizioni necessarie per l'ammissione dei partiti politici ai benefici ad essi eventualmente spettanti ai sensi degli artt. 11 e 12 del presente decreto. Nelle more della scadenza del termine di cui al comma 6, i partiti costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché quelli cui dichiari di fare riferimento un gruppo parlamentare costituito in entrambe le Camere secondo le norme dei rispettivi regolamenti, possono comunque usufruire dei benefìci di cui agli articoli 11 e 12, purché siano in possesso dei requisiti prescritti ai sensi dell'articolo 10. 
8.  Il registro di cui al comma 2 è consultabile in un'apposita sezione del sito internet ufficiale del Parlamento italiano. Nel registro sono evidenziate due separate sezioni, recanti l'indicazione dei partiti politici che soddisfano i requisiti di cui, rispettivamente, alla lettera a) e alla lettera b) del comma 1 dell'art. 10.

[5] 35. Trattamento straordinario di integrazione salariale.
Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 2 quinto comma l. 1977 n. 675, e successive modificazioni, è esteso, con le modalità previste per gli impiegati, ai giornalisti professionisti, ai pubblicisti e ai praticanti dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, sospesi dal lavoro per le cause indicate nella norma citata.
L'importo del trattamento di integrazione salariale non può essere superiore al trattamento massimo di integrazione salariale previsto per i lavoratori dell'industria.
Il trattamento straordinario di integrazione salariale può essere erogato ai dipendenti delle imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani e delle agenzie di stampa di cui al secondo comma dell'articolo 27, anche al di fuori dei casi previsti dall'articolo 2            quinto comma l. 1977 n. 675 , in tutti i casi di crisi aziendale nei quali si renda necessaria una riduzione del personale ai fini del risanamento dell'impresa e, nei casi di cessazione dell'attività aziendale, anche in costanza di fallimento .
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, esperite le procedure previste dalle leggi vigenti, adotta i provvedimenti di concessione del trattamento indicato nei commi precedenti per periodi semestrali consecutivi e, comunque, non superiori complessivamente a ventiquattro mesi. Sono applicabili a tali periodi le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della legge 20 maggio 1975 n. 164.
Alla corresponsione del trattamento previsto per i giornalisti dal presente articolo provvede l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola» (INPGI) .

[6] 37. Esodo e prepensionamento.
1. Ai lavoratori di cui ai precedenti articoli è data facoltà di optare, entro sessanta giorni dall'ammissione al trattamento di cui all'articolo 35 ovvero, nel periodo di godimento del trattamento medesimo, entro sessanta giorni dal maturare delle condizioni di anzianità contributiva richiesta, per i seguenti trattamenti :
a) per i lavoratori poligrafici, limitatamente al numero di unità ammesse dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale: trattamento di pensione per coloro che possano far valere nella assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti almeno 35 anni di anzianità contributiva a decorrere dal 1° gennaio 2014, 36 anni di anzianità contributiva a decorrere dal 1° gennaio 2016 e 37 anni di anzianità contributiva a decorrere dal 1° gennaio 2018; i periodi di sospensione per i quali è ammesso il trattamento di cui al citato articolo 35 sono riconosciuti utili d'ufficio secondo quanto previsto dalla presente lettera ;
b) per i giornalisti professionisti iscritti all'INPGI, dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, limitatamente al numero di unità ammesso dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, a seguito di accordi recepiti in sede di Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base delle risorse finanziarie e disponibili e per i soli casi di ristrutturazione o riorganizzazione in presenza di crisi aziendale: anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia al cinquantottesimo anno di età, nei casi in cui siano stati maturati almeno diciotto anni di anzianità contributiva, con integrazione a carico dell'INPGI medesimo del requisito contributivo previsto dal secondo comma dell'articolo 4 del regolamento adottato dall'INPGI e approvato con decreto interministeriale 24 luglio 1995, di cui è data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 6 ottobre 1995.
1-bis. L'onere annuale sostenuto dall'INPGI per i trattamenti di pensione anticipata, di cui al comma 1, lettera b), pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, è posto a carico del bilancio dello Stato. L'INPGI presenta annualmente al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali la documentazione necessaria al fine di ottenere il rimborso degli oneri fiscalizzati. Al compimento dell'età prevista per l'accesso al trattamento di pensione di vecchiaia ordinaria da parte dei beneficiari dei trattamenti di cui al primo periodo, l'onere conseguente è posto a carico del bilancio dell'INPGI, fatta eccezione per la quota di pensione connessa agli scivoli contributivi, riconosciuti fino ad un massimo di cinque annualità, che rimane a carico del bilancio dello Stato. 
2. L'integrazione contributiva a carico dell'INPGI di cui alla lettera b) del comma 1 non può essere superiore a cinque anni. Per i giornalisti che abbiano compiuto i sessanta anni di età, l'anzianità contributiva è maggiorata di un periodo non superiore alla differenza fra i sessantacinque anni di età e l'età anagrafica raggiunta, ferma restando la non superabilità del tetto massimo di 360 contributi mensili. Non sono ammessi a fruire dei benefìci i giornalisti che risultino già titolari di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria o di forme sostitutive, esonerative o esclusive della medesima. I contributi assicurativi riferiti a periodi lavorativi successivi all'anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia sono riassorbiti dall'INPGI fino alla concorrenza della maggiorazione contributiva riconosciuta al giornalista.
3. La Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria corrisponde alla gestione pensionistica una somma pari all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore per la gestione medesima sull'importo che si ottiene moltiplicando per i mesi di anticipazione della pensione l'ultima retribuzione percepita da ogni lavoratore interessato rapportati al mese. I contributi versati dalla Cassa integrazione guadagni sono iscritti per due terzi nella contabilità separata relativa agli interventi straordinari e per il rimanente terzo a quella relativa agli interventi ordinari.
4. Agli effetti del cumulo del trattamento di pensione di cui al presente articolo con la retribuzione si applicano le norme relative alla pensione di anzianità.
5. Il trattamento di pensione di cui al presente articolo non è compatibile con le prestazioni a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione

lunedì 8 febbraio 2016

Come è disciplinato il TFR nel ccnl del Terziario CGIL CISL e UIL?


Art. 236 - Trattamento di fine rapporto

In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro subordinato il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto determinato secondo le norme della legge 29 maggio 1982, n. 297, e secondo le norme del presente articolo.

Per i periodi di servizio prestato sino al 31 maggio 1982 il trattamento di fine rapporto è calcolato con le modalità e con le misure previste dall’art. 97 del CCNL 17 dicembre 1979 (all. 9).

Ai sensi e per gli effetti del 20 comma dell’art. 2120 c.c., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, sono escluse dalla quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto le seguenti somme:

- i rimborsi spese;
- le somme concesse occasionalmente a titolo di “una tantum” gratificazioni straordinarie non contrattuali e simili;
- i compensi per lavoro straordinario e per lavoro festivo;
- la contribuzione di cui agli art. 95, 96 e 115;
- l’indennità sostitutiva del preavviso, di cui agli artt. 188, 235, 238 e 239;
- l’indennità sostitutiva di ferie di cui all’art. 147;
- le indennità di trasferta e diarie non aventi carattere continuativo nonché, quando le stesse hanno carattere continuativo, una quota di esse pari all’ammontare esente dall’IRPEF;
- le prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del lavoratore;
- gli elementi espressamente esclusi dalla contrattazione collettiva integrativa.

Ai sensi del terzo comma art. 2120 c.c., come modificato dalla legge 29 maggio 1982 n. 297, in caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell’anno per una delle cause di cui all’art. 2110 c.c., nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l’integrazione salariale, in luogo delle indennità economiche corrisposte dagli istituti assistenziali (INPS, INAIL), deve essere computato nella quota annua della retribuzione utile al calcolo del trattamento di fine rapporto l’equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.

Chiarimento a verbale

Il trattamento di fine rapporto è costituito da quanto di competenza dei lavoratori ai sensi del presente articolo e dalle somme già percepite a titolo di anticipazione dell’indennità di anzianità dai lavoratori aventi diritto ai sensi dell’art. 74 quater, CCNL 25 settembre 1976 e dell’art. 79, CCNL 17 dicembre 1979.


Per le anticipazioni previste dalla legge n. 297/1982 sul trattamento di fine rapporto, le priorità per la relativa concessione sono fissate nell’allegato 7 che fa parte integrante del presente contratto.

sabato 6 febbraio 2016

Come è regolamentato il lavoro straordinario  e notturno nel ccnl Terziario cgil cisl uil?

Art. 136 - Norme generali lavoro straordinario

Le mansioni di ciascun lavoratore debbono essere svolte durante il normale orario di lavoro fissato dal presente contratto. Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, è facoltà del datore di lavoro di richiedere prestazioni d’opera straordinarie a
carattere individuale nel limite di 250 ore annue.

Per i dipendenti di aziende di distribuzione di carburante, per lavoro straordinario si intende quello prestato dal singolo lavoratore oltre l’orario di lavoro stabilito dal secondo e terzo comma del precedente art. 118.

Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci.
Le clausole contenute nel presente articolo hanno valore di accordo permanente fra le parti ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del dlgs. 8 aprile 2003, n. 66.

Art. 137 - Maggiorazione lavoro straordinario

Fermo restando quanto previsto dall’art. 5, R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692 Ai sensi della vigente normativa, le ore di lavoro straordinario, intendendosi come tali quelle eccedenti l’orario normale di lavoro previsto dall’art. 118 del presente contratto, verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 195 e con le seguenti maggiorazioni da calcolare sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all’art. 193:
- 15% (quindici per cento) per le prestazioni di lavoro dalla 41a alla 48a ora settimanale;
- 20% (venti per cento) per le prestazioni di lavoro eccedenti la 48a ora settimanale.

Salvo quanto disposto dal successivo art. 144, le ore straordinarie di lavoro prestato nei giorni festivi o la domenica verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 195 e con la maggiorazione del 30% (trenta per cento) sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all’art. 193.

Le ore straordinarie di lavoro prestate per la notte – intendendosi per tali quelle effettuate dalle ore 22 alle 6 del mattino, sempre che non si tratti di turni regolari di servizio – verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 195 e con la maggiorazione del 50% (cinquanta per cento) sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all’art. 193.

Per i lavoratori retribuiti in tutto o in parte a provvigioni la maggiorazione del compenso per lavoro straordinario verrà computata sulla quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 195, tenendo conto, per il calcolo delle provvigioni, della media dell’ultimo semestre solare o del periodo di lavoro prestato, qualora questo sia inferiore a sei mesi.

Le varie maggiorazioni previste dal presente articolo non sono cumulabili tra loro.

Norma transitoria
Il sistema di computo di cui al presente articolo decorre dal 1° novembre 1984.

Art. 138 - Registro lavoro straordinario

Le ore di lavoro straordinario saranno cronologicamente annotate, a cura dell’azienda, su apposito registro, la cui tenuta è obbligatoria, e che dovrà essere esibito in visione, a richiesta delle Organizzazioni Sindacali regionali e provinciali o comprensoriali, presso la sede della locale Associazione Imprenditoriale.
Il registro di cui al presente capoverso può essere sostituito da altra idonea documentazione nelle aziende che abbiano la contabilità meccanizzata autorizzata.
La liquidazione del lavoro straordinario dovrà essere effettuata non oltre il mese successivo a quello in cui il lavoro è stato prestato.
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di orario di lavoro e lavoro straordinario valgono le vigenti norme di legge e regolamentari.

Norma transitoria

Le parti stipulanti si impegnano a favorire l’applicazione della normativa del presente titolo nello spirito informatore della stessa.

Le Organizzazioni Sindacali provinciali e le Associazioni provinciali a carattere generale aderenti alla Confcommercio si incontreranno, almeno una volta all’anno, per l’esame della situazione generale, anche in relazione ad eventuali casi di palese e sistematica violazione delle norme contrattuali previste dal presente titolo.

Art. 139 - Lavoro ordinario notturno

A decorrere dal 1° gennaio 1995, le ore di lavoro ordinario prestato di notte -intendendosi per tali quelle effettuate dalle ore 22 alle ore 6 del mattino verranno retribuite con aliquota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 195 maggiorata del 15%.


La maggiorazione di cui al presente articolo è assorbita, fino a concorrenza, da eventuali trattamenti aziendali in atto aventi la medesima funzione ed è comunque esclusa dalla retribuzione di fatto di cui all’art. 195.

giovedì 4 febbraio 2016

Come è regolamentata la cassa integrazione in deroga?

L’art. 4 comma 2 D.L. n. 54/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 85/2013[1]dopo aver previsto  a causa “del perdurare della crisi occupazionale e della prioritaria esigenza di assicurare adeguata tutela del reddito dei lavoratori in modo tale da garantire il perseguimento della coesione sociale” il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92” ha delegato ad un successivo decreto interministeriale le modalità ed i criteri di concessione degli stessi.

In particolare, l’art. 4 comma 2 stabilisce:

“2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le parti sociali, sono determinati, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati, criteri di concessione degli ammortizzatori in deroga alla normativa vigente, con particolare riguardo:

- ai termini di presentazione, a pena di decadenza, delle relative domande,
- alle causali di concessione,
-  ai limiti di durata e reiterazione delle prestazioni anche in relazione alla continuazione rispetto ad altre prestazioni di sostegno del reddito,
- alle tipologie di datori di lavoro e lavoratori beneficiari.

Allo scopo di verificare gli andamenti di spesa, l'Inps, sulla base dei decreti di concessione inviati telematicamente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dalle regioni, effettua un monitoraggio anche preventivo della spesa, rendendolo disponibile al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze. All'attuazione di quanto previsto dal presente comma l'Inps provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente”.


Il decreto interministeriale n. 83473 del 01/08/2014 Pubblicato sul sito del Ministero del lavoro e P.S. in data 04/08/2014 ha previsto quanto segue.

Quali i lavoratori destinatari?
L’art. 2 comma 1[2] del DI individua i lavoratori destinatari. In particolare deve trattarsi di lavoratori subordinati:
-          con qualifica di operai, impiegati e quadri, ivi compresi gli apprendisti e i lavoratori somministrati;
-          che abbiano un’anzianità lavorativa presso l'impresa di almeno dodici mesi alla data di inizio del periodo di intervento di cassa integrazione guadagni in deroga,
-          che sono sospesi dal lavoro o effettuano prestazioni di lavoro a orario ridotto per contrazione o sospensione dell'attività produttiva per le seguenti causali:
o        a) situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’imprenditore o ai lavoratori;
o        b) situazioni aziendali determinate da situazioni temporanee di mercato;
o       c) crisi aziendali;
o       d) ristrutturazione o riorganizzazione
-          in base all’art. 4 del DI i lavoratori non devono poter accedere alle analoghe prestazioni previste dalla normativa vigente[3].

 Quando è escluso il trattamento?
- Cessazione attività: in base al comma 2 dell’art. 2: “ In nessun caso il trattamento di cui al comma 1 può essere concesso in caso di cessazione dell’attività di impresa o di parte di essa”.
            - Preventivo utilizzo da parte dell’impresa di tutti gli strumenti di flessibilità comprese le ferie. In particolare in base al comma 8 dell’art. 2 “8. Allo scopo di fruire dei trattamenti di integrazione salariale in deroga l’impresa deve avere previamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità, ivi inclusa la fruizione delle ferie residue”.


Chi può richiedere il trattamento? In base al comma 3 dell’art. 2 del DI “Possono richiedere il trattamento di cui al comma 1 solo le imprese di cui all’articolo 2082 del codice civile.

Quale ruolo hanno le regioni? Fermi restando i criteri indicati ai commi1,2 e 3 dell’art. 2, in forza del comma 4 determinano con accordi Quadro regionali[4] le priorità d’intervento[5]  e devono effettuare comunicazioni preventive all’inps al fine di verificare le compatibilità finanziarie[6].

Come si presenta la domanda ed entro quali termini? In base all’art.2 comma  7 “l’azienda presenta, in via telematica, all’Inps e alla Regione, la domanda di concessione o proroga del trattamento di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente, corredata dall’accordo, entro venti giorni dalla data in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro. In caso di presentazione tardiva della domanda, il trattamento di CIG in deroga decorre dall’inizio della settimana anteriore alla data di presentazione della domanda”.

Quanto dura?

In base al comma 304 dell’art. 1 della legge 208 del 2015, ha stabilito che nel 2016 “il trattamento di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente può essere concesso o prorogato a decorrere dal 1 gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016 per un periodo non superiore a tre mesi nell’arco di un anno”[7]


NB Per il computo dei periodi  “si considerano tutti i periodi di fruizione di integrazione salariale in deroga, anche afferenti a diversi provvedimenti di concessione o proroga” (art. 2 comma 11).


Quale procedura segue la domanda e secondo quali tempi?

Bisogna distinguere tra crisi all’interno della stessa Regione o tra più regioni:

a) In base al comma 12: “nel caso di crisi che coinvolgano unità produttive site in un’unica Regione o Provincia autonoma, questa, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda aziendale, effettua l’istruttoria e, nel caso in cui accerti la sussistenza dei presupposti, quantifica l’onere connesso ed emana, nei limiti delle risorse assegnate, il provvedimento di concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga. La Regione o Provincia autonoma trasmette la determinazione concessoria all’Inps per il tramite del sistema informativo dei percettori, secondo le modalità stabilite dall’Inps”. NB “L’Inps verifica la coerenza della determinazione con l’ipotesi di accordo preventivamente stimato e in caso di esito positivo eroga il trattamento concesso”.

b) in base al comma 13: “nel caso di crisi che coinvolgano unità produttive site in diverse Regioni o Province autonome, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dalla messa a disposizione della domanda da parte dell’Inps, effettua l’istruttoria e, nel caso in cui accerti la sussistenza dei presupposti, quantifica l’onere previsto e trasmette il provvedimento di concessione, nel rispetto dei limiti di spesa programmati a legislazione vigente, al Ministero dell’economia e delle finanze per acquisirne, entro i successivi 15 giorni, il concerto. Al fine di consentire il monitoraggio di cui all’articolo 5, entro cinque giorni dall’adozione del provvedimento di concessione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ne trasmette copia all’Inps.

Una volta concesso cosa devono fare le imprese?

In base al comma 14: “Le imprese devono presentare mensilmente all’Inps i modelli per l’erogazione del trattamento entro e non oltre il venticinquesimo giorno del mese successivo a quello di fruizione del trattamento”



[1]
1. In considerazione del perdurare della crisi occupazionale e della prioritaria esigenza di assicurare adeguata tutela del reddito dei lavoratori in modo tale da garantire il perseguimento della coesione sociale, ferme restando le risorse gia' destinate dall'articolo 2, comma 65, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, mediante riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali comunitari 2007/2013 oggetto del Piano di azione e coesione, al fine di consentire, in vista dell'attuazione del monitoraggio di cui al comma 2, un primo, immediato rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e rilevata l'eccezionalita' della situazione di emergenza occupazionale che richiede il reperimento di risorse al predetto fine, anche tramite la ridestinazione di somme gia' diversamente finalizzate dalla legislazione vigente, si dispone quanto segue: a) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' incrementata, per l'anno 2013, di 250 milioni di euro per essere destinata al rifinanziamento dei predetti ammortizzatori sociali in deroga, con corrispondente riduzione per l'anno 2013 del Fondo di cui all'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, in considerazione dei tempi necessari per il perfezionamento del procedimento concessivo dei relativi benefici contributivi; b) il comma 255 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e' sostituito dal seguente: «255. Le risorse derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, per l'anno 2013 sono versate dall'INPS per un importo pari a 246 milioni di euro per l'anno 2013 al bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92.»; c) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' ulteriormente incrementata, per l'anno 2013, di 219 milioni di euro derivanti dai seguenti interventi: 1) le somme versate entro il 15 maggio 2013 all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non riassegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato; il Fondo di cui all'articolo 148, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' ridotto per l'anno 2013 di 10 milioni di euro; 2) per l'anno 2013 le disponibilita' di cui all'articolo 5 della legge 6 febbraio 2009, n. 7, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per un importo di 100 milioni di euro; 3) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni e' ridotta di 100 milioni di euro per l'anno 2013. 2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le parti sociali, sono determinati, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati, criteri di concessione degli ammortizzatori in deroga alla normativa vigente, con particolare riguardo ai termini di presentazione, a pena di decadenza, delle relative domande, alle causali di concessione, ai limiti di durata e reiterazione delle prestazioni anche in relazione alla continuazione rispetto ad altre prestazioni di sostegno del reddito, alle tipologie di datori di lavoro e lavoratori beneficiari. Allo scopo di verificare gli andamenti di spesa, l'Inps, sulla base dei decreti di concessione inviati telematicamente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dalle regioni, effettua un monitoraggio anche preventivo della spesa, rendendolo disponibile al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze. All'attuazione di quanto previsto dal presente comma l'Inps provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. 3. Al comma 405 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le somme gia' impegnate per il finanziamento dei contratti di solidarieta' di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e non ancora pagate, sono mantenute nel conto dei residui per l'importo di 57.635.541 euro per essere versate, nell'anno 2013, all'entrata del bilancio dello Stato, ai fini della successiva riassegnazione nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per essere destinate alle medesime finalita'.». 4. All'articolo 1, comma 400, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «31 luglio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013». 5. Il termine di cui all'articolo 1, comma 410, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e' prorogato al 31 dicembre 2013, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 6 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. A tale fine, con le procedure di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, una somma pari a euro 9.943.590,96 per l'anno 2013 e' assegnata all'apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'interno. 6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto..

[2] Art. 2 (Cassa Integrazione Guadagni in deroga) 1. Il trattamento di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente può essere concesso o prorogato ai lavoratori subordinati, con qualifica di operai, impiegati e quadri, ivi compresi gli apprendisti e i lavoratori somministrati, subordinatamente al possesso di una anzianità lavorativa presso l'impresa di almeno dodici mesi alla data di inizio del periodo di intervento di cassa integrazione guadagni in deroga, che sono sospesi dal lavoro o effettuano prestazioni di lavoro a orario ridotto per contrazione o sospensione dell'attività produttiva per le seguenti causali: a) situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’imprenditore o ai lavoratori; b) situazioni aziendali determinate da situazioni temporanee di mercato; c) crisi aziendali; d) ristrutturazione o riorganizzazione.
[3] Art. 4 (Lavoratori destinatari degli ammortizzatori sociali in deroga) 1. I trattamenti di cassa integrazione guadagni e di mobilità in deroga non possono essere concessi in favore dei lavoratori per i quali ricorrono le condizioni di accesso alle analoghe prestazioni previste dalla normativa vigente.

[4] Per i lavoratori della Pesca gli accordi quadro sono posti in sede ministeriale. Il comma 5 dell’art. 2 prevede infatti: “5. Ai fini dell’intervento della cassa integrazione guadagni in deroga in favore dei lavoratori del settore della pesca, si valutano le specifiche causali di cui agli accordi stipulati in sede ministeriale”.
[5] Art. 2 comma 4 DI  4. Con gli accordi quadro, stipulati in sede regionale, sono individuate, nel rispetto dei principi stabiliti dal presente decreto, le priorità di intervento in sede territoriale.
[6] In base all’art. 2 comma 6 6. Allo scopo di assicurare la verifica preventiva delle compatibilità finanziarie, le Regioni comunicano prontamente all’Inps, con le modalità definite dall’Istituto, gli accordi per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga stipulati presso le proprie sedi o ad esse comunque inviati prontamente, nel rispetto dei termini di cui al comma 7.
[7] Precedentemente:

Per le imprese non soggette alla disciplina in materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria e alla disciplina dei fondi di cui all’articolo 3, commi da 4 a 41, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (comma 9 dell’art. 2):
, in relazione a ciascuna unità produttiva il trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga può essere concesso:
a. a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, per un periodo non superiore a 11 mesi nell’arco di un anno:
b. a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2015, per un periodo non superiore a 5 mesi nell’arco di un anno;

Per le imprese soggette alla disciplina in materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria e alla disciplina dei fondi di cui all’articolo 3, commi da 4 a 41, della legge 28 giugno 2012, n. 92, il superamento dei limiti temporali disposti dall’articolo 6 della legge 20 maggio 1975, n. 164, e dall’articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223 può essere disposto unicamente in caso di eccezionalità della situazione, legata alla necessità di salvaguardare i livelli occupazionali, ed in presenza di concrete prospettive di ripresa dell’attività produttiva e comunque nel rispetto dei seguenti limiti (art. 2 comma 10):
a. a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, il trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga può essere concesso per un periodo non superiore a 11 mesi nell’arco di un anno;
b. a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2015, per un periodo non superiore a 5 mesi nell’arco di un anno;

mercoledì 3 febbraio 2016

COSA PREVEDE L'ACCORDO QUADRO SUI CRITERI PER L’ACCESSO AGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA IN LOMBARDIA - ANNO 2016 TRA LA REGIONE LOMBARDIA E LE PARTI SOCIALI LOMBARDE?

Qui di seguito il testo:
PREMESSE

VISTA

la normativa vigente in tema di lavoro e di ammortizzatori sociali e in particolare:
- l’art. 2, comma 64 della Legge 28 giugno 2012, n. 92;
- il Decreto Legge 54/2013 convertito con modificazioni dalla Legge 85/2013;
- il Decreto Legge 63/2013 convertito con modificazioni dalla Legge 90/2013;
- l'Intesa tra Stato Regioni e Province autonome sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano il 22 novembre 2012;
 - l’Accordo Quadro sui criteri per l’accesso agli ammortizzatori in deroga in Lombardia, anno 2015, sottoscritto il 16 dicembre 2014;
- il Decreto Interministeriale n. 83473 del 1 agosto 2014, di seguito D.I. 83473/14, che disciplina i criteri per la concessione degli ammortizzatori in deroga ai sensi dell’art. 4 comma 2 del Decreto Legge 54/2013 nel quadro degli equilibri di bilancio dello Stato;
- la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 19 del 11 settembre 2014;
- la Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 5425 del 24 novembre 2014;
- il D.lgs. 4 marzo 2015 n. 22;
- il D.lgs. 14 settembre 2015 n. 148;
- l’art. 1, comma 304, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

CONSIDERATO CHE

l’art. 1, comma 304, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha previsto il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente per l’anno 2016, fermo restando quanto disposto dal D.I. 83473/14, allegato al presente accordo unitamente alle disposizioni attuative dello stesso, il quale:
- disciplina puntualmente destinatari, termini, limiti, competenze e modalità operative e procedure che qui si intendono recepite;
- prevede disposizioni che si applicano agli accordi stipulati successivamente al 4 agosto 2014, data di entrata in vigore del Decreto stesso;
- demanda agli accordi quadro stipulati in sede regionale l’individuazione di priorità di intervento nel rispetto dei principi del Decreto stesso.

CONSIDERATO

altresì che il decreto ministeriale adottato ai sensi dell’art. 2 comma 1 del D.lgs. 150/2015 individuerà le modalità e i criteri per l’attivazione delle politiche attive da parte dei soggetti obbligati ai sensi dell’art.22 del medesimo Decreto legislativo.

RITENUTO

di adottare le seguenti priorità e modalità di intervento al fine di attuare i principi e i criteri disciplinati dal D.I. 83473/14 con le modifiche introdotte dall’art. 1, comma 304, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo Quadro

TITOLO I – CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA (CIGD)

1. Sono destinatari del trattamento di CIGD, ai sensi dell’art. 2 comma 3 del D.I. n. 83473/14, i lavoratori dipendenti da imprese di cui all’art. 2082 del codice civile, ivi compresi i piccoli imprenditori di cui all’articolo 2083 del codice civile, con riferimento alle unità operative ubicate in Lombardia, qualora, in caso di riduzione e/o sospensione delle prestazioni lavorative, non ricorrano le condizioni per l’utilizzo degli strumenti previsti dal D.lgs. 14 settembre 2015 n. 148 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro in attuazione della legge 10 dicembre 2014 n. 183”. Nell’ambito della cosiddetta “riserva” del 5% delle risorse attribuite alla Regione Lombardia, secondo quanto stabilito dall’art. 1, comma 304, della legge 28 dicembre 2015 n.208 e nei limiti di disponibilità che verranno definiti dalla Regione a seguito del provvedimento di riparto, potranno essere ammessi tra i destinatari i lavoratori dipendenti da datori di lavoro non imprenditori ai sensi degli artt. 2082 e 2083 c.c. Nei punti successivi, nonché nei format allegati, quanto riferito al soggetto “impresa” si intende ugualmente riferito, relativamente alla “riserva” di cui sopra, al soggetto “datore di lavoro non imprenditore”.

2. Le causali di ammissibilità dell’intervento della CIGD sono quelle definite nell’art. 2 comma 1 del D.I. n. 83473/14: a. situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’imprenditore o ai lavoratori; b. situazioni aziendali determinate da situazioni temporanee di mercato; c. crisi aziendali; d. ristrutturazione o riorganizzazione.

3. Sono beneficiari del trattamento di CIGD, ai sensi dell’art. 2 comma 1 del D.I. n. 83473/14, tutti i lavoratori aventi un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, con le imprese destinatarie del trattamento: operai; impiegati; quadri, soci delle cooperative con rapporto di lavoro subordinato; lavoratori somministrati, quando gli altri lavoratori della stessa unità operativa siano interessati da ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro; lavoranti a domicilio monocommessa.

4. Sono altresì beneficiari del trattamento di CIGD gli apprendisti quando siano gli unici dipendenti, ovvero quando, ai sensi della normativa vigente, siano esclusi da programmi di intervento di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro utilizzati dagli altri lavoratori della stessa unità operativa. Nell’ambito della cosiddetta “riserva” del 5% delle risorse attribuite alla Regione Lombardia, secondo quanto stabilito dall’art. 1, comma 304, della legge 28 dicembre 2015 n.208 e nei limiti di disponibilità che verranno definiti dalla Regione a seguito del provvedimento di riparto, potranno essere ammessi, quali beneficiari, apprendisti che, ai sensi della normativa vigente, siano esclusi da programmi di intervento di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro utilizzati dagli altri lavoratori della stessa unità operativa, prevedendo la cassa in deroga per gli apprendisti stessi oltre i 3 mesi di durata massima nel corso dell’anno 2016 e fino al limite dei programmi di cui sopra.

5. Tutti i lavoratori beneficiari devono possedere, alla data di inizio del periodo di intervento di CIGD, dodici mesi di anzianità lavorativa presso l’impresa richiedente. Per i lavoratori somministrati si computano i periodi di anzianità, anche non continuativi, presso la medesima agenzia per il lavoro.

6. Gli interventi di CIGD possono essere richiesti per una durata massima di mesi 3 nell’intero anno 2016, pari ad un massimo di giorni 91.

7. Il calcolo della durata massima complessiva degli interventi di CIGD ammissibili fa riferimento unicamente ai periodi richiesti ed autorizzati, indipendentemente dalla loro effettiva fruizione.

8. A partire dalla data di sottoscrizione del presente Accordo Quadro le imprese, ad esito della sottoscrizione di nuovi e appositi accordi sindacali (o di esame congiunto in sede pubblica nel caso di mancato accordo), possono inoltrare domande di CIGD con le modalità previste al successivo punto 17.

9. Ogni domanda deve essere corredata del rispettivo accordo sindacale (o del verbale di esame congiunto in sede pubblica nel caso di mancato accordo). Il trattamento previsto nell’accordo sindacale non può superare la durata prevista nella domanda.

10. Gli accordi di CIGD sottoscritti in sede sindacale devono recepire come parte integrante il presente Accordo Quadro e pertanto non possono essere sottoscritti in data antecedente alla data di sottoscrizione dell’Accordo Quadro medesimo.

11. La decorrenza della sospensione in CIGD definita dall’accordo sindacale non deve essere antecedente alla data di stipula dell’accordo sindacale stesso.

12. Resta fermo che, in caso di mancato accordo, purché sia stata conclusa, attraverso l’esame congiunto in sede pubblica presso l’A.R.I.F.L., la procedura di consultazione sindacale, l’azienda può procedere alle sospensioni dei lavoratori a partire dalla data dell’esame congiunto stesso.

13. Gli accordi sindacali possono essere redatti secondo il format standard di cui all’Allegato 1 del presente Accordo Quadro oppure in forma libera, ma comunque contenente, in modo dettagliato ed esauriente, le informazioni e gli impegni indicati nel format standard.

14. Nell’accordo sindacale le imprese devono dichiarare di aver fruito degli strumenti ordinari di flessibilità, compreso lo smaltimento delle ferie residue, nelle modalità indicate nella citata Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 5425 del 24.11.2014. Devono inoltre dichiarare di non aver adottato decisioni finalizzate alla cessazione parziale o totale dell’attività.

15. Negli accordi sindacali e nelle domande deve essere prevista esclusivamente la modalità del pagamento diretto dell’indennità da parte dell’INPS.

16. Le imprese soggette alla disciplina degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro disposta dal D.lgs. 148/2015, se attivi, possono presentare domanda di CIGD a condizione che siano esplicitate le concrete prospettive di ripresa e secondo i limiti stabiliti nella citata Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 5425 del 24.11.2014.

17. Al fine di attivare la procedura di concessione di CIGD, le imprese presentano telematicamente, entro il termine perentorio di 20 giorni dall’inizio previsto delle sospensioni, due distinte domande:

a. la domanda all’INPS, corredata del relativo accordo sindacale (o del verbale di esame congiunto in sede pubblica nel caso di mancato accordo), secondo le modalità definite dall’Istituto stesso;
b. la domanda a Regione Lombardia, utilizzando il sistema informativo “Finanziamenti on line” già accessibile.

18. I dati contenuti nella domanda presentata alla Regione devono essere perfettamente coincidenti con i dati contenuti nell’istanza presentata ad INPS, con particolare riguardo a: matricola INPS, Codice Fiscale azienda, sede operativa (Comune, indirizzo, numero civico e CAP), periodo richiesto, numero lavoratori e dati anagrafici dei medesimi, n. ore di sospensione e/o riduzione, modalità di pagamento dell’indennità e numero di protocollo domanda INPS.

19. Al fine di permettere le procedure autorizzative, si ribadisce l’obbligo della: a. corretta compilazione della domanda relativamente ai dati anagrafici aziendali (denominazione e ragione sociale, matricola INPS, Codice Fiscale azienda, sede operativa ivi compresi indirizzo, numero civico, comune, CAP) e al numero dei lavoratori interessati. L’indeterminatezza o l’inesattezza di tali dati comporta l’inammissibilità della domanda; b. rendicontazione analitica mensile da parte dei datori di lavoro del reale utilizzo dei trattamenti di cassa integrazione in deroga richiesti e dichiarazione riepilogativa delle ore effettivamente utilizzate nel periodo. Le autorizzazioni degli interventi in deroga sono condizionate al corretto adempimento dei suddetti obblighi; c. integrazione della domanda entro 20 giorni dalla ricezione dell‘eventuale richiesta di integrazione da parte dell’ente istruttore relativa ad ulteriori elementi necessari per la decretazione, fra cui quelli relativi all’accordo sindacale e alla rendicontazione.

20. Non sono ammesse domande integrative prima della scadenza delle decorrenze e durate della domanda precedente.

21. Non sono ammesse rettifiche alle domande già decretate.

22. Riguardo quanto contenuto nei punti precedenti, la Regione Lombardia definirà con propri atti successivi gli adempimenti procedurali necessari e le relative modalità operative.

TITOLO II – INDENNITÀ DI MOBILITÀ IN DEROGA

23. La concessione dell’indennità di mobilità in deroga è rivolta ai lavoratori subordinati (con esclusione dei lavoratori domestici) provenienti da imprese di cui all’art. 2082 del codice civile, ivi compresi i piccoli imprenditori di cui all’articolo 2083 del codice civile con unità produttive/operative ubicate in Lombardia, licenziati (per cessazione attività, giustificato motivo oggettivo, licenziamento collettivo), cessati (per fine contratto a termine o per recesso dal contratto alla fine del periodo di apprendistato) o dimessi per giusta causa a partire dal 31.12.2015, a condizione che siano privi di ogni altra prestazione legata alla cessazione del rapporto di lavoro.

24. È esclusa la concessione dei trattamenti di mobilità in deroga in favore dei lavoratori che siano in possesso dei requisiti per accedere ai trattamenti di mobilità ordinaria di cui alla L.223/91, alle indennità di disoccupazione agricola con requisiti ordinari e ridotti, all’indennità NASpI di cui al D.lgs. 4 marzo 2015 n. 22.

25. Non è inoltre possibile concedere il trattamento di mobilità in deroga a seguito della conclusione della fruizione dei trattamenti di cui al punto precedente e delle indennità di ASpI e Mini-ASpI.

26. Per ottenere il trattamento di mobilità in deroga i lavoratori devono essere in possesso, all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro, dei requisiti individuali di cui all’art. 16 comma 1 della L.223/91, ossia un’anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festività, infortuni e maternità.

27. L’indennità di mobilità in deroga può essere autorizzata per un periodo massimo di quattro mesi non ulteriormente prorogabili.

28. I lavoratori interessati presentano telematicamente le domande per ottenere la concessione della mobilità in deroga alla competente sede INPS, a pena di decadenza, entro il termine di 60 giorni dalla data del licenziamento o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

29. L’INPS accerta il possesso da parte dei soggetti richiedenti dei requisiti individuali previsti dalla normativa vigente e dal presente Accordo Quadro e trasmette alla Regione gli elenchi 6 degli aventi diritto al trattamento di mobilità in deroga e di coloro che non ne hanno diritto.

30. La Regione emette rispettivamente i provvedimenti di autorizzazione o di diniego e li trasmette all’INPS secondo le modalità concordate con l’Istituto.

TITOLO III – POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

31. Tutti i lavoratori in CIGD hanno la possibilità, ai sensi del presente Accordo Quadro, di attivare percorsi di politica attiva del lavoro attraverso lo strumento della Dote Unica Lavoro.

32. Inoltre, gli accordi sindacali potranno individuare, nel box dedicato alle politiche attive, specifici percorsi di riqualificazione finalizzati a rafforzare l’occupabilità dei lavoratori coinvolti nella sospensione oppure, esclusivamente nei casi in cui siano previsti esuberi o procedure concorsuali, la possibilità di accesso a percorsi di ricollocazione.

33. Il datore di lavoro è tenuto a consegnare a ciascun lavoratore, al momento della sospensione, l’apposita informativa Allegato 2 al presente Accordo.

34. Il riparto tra le risorse attribuite agli interventi di ammortizzatori in deroga di cui al presente Accordo Quadro è il seguente: a. 98% all’intervento della CIG in deroga; b. 2% all’intervento della mobilità in deroga. Tale riparto può essere variato dalla Sottocommissione mobilità/ammortizzatori sociali in deroga in relazione alle eventuali necessità che si verifichino nel corso del periodo di validità del presente Accordo Quadro. Quanto disciplinato dal presente Accordo Quadro è subordinato all’applicazione del D.I. n.83473/14, con le modifiche introdotte dall’art. 1, comma 304, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Il presente Accordo Quadro comprende, come parte integrante, i seguenti allegati:

Allegato 1: Accordo sindacale standard; Allegato 2: Comunicazione relativa alle Politiche Attive del Lavoro; Allegato 3: Decreto Interministeriale n. 83473 del 1 agosto 2014; Allegato 4: Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 19 del 11 settembre 2014; Allegato 5: Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 5425 del 24 novembre 2014.


Milano, lì 12 gennaio 2016 Letto, confermato e sottoscritto

martedì 2 febbraio 2016

Cosa sono i contratti di solidarietà espansiva?

In base all’art. 41 del dlgs 148 del 2015 “1.  Nel caso in cui, al fine di incrementare gli organici, i contratti collettivi aziendali stipulati ai sensi dell'articolo 51 del dlgs 81 del 2015[1], prevedano, programmandone le modalità di attuazione, una riduzione stabile dell'orario di lavoro, con riduzione della retribuzione, e la contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale, ai datori di lavoro è concesso, per ogni lavoratore assunto sulla base dei predetti contratti collettivi e per ogni mensilità di retribuzione, un contributo a carico della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali istituita presso l'INPS, di cui all'articolo 37 della legge 88 del 1989, pari, per i primi dodici mesi, al 15 per cento della retribuzione lorda prevista dal contratto collettivo applicabile. Per ciascuno dei due anni successivi il predetto contributo è ridotto, rispettivamente, al 10 e al 5 per cento.
2.  In sostituzione del contributo di cui al comma 1, per i lavoratori di età compresa tra i 15 e i 29 anni assunti in forza dei contratti collettivi di cui al comma 1, per i primi tre anni e comunque non oltre il compimento del ventinovesimo anno di età del lavoratore assunto, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è dovuta in misura corrispondente a quella prevista per gli apprendisti, ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore nella misura prevista per la generalità dei lavoratori.
2-bis.  Nei confronti dei lavoratori interessati da riduzione stabile dell'orario di lavoro con riduzione della retribuzione ai sensi dei commi 1 e 2, con esclusione dei soggetti di cui al comma 5, i datori di lavoro, gli enti bilaterali o i Fondi di solidarietà di cui al titolo II del presente decreto possono versare la contribuzione ai fini pensionistici correlata alla quota di retribuzione persa, nei casi in cui tale contribuzione non venga già riconosciuta dall'INPS. In relazione ai predetti versamenti non sono riconosciute le agevolazioni contributive di cui ai commi 1 e 2. 
3.  Non beneficiano delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 i datori di lavoro che, nei dodici mesi antecedenti le assunzioni, abbiano proceduto a riduzioni di personale ovvero a sospensioni di lavoro in regime di cassa integrazione guadagni straordinaria.
4.  Le assunzioni operate dal datore di lavoro in forza dei contratti collettivi di cui al comma 1 non devono determinare nelle unità produttive interessate dalla riduzione dell'orario una riduzione della percentuale della manodopera femminile rispetto a quella maschile, ovvero di quest'ultima quando risulti inferiore, salvo che ciò sia espressamente previsto dai contratti collettivi in ragione della carenza di manodopera femminile, ovvero maschile, in possesso delle qualifiche con riferimento alle quali è programmata l'assunzione.
5.  Ai lavoratori delle imprese nelle quali siano stati stipulati i contratti collettivi di cui al comma 1, che abbiano una età inferiore a quella prevista per la pensione di vecchiaia di non più di ventiquattro mesi e abbiano maturato i requisiti minimi di contribuzione per la pensione di vecchiaia, spetta, a domanda e con decorrenza dal mese successivo a quello della presentazione, il suddetto trattamento di pensione nel caso in cui essi abbiano accettato di svolgere una prestazione di lavoro di durata non superiore alla metà dell'orario di lavoro praticato prima della riduzione convenuta nel contratto collettivo. Il trattamento spetta a condizione che la trasformazione del rapporto avvenga entro un anno dalla data di stipulazione del predetto contratto collettivo e in forza di clausole che prevedano, in corrispondenza alla maggiore riduzione di orario, un ulteriore incremento dell'occupazione. Limitatamente al predetto periodo di anticipazione il trattamento di pensione è cumulabile con la retribuzione nel limite massimo della somma corrispondente al trattamento retributivo perso al momento della trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale ai sensi del presente comma, ferma restando negli altri casi la disciplina vigente in materia di cumulo di pensioni e reddito da lavoro.
6.  Ai fini dell'individuazione della retribuzione da assumere quale base di calcolo per la determinazione delle quote retributive della pensione dei lavoratori che abbiano prestato lavoro a tempo parziale ai sensi del comma 5, è neutralizzato il numero delle settimane di lavoro prestate a tempo parziale, ove ciò comporti un trattamento pensionistico più favorevole.
7.  I contratti collettivi di cui al comma 1 devono essere depositati presso la direzione territoriale del lavoro. L'attribuzione del contributo è subordinata all'accertamento, da parte della direzione territoriale del lavoro, della corrispondenza tra la riduzione concordata dell'orario di lavoro e le assunzioni effettuate. Alla direzione territoriale del lavoro è demandata, altresì, la vigilanza in ordine alla corretta applicazione dei contratti di cui al comma 1, disponendo la sospensione del contributo nei casi di accertata violazione.
8.  I lavoratori assunti a norma del presente articolo sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi ai soli fini dell'applicazione di norme e istituti che prevedano l'accesso ad agevolazioni di carattere finanziario e creditizio".





[1]   Salvo diversa previsione, ai fini del presente decreto, per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.

lunedì 1 febbraio 2016

A quanto ammonta il trattamento d’integrazione salariale stabilito dal Dlgs 148 del 2015?

 In base all’art. 3 del D.lgs 148 del 2015: “1. Il trattamento di  integrazione  salariale  ammonta  all'80  per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata  al  lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra  le  ore  zero  e  il limite dell'orario contrattuale. Il trattamento  si  calcola  tenendo conto dell'orario di ciascuna settimana indipendentemente dal periodo di paga. Nel caso in cui  la  riduzione  dell'orario  di  lavoro  sia effettuata con ripartizione dell'orario su  periodi  ultrasettimanali predeterminati, l'integrazione  e'  dovuta,  nei  limiti  di  cui  ai periodi  precedenti,  sulla  base  della  durata  media   settimanale dell'orario nel periodo ultrasettimanale considerato.
2.  Ai  lavoratori  con  retribuzione  fissa  periodica,   la   cui retribuzione sia ridotta in conformità  di  norme  contrattuali  per effetto di una contrazione di  attività,  l'integrazione  e'  dovuta entro  i  limiti  di  cui  al  comma  1,  ragguagliando  ad  ora   la retribuzione  fissa  goduta  in   rapporto   all'orario   normalmente praticato.
3. Agli effetti dell'integrazione  le  indennità  accessorie  alla retribuzione  base,  corrisposte  con   riferimento   alla   giornata lavorativa,  sono  computate  secondo  i  criteri   stabiliti   dalle disposizioni di legge e  di  contratto  collettivo  che  regolano  le indennità stesse, ragguagliando in ogni caso ad ora la misura  delle indennità in rapporto a un orario di otto ore.
4. Per i lavoratori retribuiti a cottimo e per quelli retribuiti in tutto o in parte con premi  di  produzione,  interessenze  e  simili, l'integrazione e' riferita al guadagno  medio  orario  percepito  nel periodo di paga per il quale l'integrazione e' dovuta.
5. L'importo del trattamento di cui al comma  1  è  soggetto  alle disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986,  n. 41, e non può superare per l'anno 2015 gli importi  massimi  mensili seguenti, comunque rapportati  alle  ore  di  integrazione  salariale autorizzate e per un massimo di dodici  mensilità,  comprensive  dei ratei di mensilità aggiuntive:
  a) euro 971,71 quando la retribuzione mensile di riferimento per il calcolo  del  trattamento,  comprensiva  dei  ratei   di   mensilità aggiuntive, e' pari o inferiore a euro 2.102,24;
  b) euro 1.167,91 quando la retribuzione mensile di riferimento  per il calcolo del  trattamento,  comprensiva  dei  ratei  di  mensilità aggiuntive, e' superiore a euro 2.102,24.
  6. Con  effetto  dal  1°  gennaio  di  ciascun  anno,  a  decorrere dall'anno 2016, gli importi del trattamento di cui alle lettere a)  e b) del comma 5, nonché la retribuzione mensile di riferimento di cui alle medesime lettere, sono aumentati nella misura del 100 per  cento dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati.
  7. Il trattamento di integrazione salariale sostituisce in caso  di malattia l'indennità giornaliera di malattia, nonché  la  eventuale integrazione contrattualmente prevista.
  8. L'integrazione non e' dovuta per le festività non retribuite  e per le assenze che non comportino retribuzione.
  9.  Ai  lavoratori  beneficiari  dei  trattamenti  di  integrazione salariale spetta, in rapporto al periodo  di  paga  adottato  e  alle medesime condizioni dei lavoratori a orario normale, l'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2  del  decreto-legge  13  marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  13  maggio 1988, n. 153, e successive modificazioni.
  10.  Gli  importi  massimi  di  cui  al  comma  5   devono   essere incrementati, in relazione a quanto disposto dall'articolo  2,  comma 17, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nella misura ulteriore  del 20 per cento per i trattamenti di integrazione salariale concessi  in favore delle imprese del  settore  edile  e  lapideo  per  intemperie stagionali.